CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 16739/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 12/10/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Napoli rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse del D'Aniello avverso l'ordinanza del Gip di Napoli che, in data 6/7/2022, aveva disatteso la richiesta di sostituzione della misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al delitto di tentata estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., ascritta all'imputato e commessa in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del D'Aniello, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la mancanza di motivazione e il travisamento della prova sotto il profilo dell'omessa valutazione di specifici atti nel giudizio relativo alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il difensore sostiene che il collegio cautelare ha ritenuto la misura della custodia in carcere come la sola idonea a neutralizzare il rischio di recidiva usando argomenti congetturali, che non tengono conto della posizione marginale del prevenuto nell'ambito della condotta estorsiva addebitatagli e della caducazione dell'ipotesi concernente l'appartenenza del medesimo al sodalizio criminoso denominato clan Longobardo-Beneduce. Dopo aver richiamato i requisiti che devono connotare l'attualità del pericolo di reiterazione alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, il difensore assume che la misura degli arresti donniciliari in luogo diverso da quello di consumazione del reato risulterebbe idonea ad impedire qualsiasi possibilità di interazione con la persona offesa come pure con soggetti pregiudicati. Segnala, inoltre, che la sentenza di primo grado ha ridimensionato il ruolo dell'imputato, comminandogli una pena più contenuta rispetto ai compartecipi in considerazione della partecipazione ad un solo episodio estorsivo, riconoscendo la portata meramente agevolativa della condotta. 3.11 ricorso è inammissibile in quanto reitera rilievi adeguatamente scrutinati dal collegio cautelare e disattesi sulla scorta di congrua motivazione, priva di criticità giustificative. Infatti, il Tribunale del riesame, dopo aver evidenziato che per la fattispecie estorsiva il ricorrente è stato condannato dal Gip -con sentenza in data 15/6/2022- alla pena di anni cinque di reclusione, ha confutato l'assunto difensivo circa la marginalità del contributo prestato dal D'Aniello alla consumazione dell'illecito, rimarcando la persistenza dell'esigenza ex art. 274 lett. c) cod.proc.pen. in considerazione dell'inserimento del prevenuto in un contesto criminoso dedito alla consumazione di estorsioni, frutto di attenta progettazione ed eseguite mediante l'evocazione della forza di intimidazione propria dei clan camorristici. Quanto all'adeguatezza della misura, in disparte la presunzione relativa collegata alla contestata e ritenuta aggravante ex art. 416bis.1 cod.pen. sotto il profilo dell'uso del metodo mafioso, l'ordinanza impugnata ha segnalato l'esistenza a carico del ricorrente di plurime pendenze giudiziarie per reati contro il patrimonio e la persona e, da ultimo, l'arresto per violazione della legge sugli stupefacenti con connessa violazione della misura degli arresti domiciliari accordatagli. Siffatte emergenze depongono con tutta evidenza per l'inidoneità della misura autodetentiva a neutralizzare il rischio di reiterazione, configurando quale unico ed efficace presidio cautelare la misura inframuraria, come ritenuto dai giudici della cautela. 2 & 2. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma il 17 Marzo 2023 Se