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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 11690/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta emessa in data 10/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna in composizione monocratica, emessa in data 05/10/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: agli artt. 110, 582, 585, 61 n. 1 cod. pen.; all'art. 612 cod. pen., in Barrafranca il 09/07/2015, con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2.

In data 24/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto del tutto illogica appare la motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla violazione del diritto di difesa, posto che l'imputato, già detenuto agli arresti domiciliari, era stato raggiunto da un ordine di carcerazione, circostanza rappresentata al giudice che, ciò nonostante, rigettava l'istanza di rinvio; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto del tutto illogica appare la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, alla luce dei motivi di gravame; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto del tutto illogica appare la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato di lesioni, alla luce dei motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo.

Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che, con i motivi di appello, la difesa avesse rappresentato che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato fosse legittimamente impedito, in quanto detenuto in regime di arresti domiciliari e tratto in arresto, quello stesso giorno, per altro titolo, riservandosi di documentare tale circostanza.

La Corte di merito ha ritenuto che, correttamente, il primo giudice avesse rigettato la richiesta, in quanto l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per altra causa dal 13/04/2020 e non aveva formulato tempestiva istanza al giudice competente per essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio; quanto allo stato di detenzione intramuraria dell'imputato, osservava la Corte di merito che la circostanza era stata dedotta solo in grado di appello, ma che non aveva affatto sottoposto tale circostanza al primo giudice, avendo, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] solo rappresentato che il proprio assistito si trovava agli arresti domiciliari per latra causa dal 13/04/2020.

Tanto premesso, va data continuità all'orientamento espresso dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282806; Sez.

U. n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv, 234600; Sez. 5, n. 36658 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280139; Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, F., Rv. 277113); tale ipotesi di legittimo impedimento a comparire preclude la celebrazione del giudizio anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento.

Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l'ulteriore corso, assorbita ogni altra doglianza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta emessa in data 10/01/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di Enna in composizione monocratica, emessa in data 05/10/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di cui: agli artt. 110, 582, 585, 61 n. 1 cod. pen.; all'art. 612 cod. pen., in Barrafranca il 09/07/2015, con la recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2. In data 24/01/2022 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto del tutto illogica appare la motivazione della sentenza impugnata in riferimento alla violazione del diritto di difesa, posto che l'imputato, già detenuto agli arresti domiciliari, era stato raggiunto da un ordine di carcerazione, circostanza rappresentata al giudice che, ciò nonostante, rigettava l'istanza di rinvio; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto del tutto illogica appare la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, alla luce dei motivi di gravame; 2.3 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen., in quanto del tutto illogica appare la motivazione della sentenza impugnata in relazione alla sussistenza del reato di lesioni, alla luce dei motivi di gravame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato, quanto al primo motivo. Risulta dalla motivazione della sentenza impugnata che, con i motivi di appello, la difesa avesse rappresentato che, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato fosse legittimamente impedito, in quanto detenuto in regime di arresti domiciliari e tratto in arresto, quello stesso giorno, per altro titolo, riservandosi di documentare tale circostanza. La Corte di merito ha ritenuto che, correttamente, il primo giudice avesse rigettato la richiesta, in quanto l'imputato si trovava agli arresti domiciliari per altra causa dal 13/04/2020 e non aveva formulato tempestiva istanza al giudice competente per essere autorizzato ad allontanarsi dal domicilio; quanto allo stato di detenzione intramuraria dell'imputato, osservava la Corte di merito che la circostanza era stata dedotta solo in grado di appello, ma che non aveva affatto sottoposto tale circostanza al primo giudice, avendo, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] solo rappresentato che il proprio assistito si trovava agli arresti domiciliari per latra causa dal 13/04/2020. Tanto premesso, va data continuità all'orientamento espresso dal massimo consesso nomofilattico di questa Corte, secondo cui la restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire, che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 03/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282806; Sez. U. n. 37483 del 26/09/2006, Arena, Rv, 234600; Sez. 5, n. 36658 del 20/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280139; Sez. 5, n. 47048 del 12/07/2019, F., Rv. 277113); tale ipotesi di legittimo impedimento a comparire preclude la celebrazione del giudizio anche quando risulti che l'imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell'impedimento. Ne discende, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l'ulteriore corso, assorbita ogni altra doglianza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Enna per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 10/01/2023 Il
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