CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 luglio 2021
Cassazione n. 12009/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di Napoli; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi trattati ai sensi dell'art. 23, comma 8, del D.L. n. 137 del 2020; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione dell'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale della libertà di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], classe 1951, in proprio e in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] snc., e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] snc. per quanto concerne le quote e il patrimonio aziendale della SB s.r.I., ed ha rigettato nel resto l'appello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], classe 1951, in proprio e in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] snc, e di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e in qualità di rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] snc, e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli in data 22 luglio 2021. 2. I ricorsi, presentati dal medesimo difensore di fiducia, sono affidati entrambi ad un unico motivo, con il quale i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), sul rilievo che il Tribunale cautelare, nella parte del provvedimento oggetto di conferma, non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni sviluppate relativamente alla produzione documentale che dimostrava l'incasso di 161.000 euro, liquidate a [OSCURATO:PERSONA] per danni dalla stessa subiti, somma che da sola poteva essere determinante e giustificativa di qualsiasi carenza tributaria, fiscale, catastale e quant'altro e che ben poteva essere non solo sufficiente ma di sicura rilevanza giustificativa per modeste acquisizioni, atteso il non rilevante valore dei veicoli acquistati. Neppure l'esibizione di una consulenza di parte, redatta e sottoscritta da un professionista e depositata agli atti del procedimento, è valsa a modificare, in senso positivo, il provvedimento del GIP, nonostante l'assenza di qualsiasi sproporzione, l'insussistenza di alcun legame con le persone indagate, pur in presenza di legittime sostanze economiche giustificative del possesso dei beni staggiti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si dà atto che si procede alla redazione della motivazione in forma semplificata.I ricorsi sono inammissibili perché aspecifici e presentati nei casi non consentiti. 2. Infatti, la doglianza non prende innanzitutto posizione riguardo al difetto di legittimazione e al difetto di interesse rilevati dal tribunale cautelare. Il quale, quanto alla restituzione della SB s.r.I., ha affermato come non fosse chiaro il petitum dell'appello cautelare, e, comunque, pur superando tale incertezza, ha osservato che: se, nel caso di specie, fosse stata richiesta la restituzione delle quote della SB s.r.I., l'appello doveva ritenersi inammissibile dal momento che né il Bonavolta, né la Cozzolino erano titolari di quote sociali e, quindi, non erano legittimati e interessati alla loro restituzione, trattandosi di beni non facenti parte del loro patrimonio personale; se, invece, fosse stata chiesta la restituzione del patrimonio aziendale della SB s.r.I., l'appello era, parimenti, inammissibile, atteso che i ricorrenti si erano qualificati, al momento della presentazione dell'appello, come rappresentanti legali, non già della SB s.r.I., ma della [OSCURATO:PERSONA] snc, e avevano agito, però, per la revoca del sequestro del patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, ancora una volta, non erano legittimati né interessati alla sua restituzione. Alcun rilievo i ricorrenti hanno avanzato su tale specifico punto. 3. In secondo luogo, quanto al rigetto dell'appello cautelare, i ricorsi (in verità poco comprensibili) attaccano la motivazione, che ha comunque giustificato l'apprensione dei beni (auto e moto) sulla base dell'inconsistenza reddituale dei ricorrenti, terzi interessati. Va allora ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Il motivo di ricorso, attaccando la logica ed adeguata motivazione del provvedimento impugnato, non è pertanto consentito. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso