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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11008/2022

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iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione degli altri difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli altri ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; 1 hA [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 21 marzo 2019 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione a due rapine effettuate contestualmente all'interno di una tabaccheria - una ai danni della titolare e l'altra ai danni di un avventore - nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di porto abusivo di strumento simile ad una pistola (art. 4, comma 2, L. 110/75).

Secondo la Corte, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed un complice rimasto ignoto si erano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale armati di uno strumento simile ad una pistola, usando minaccia e violenza sia nei confronti della titolare del negozio, sia nei confronti di una cliente.

Alla prima asportavano la somma di 700 euro ed alla seconda la borsa con gli effetti personali.

Alla rapina avevano concorso gli altri due ricorrenti, come dimostrato dai collegamenti dimostrati attraverso le loro dichiarazioni e l'esame dei tabulati rivelativi dei contatti tra gli imputati anche precedenti e successivi al fatto, nonché dalla circostanza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato, poco prima della rapina, una ricarica della somma di 2000 euro di una carta Postepay intestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed i rapinatori avevano mostrato di conoscere l'esistenza di tale somma di danaro richiedendo alla persona offesa "altri soldi" oltre ai 700 euro asportati.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado quale conseguenza della omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, effettuato con le forme per gli irreperibili ex art. 159 cod. proc. pen..

L'irreperibilità avrebbe dovuto determinare la sospensione del procedimento.

In ogni caso, essendo stato notificato all'imputato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data successiva alla udienza preliminare ed avendo egli eletto domicilio, si sarebbe dovuta celebrare altra udienza preliminare notificando l'avviso al domicilio eletto.

Pertanto, il ricorrente sarebbe stato privato della fase dell'udienza preliminare e della possibilità di accedere a rito alternativo.

Il ricorrente si duole anche del rigetto della istanza di restituzione nel termine; 2) violazione di legge per omessa motivazione sul motivo di appello con il quale erano state eccepite le questioni di cui al primo motivo.Si eccepisce, altresì, che il processo non fosse stato sospeso nonostante l'irreperibilità del ricorrente dichiarata all'udienza preliminare, che non l'avrebbe messo nelle condizioni di avere conoscenza del processo; 3) omessa motivazione in ordine ai motivi di appello nn. 1, 2 e 3, in particolare per quanto attiene alla recidiva, al reato in materia di armi di cui al capo B) ed al riconoscimento dell'imputato relativo al reato di rapina; 4) violazione del principio del ne bis in idem posto che il fatto sarebbe stato unico, a fronte della condanna del ricorrente per due rapine.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La condotta del ricorrente non sarebbe collegata a quella degli altri correi in quanto egli si sarebbe limitato ad effettuare una ricarica della carta Postepay in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] prima della rapina ed a comunicare a questi l'avvenuto favore attraverso il contatto telefonico del quale si sconosce il contenuto.

La tesi d'accusa poggerebbe solo su supposizioni.

La circostanza che gli autori materiali del delitto avessero chiesto altri soldi alla titolare della tabaccheria non sarebbe da ricollegare alla ricarica effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che i rapinatori ritenevano la somma troppo bassa rispetto agli incassi dell'esercizio commerciale.

La circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse inizialmente negato alla polizia di aver effettuato la ricarica della carta Postepay sarebbe da ricondurre all'accordo con la titolare per una ricarica eccedente i limiti di legge che egli non voleva rivelare.

2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte di appello avrebbe travisato il contenuto dei motivi di appello volti ad escludere la compromissione del ricorrente nel reato.

La circostanza che gli autori materiali del delitto avessero chiesto altri soldi alla titolare della tabaccheria non sarebbe da ricollegare alla ricarica effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che i rapinatori ritenevano la somma troppo bassa rispetto agli incassi dell'esercizio commerciale.

La circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse inizialmente negato alla polizia di aver effettuato la ricarica della carta Postepay sarebbe da ricondurre all'accordo con la titolare per una ricarica eccedente i limiti di legge che egli non voleva rivelare.

In sostanza, non sarebbero state valutate le ragioni addotte dal coimputato [OSCURATO:PERSONA];2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, mancando ogni riferimento alla persona del ricorrente ed ai suoi collegamenti con gli altri imputati, non rinvenibili nei contatti telefonici con i correi in orari sospetti.

Non sarebbero state affrontate le specifiche censure contenute nell'atto di appello a proposito della versione dei fatti resa dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

1.1. Quanto al primo motivo il ricorrente non tiene conto di quanto precisato a fg. 11 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello, anche trasfondendo l'accertamento effettuato dalla Polizia di Stato ai fini della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ha giustificato le condizioni per la regolarità di tale notifica nei termini effettuati, essendo l'imputato irreperibile.

Successivamente all'udienza preliminare del 23 maggio del 2018, al ricorrente era stato notificato a mani proprie l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed egli aveva dichiarato il proprio domicilio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (in data 29 maggio del 2018), a dimostrazione della sua conoscenza del procedimento penale a suo carico.

Ciò posto, risulta che il ricorrente, durante il processo di primo grado, era risultato detenuto e non aveva voluto partecipare alle udienze per sua libera scelta (vedi rinuncia a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre il suo difensore di fiducia presente non aveva eccepito alcunché in ordine alla eventuale irritualità della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare od alla mancanza di una nuova udienza preliminare successiva alla notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari.

La rinuncia a comparire dell'imputato ha avuto l'effetto di sanare ogni presunta nullità degli avvisi e delle notificazioni, ex art. 184 cod. proc. pen..

Ne consegue che le eccezioni, proposte per la prima volta solo con l'atto di appello oltre che infondate sono tardive.

1.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito da quanto precisato in ordine al primo motivo.

1.3. Anche il terzo motivo è infondato.

Le doglianze difensive contenute nell'atto di appello a proposito della rapina alla titolare della tabaccheria erano del tutto generiche, a fronte della sicura individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla persona offesa, cui si sono affiancate sia la seconda individuazione fotografica della cliente dell'esercizio commerciale vittima della seconda rapina (sia pure con qualche margine di incertezza) sia le emergenze investigative richiamate in sentenza attraverso la adesione alla motivazione della decisione di primo grado, che il ricorso neanche genericamente ricorda.

Altrettanto generiche erano le doglianze contenute a proposito della seconda rapina, sviluppatasi contestualmente alla prima e per effetto della condotta del correo non identificato del ricorrente.

Del pari, la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha messo in luce come uno dei due rapinatori fosse armato di uno strumento atto ad offendere simile ad una pistola, circostanza che neanche il ricorso contesta.

Peraltro, l'originario capo di imputazione di porto abusivo di una pistola di cui al capo B) era stato derubricato dal Tribunale nella assai più lieve contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. I10/75 qualificando l'arnese utilizzato dai rapinatori come strumento idoneo ad offendere, capacità, quest'ultima, non contestata dal ricorrente.

Infine, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alla recidiva, mettendo in evidenza la spiccata capacità a delinquere del soggetto, accresciuta dal fatto in contestazione rispetto ai precedenti penali e la sua rinnovata pericolosità.

La motivazione è priva di vizi rilevabili in questa sede.

In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782).

4. E' infondato anche l'ultimo motivo.

La questione relativa alla violazione del divieto di bis in idem - peraltro impropriamente richiamata trattandosi di questione processuale che presuppone l'avvenuta irrevocabilità di un precedente accertamento giurisdizionale sullo stesso fatto - non era stata sollevata con i motivi di appello ed anche a volerla intendere come richiesta di valutare le due rapine come unico fatto, non solo presupporrebbe valutazioni di merito sottratte alla Corte territoriale ma va in contrapposizione con quanto era stato sostenuto nel motivo di appello a proposito della diversità delle due rapine, in quanto commesse una dal [OSCURATO:PERSONA] e l'altra dal correo non identificato, ad onta dell'unico contesto di realizzazione dell'illecito da parte di due agenti in concorso tra loro.

2. E' infondato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce argomenti di merito a proposito degli elementi di prova ampiamente sviscerati dal Tribunale e richiamati dalla Corte di appello a fg. 15 della sentenza impugnata utilizzati per affermare il suo concorso nel reato.

Non è contestata dal ricorrente la circostanza che egli aveva effettuato una ricarica di 2000 euro di una carta Postepay appartenente al terzo imputato [OSCURATO:PERSONA] pochi minuti prima della rapina.

Non è contestato neanche il fatto che i rapinatori avessero mostrato alla persona offesa, come da costei riferito, di essere al corrente che ella possedesse altri soldi oltre a quelli asportati dalla cassa, espressamente chiedendoglieli.

Tale dato indiziario, idoneo a porre in collegamento la condotta del ricorrente con quella dei rapinatori, era stato affiancato, nel giudizio della Corte, da altri elementi che il ricorso tenta genericamente di confutare, vale a dire dalla circostanza - correttamente non ricondotta ad una inverosimile coincidenza - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse rapporti certi con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale della rapina, come documentato dagli accertamenti investigativi richiamati a fg. 4 della sentenza del Tribunale.

Inoltre, la Corte ha valorizzato - senza incorrere in vizi logici - la circostanza, non negata dal ricorrente, che egli, sentito nell'immediatezza dalla Polizia che lo aveva individuato come esecutore della ricarica, aveva finanche negato di essere andato alla tabaccheria (nonostante l'apparente liceità della sua condotta) e di aver effettuato il versamento di danaro.

La diversa causale di tale comportamento reticente offerta dalla difesa - secondo cui la negazione aveva lo scopo di proteggere la vittima della rapina rispetto al fatto di aver effettuato una ricarica oltre i limiti consentiti - attinge al merito del giudizio, non elide la reticenza principale del ricorrente (che aveva negato di essere finanche andato alla tabaccheria) ed era stata anche sconfessata dal Tribunale attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva candidamente dichiarato di aver effettuato una ricarica per 2000 euro al ricorrente.

3. E' fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata si è limitata a trasfondere la sentenza di primo grado, senza minimamente far cenno alla posizione del ricorrente nella parte successiva della statuizione, mostrando di ignorare i motivi di appello, non del tutto generici, volti al negare il suo coinvolgimento consapevole al fatto.

Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per l'esame delle doglianze difensive.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che condanna al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 03/06/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] ed in sostituzione degli altri difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli altri ricorrenti, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; 1 hA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano emessa il 21 marzo 2019 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione a due rapine effettuate contestualmente all'interno di una tabaccheria - una ai danni della titolare e l'altra ai danni di un avventore - nonché il solo [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di porto abusivo di strumento simile ad una pistola (art. 4, comma 2, L. 110/75). Secondo la Corte, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed un complice rimasto ignoto si erano introdotti all'interno dell'esercizio commerciale armati di uno strumento simile ad una pistola, usando minaccia e violenza sia nei confronti della titolare del negozio, sia nei confronti di una cliente. Alla prima asportavano la somma di 700 euro ed alla seconda la borsa con gli effetti personali. Alla rapina avevano concorso gli altri due ricorrenti, come dimostrato dai collegamenti dimostrati attraverso le loro dichiarazioni e l'esame dei tabulati rivelativi dei contatti tra gli imputati anche precedenti e successivi al fatto, nonché dalla circostanza che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato, poco prima della rapina, una ricarica della somma di 2000 euro di una carta Postepay intestata all'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed i rapinatori avevano mostrato di conoscere l'esistenza di tale somma di danaro richiedendo alla persona offesa "altri soldi" oltre ai 700 euro asportati. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata e di quella di primo grado quale conseguenza della omessa notifica all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, effettuato con le forme per gli irreperibili ex art. 159 cod. proc. pen.. L'irreperibilità avrebbe dovuto determinare la sospensione del procedimento. In ogni caso, essendo stato notificato all'imputato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari in data successiva alla udienza preliminare ed avendo egli eletto domicilio, si sarebbe dovuta celebrare altra udienza preliminare notificando l'avviso al domicilio eletto. Pertanto, il ricorrente sarebbe stato privato della fase dell'udienza preliminare e della possibilità di accedere a rito alternativo. Il ricorrente si duole anche del rigetto della istanza di restituzione nel termine; 2) violazione di legge per omessa motivazione sul motivo di appello con il quale erano state eccepite le questioni di cui al primo motivo.Si eccepisce, altresì, che il processo non fosse stato sospeso nonostante l'irreperibilità del ricorrente dichiarata all'udienza preliminare, che non l'avrebbe messo nelle condizioni di avere conoscenza del processo; 3) omessa motivazione in ordine ai motivi di appello nn. 1, 2 e 3, in particolare per quanto attiene alla recidiva, al reato in materia di armi di cui al capo B) ed al riconoscimento dell'imputato relativo al reato di rapina; 4) violazione del principio del ne bis in idem posto che il fatto sarebbe stato unico, a fronte della condanna del ricorrente per due rapine. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La condotta del ricorrente non sarebbe collegata a quella degli altri correi in quanto egli si sarebbe limitato ad effettuare una ricarica della carta Postepay in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA] prima della rapina ed a comunicare a questi l'avvenuto favore attraverso il contatto telefonico del quale si sconosce il contenuto. La tesi d'accusa poggerebbe solo su supposizioni. La circostanza che gli autori materiali del delitto avessero chiesto altri soldi alla titolare della tabaccheria non sarebbe da ricollegare alla ricarica effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che i rapinatori ritenevano la somma troppo bassa rispetto agli incassi dell'esercizio commerciale. La circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse inizialmente negato alla polizia di aver effettuato la ricarica della carta Postepay sarebbe da ricondurre all'accordo con la titolare per una ricarica eccedente i limiti di legge che egli non voleva rivelare. 2.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte di appello avrebbe travisato il contenuto dei motivi di appello volti ad escludere la compromissione del ricorrente nel reato. La circostanza che gli autori materiali del delitto avessero chiesto altri soldi alla titolare della tabaccheria non sarebbe da ricollegare alla ricarica effettuata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che i rapinatori ritenevano la somma troppo bassa rispetto agli incassi dell'esercizio commerciale. La circostanza che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] avesse inizialmente negato alla polizia di aver effettuato la ricarica della carta Postepay sarebbe da ricondurre all'accordo con la titolare per una ricarica eccedente i limiti di legge che egli non voleva rivelare. In sostanza, non sarebbero state valutate le ragioni addotte dal coimputato [OSCURATO:PERSONA];2) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, mancando ogni riferimento alla persona del ricorrente ed ai suoi collegamenti con gli altri imputati, non rinvenibili nei contatti telefonici con i correi in orari sospetti. Non sarebbero state affrontate le specifiche censure contenute nell'atto di appello a proposito della versione dei fatti resa dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 1.1. Quanto al primo motivo il ricorrente non tiene conto di quanto precisato a fg. 11 della sentenza impugnata, laddove la Corte di appello, anche trasfondendo l'accertamento effettuato dalla Polizia di Stato ai fini della notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, ha giustificato le condizioni per la regolarità di tale notifica nei termini effettuati, essendo l'imputato irreperibile. Successivamente all'udienza preliminare del 23 maggio del 2018, al ricorrente era stato notificato a mani proprie l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed egli aveva dichiarato il proprio domicilio in Milano, via [OSCURATO:PERSONA] n. 7 (in data 29 maggio del 2018), a dimostrazione della sua conoscenza del procedimento penale a suo carico. Ciò posto, risulta che il ricorrente, durante il processo di primo grado, era risultato detenuto e non aveva voluto partecipare alle udienze per sua libera scelta (vedi rinuncia a comparire all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), mentre il suo difensore di fiducia presente non aveva eccepito alcunché in ordine alla eventuale irritualità della notifica dell'avviso dell'udienza preliminare od alla mancanza di una nuova udienza preliminare successiva alla notifica a mani proprie dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. La rinuncia a comparire dell'imputato ha avuto l'effetto di sanare ogni presunta nullità degli avvisi e delle notificazioni, ex art. 184 cod. proc. pen.. Ne consegue che le eccezioni, proposte per la prima volta solo con l'atto di appello oltre che infondate sono tardive. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è assorbito da quanto precisato in ordine al primo motivo. 1.3. Anche il terzo motivo è infondato. Le doglianze difensive contenute nell'atto di appello a proposito della rapina alla titolare della tabaccheria erano del tutto generiche, a fronte della sicura individuazione fotografica del ricorrente effettuata dalla persona offesa, cui si sono affiancate sia la seconda individuazione fotografica della cliente dell'esercizio commerciale vittima della seconda rapina (sia pure con qualche margine di incertezza) sia le emergenze investigative richiamate in sentenza attraverso la adesione alla motivazione della decisione di primo grado, che il ricorso neanche genericamente ricorda. Altrettanto generiche erano le doglianze contenute a proposito della seconda rapina, sviluppatasi contestualmente alla prima e per effetto della condotta del correo non identificato del ricorrente. Del pari, la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, ha messo in luce come uno dei due rapinatori fosse armato di uno strumento atto ad offendere simile ad una pistola, circostanza che neanche il ricorso contesta. Peraltro, l'originario capo di imputazione di porto abusivo di una pistola di cui al capo B) era stato derubricato dal Tribunale nella assai più lieve contravvenzione di cui all'art. 4, comma 2, L. I10/75 qualificando l'arnese utilizzato dai rapinatori come strumento idoneo ad offendere, capacità, quest'ultima, non contestata dal ricorrente. Infine, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in ordine alla recidiva, mettendo in evidenza la spiccata capacità a delinquere del soggetto, accresciuta dal fatto in contestazione rispetto ai precedenti penali e la sua rinnovata pericolosità. La motivazione è priva di vizi rilevabili in questa sede. In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). 4. E' infondato anche l'ultimo motivo. La questione relativa alla violazione del divieto di bis in idem - peraltro impropriamente richiamata trattandosi di questione processuale che presuppone l'avvenuta irrevocabilità di un precedente accertamento giurisdizionale sullo stesso fatto - non era stata sollevata con i motivi di appello ed anche a volerla intendere come richiesta di valutare le due rapine come unico fatto, non solo presupporrebbe valutazioni di merito sottratte alla Corte territoriale ma va in contrapposizione con quanto era stato sostenuto nel motivo di appello a proposito della diversità delle due rapine, in quanto commesse una dal [OSCURATO:PERSONA] e l'altra dal correo non identificato, ad onta dell'unico contesto di realizzazione dell'illecito da parte di due agenti in concorso tra loro. 2. E' infondato anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente deduce argomenti di merito a proposito degli elementi di prova ampiamente sviscerati dal Tribunale e richiamati dalla Corte di appello a fg. 15 della sentenza impugnata utilizzati per affermare il suo concorso nel reato. Non è contestata dal ricorrente la circostanza che egli aveva effettuato una ricarica di 2000 euro di una carta Postepay appartenente al terzo imputato [OSCURATO:PERSONA] pochi minuti prima della rapina. Non è contestato neanche il fatto che i rapinatori avessero mostrato alla persona offesa, come da costei riferito, di essere al corrente che ella possedesse altri soldi oltre a quelli asportati dalla cassa, espressamente chiedendoglieli. Tale dato indiziario, idoneo a porre in collegamento la condotta del ricorrente con quella dei rapinatori, era stato affiancato, nel giudizio della Corte, da altri elementi che il ricorso tenta genericamente di confutare, vale a dire dalla circostanza - correttamente non ricondotta ad una inverosimile coincidenza - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] avesse rapporti certi con il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], esecutore materiale della rapina, come documentato dagli accertamenti investigativi richiamati a fg. 4 della sentenza del Tribunale. Inoltre, la Corte ha valorizzato - senza incorrere in vizi logici - la circostanza, non negata dal ricorrente, che egli, sentito nell'immediatezza dalla Polizia che lo aveva individuato come esecutore della ricarica, aveva finanche negato di essere andato alla tabaccheria (nonostante l'apparente liceità della sua condotta) e di aver effettuato il versamento di danaro. La diversa causale di tale comportamento reticente offerta dalla difesa - secondo cui la negazione aveva lo scopo di proteggere la vittima della rapina rispetto al fatto di aver effettuato una ricarica oltre i limiti consentiti - attinge al merito del giudizio, non elide la reticenza principale del ricorrente (che aveva negato di essere finanche andato alla tabaccheria) ed era stata anche sconfessata dal Tribunale attraverso la valorizzazione delle dichiarazioni della persona offesa, la quale aveva candidamente dichiarato di aver effettuato una ricarica per 2000 euro al ricorrente. 3. E' fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata si è limitata a trasfondere la sentenza di primo grado, senza minimamente far cenno alla posizione del ricorrente nella parte successiva della statuizione, mostrando di ignorare i motivi di appello, non del tutto generici, volti al negare il suo coinvolgimento consapevole al fatto. Si impone, pertanto, l'annullamento con rinvio per l'esame delle doglianze difensive. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che condanna al p
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