CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26824/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di Perugiadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, concui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta a base del giudizio diresponsabilità per il reato di truffa, denunciando il vizio di travisamento dellaprova in relazione alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie, non èformulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultafinalizzato ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteridi valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, conmotivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni delproprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finidella dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano lepagine 2 e 3 della motivazione impugnata, ove si rileva la piena convergenzadegli elementi di prova, anche indiziaria, dimostrativi sia della partecipazionemateriale dell’imputato alla trattativa truffaldina, che della percezione da parte diquest’ultimo del profitto conseguente alla condotta decettiva in ragione deirapporti di trasferimento di denaro operati dalla coimputata nei suoi confronti);che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazionequello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione,la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);che, inoltre, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ilvizio del travisamento della prova per omessa valutazione di una prova decisiva,può essere dedotto con il ricorso per cassazione solo nel caso in cui il ricorrenterappresenti che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la primavolta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione delprovvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.2017, La, Rv. 269217 - 01), mentre nel caso di specie risulta come l’interocompendio probatorio sia stato oggetto di specifica disamina anche da parte delprimo giudice;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]