CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 06814/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore E' presente l'avv [OSCURATO:PERSONA] anche per [OSCURATO:PERSONA] Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con due atti di ricorso, di identico contenuto, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame di Torino ha rigettato l'appello, proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., avverso l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo con cui veniva respinta la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 1.2. Gli imputati sono stati condannati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato - anni nove, mesi sette di reclusione ed euro 3.016,67 di multa per [OSCURATO:PERSONA]; anni otto, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 2.500,00 di multa per [OSCURATO:PERSONA] - per un considerevole numero di furti in abitazione pluriaggravati, realizzati negli anni 2021 e 2022, accomunati da un analogo modus procedendi: presentandosi come dipendenti dell'acquedotto ed appartenenti alla polizia locale, simulando una fuga di gas (anche utilizzando lo spray urticante: espediente funzionale a tale falsa prospettazione), si impossessavano di beni (denaro, gioielli et coet) di numerosissime persone offese. 2. La difesa dei ricorrenti deduce violazione ed errata applicazione degli artt. 274, comma 1, lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., assumendo l'insussistenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione e la mancanza di motivazione in ordine ai criteri soggettivi della capacità delinquenziale degli indagati ed all'adeguatezza della misura carceraria. Lamenta che non sia stata data la giusta considerazione alla documentata, integrale, condotta risarcitoria nei confronti di tutte le persone offese ed al contegno processuale degli imputati che avevano ammesso le proprie responsabilità. Sostiene che il riconoscimento, da parte del Giudice di primo grado, dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. e delle attenuanti generiche avrebbe dovuto essere valutato quale superamento della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., tenuto anche conto del fattore temporale e della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza. , La motivazione dell'ordinanza impugnata hà;Ina connotazione moralistica. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. 4. In data 11 ottobre 2024, sono pervenute memorie di replica dei difensori degli imputati, avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché le doglianze in cui si articolano sono manifestamente infondate, nonché del tutto generiche e meramente avversative. 2. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, in via preliminare, che la decisione impugnata è stata emessa in sede di appello cautelare e richiama il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione o di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto atonomo rispetto all'ordinanza \L 1' impositiva della misura. Il giudice, pertanto, limitarsi a stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare (cfr. Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676). Nel caso di specie, il Tribunale di Torino, nel confermare il provvedimento impugnato, ha evidenziato l'intervenuta condanna in primo grado per numerosissimi e gravi reati contro il patrimonio (cfr. Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, P., Rv. 251990) e, avuto specifico riguardo alle esigenze cautelari, ha sottolineato la mancata allegazione di fatti nuovi di rilievo, avendo reputato inidonee in tal senso le condotte risarcitorie poste in essere dagli imputati a fronte dei plurimi elementi dimostrativi della loro personalità, reputata particolarmente incline a delinquere, come dimostrato dalla serialità dei fatti, dalla professionalità delinquenziale dimostrata dagli autori, dal cinismo criminale (per il quale non hanno esitato a provocare, con lo spray urticante, malori ad una persona offesa invalida al 100% e lo svenimento di un'altra persona offesa). Ha poi affermato come l'avvenuto integrale risarcimento dei danni fosse «sicuramente animato da un interesse volto ad ottenere un conseguente mitigamento sanzionatorio», non essendo di per sé indicativo di un reale cambiamento di vita, altresì considerato che entrambi gli imputati vantano numerosi e gravi precedenti specifici. Rispetto a tale completo e non manifestamente illogico apparato motivazionale, le doglianze dei ricorrenti si limitano a rendere una diversa interpretazione dei medesimi elementi di fatto già valutati in senso negativo dal Tribunale. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 2