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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 27739/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,dott. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 19 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, con decorrenza dal 12 novembre 2022, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 12 ottobre 2021.

Nei confronti del condannato era stata presentata querela per il delitto di lesioni personali, commesso il 12 novembre 2022, da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente.

2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza, che non aveva considerato il rilievo della presenza del querelante, che non era componente del nucleo familiare all'atto dell'applicazione della misura, la regolare condotta tenuta durante la misura e la disponibilità di altro domicilio per la prosecuzione della misura.

3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è generico e con contenuto di merito, va perciò dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

A norma dell'art. 47, comma 11, ord. pen. va disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova".

Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione di revoca sul fatto storico costituito dall'aggressione portata dal Donnici al figlio della convivente more uxorio, signora [OSCURATO:PERSONA], comportamento ritenuto significativo, unitamente all'assenza di manifestazioni di resipiscenza, di un percorso rieducativo non ancora avviato.

A fronte di tale motivazione la difesa ha articolato censura motivazionale prospettando dati relativi ai motivi dell'aggressione, al profilo soggettivo del ricorrente e alla possibilità di una diversa abitazione, senza però confrontarsi con le ragioni valorizzate dal Tribunale di sorveglianza che, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha giustificato il giudizio in ordine al venir meno dell'idoneità della misura alternativa a raggiungere l'obiettivo rieducativo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG,dott. [OSCURATO:PERSONA]) che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 19 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, con decorrenza dal 12 novembre 2022, la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso a [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 12 ottobre 2021. Nei confronti del condannato era stata presentata querela per il delitto di lesioni personali, commesso il 12 novembre 2022, da parte di [OSCURATO:PERSONA], figlio della sua convivente. 2. I difensori di [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'ordinanza, che non aveva considerato il rilievo della presenza del querelante, che non era componente del nucleo familiare all'atto dell'applicazione della misura, la regolare condotta tenuta durante la misura e la disponibilità di altro domicilio per la prosecuzione della misura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il motivo di ricorso è generico e con contenuto di merito, va perciò dichiarata l'inammissibilità del ricorso. A norma dell'art. 47, comma 11, ord. pen. va disposta la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale "qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova". Il Tribunale di sorveglianza ha fondato la decisione di revoca sul fatto storico costituito dall'aggressione portata dal Donnici al figlio della convivente more uxorio, signora [OSCURATO:PERSONA], comportamento ritenuto significativo, unitamente all'assenza di manifestazioni di resipiscenza, di un percorso rieducativo non ancora avviato. A fronte di tale motivazione la difesa ha articolato censura motivazionale prospettando dati relativi ai motivi dell'aggressione, al profilo soggettivo del ricorrente e alla possibilità di una diversa abitazione, senza però confrontarsi con le ragioni valorizzate dal Tribunale di sorveglianza che, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, ha giustificato il giudizio in ordine al venir meno dell'idoneità della misura alternativa a raggiungere l'obiettivo rieducativo. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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