Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45654/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 15.3.2021, il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen. ed alla mancata riqualificazione della condotta in tentato furto è del tutto generico: la difesa, infatti, non ignorando che il riferimento alla "immediatezza" contenuto nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. non impedisce che l'uso della violenza e/o della minaccia avvengano in luogo diverso ed a distanza temporale dall'impossessamento, richiama un precedente di questa Corte che richiede sia comunque ravvisabile il carattere di "unitarietà" dell'azione; fatto questo, però, il ricorso omette di confrontarsi con la ricostruzione dell'episodio risultante dalle due sentenze di merito nelle quali si dà conto che gli operanti avevano sorpreso l'imputato mentre tentava di commettere un furto all'interno di uno studio di consulenza immobiliare e lo avevano inseguito e raggiunto subendo le conseguenze lesive del tentativo del predetto di sottrarsi guadagnando l'impunità; rilevato che anche il secondo motivo, con cui la difesa denunzia (peraltro cumulativamente) mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, si risolve in una serie di affermazioni astratte sull'obbligo del giudice del gravame di dar conto delle censure e dei rilievi della difesa, senza mai precisare quali sarebbero stati gli aspetti e le questioni poste con l'atto di appello cui la sentenza di secondo grado non avrebbe fornito risposta o rispetto alle quali avrebbe fornito una risposta incongrua; ritenuto, infine, che il terzo motivo, articolato sull'aspetto sanzionatorio, si risolve a sua volta in una lagnanza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, per altro verso, la omessa esclusione della contestata recidiva, non riuscendo la difesa ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione comunque spesa sul punto dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza con cui, in data 15.3.2021, il Tribunale di Foggia aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata rapina impropria e lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge penale in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen. ed alla mancata riqualificazione della condotta in tentato furto è del tutto generico: la difesa, infatti, non ignorando che il riferimento alla "immediatezza" contenuto nel capoverso dell'art. 648 cod. pen. non impedisce che l'uso della violenza e/o della minaccia avvengano in luogo diverso ed a distanza temporale dall'impossessamento, richiama un precedente di questa Corte che richiede sia comunque ravvisabile il carattere di "unitarietà" dell'azione; fatto questo, però, il ricorso omette di confrontarsi con la ricostruzione dell'episodio risultante dalle due sentenze di merito nelle quali si dà conto che gli operanti avevano sorpreso l'imputato mentre tentava di commettere un furto all'interno di uno studio di consulenza immobiliare e lo avevano inseguito e raggiunto subendo le conseguenze lesive del tentativo del predetto di sottrarsi guadagnando l'impunità; rilevato che anche il secondo motivo, con cui la difesa denunzia (peraltro cumulativamente) mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, si risolve in una serie di affermazioni astratte sull'obbligo del giudice del gravame di dar conto delle censure e dei rilievi della difesa, senza mai precisare quali sarebbero stati gli aspetti e le questioni poste con l'atto di appello cui la sentenza di secondo grado non avrebbe fornito risposta o rispetto alle quali avrebbe fornito una risposta incongrua; ritenuto, infine, che il terzo motivo, articolato sull'aspetto sanzionatorio, si risolve a sua volta in una lagnanza circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, per altro verso, la omessa esclusione della contestata recidiva, non riuscendo la difesa ad evidenziare profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione comunque spesa sul punto dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il
Sentenza Cassazione n. 45654/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris