CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 maggio 1966
Cassazione n. 22167/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/05/1966 avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione sono manifestamente infondati perché la sentenza appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto correttamente esercitato il potere del giudice di primo grado di valutazione della sussistenza dell'allegato legittimo impedimento a partecipare all'udienza. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione con riferimento all'apprezzamento di un parametro (quello della tempestiva comunicazione del contemporaneo impegno professionale) e che correttamente deve essere esaminato con priorità anche rispetto agli ulteriori elementi individuati dalla legge per la comparazione degli interessi coinvolti nei processi; Considerato, altresì, che i motivi che denunciano vizio di motivazione sulla sussistenza del reato; sussistenza della recidiva e mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche sono, in realtà, volti ad un'alternativa valutazione dei fatti (l'imputato, sottoposto alla detenzione domiciliare veniva notato nell'atto di salire a bordo di un'autovettura, fermata poco dopo per il controllo e a bordo della quale si trovava in compagnia di una persona pregiudicata che dichiarava di avere avuto un appuntamento con l'imputato per la compravendita del veicolo) e della personalità dell'imputato, gravato di specifici precedenti, anche recenti, la cui pericolosità non era stata depotenziata per effetto delle condanne traducendosi nella persistenza di condotte illecite; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2023 Il Consigliere lator