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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06416/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdat-e-avvise-r34-1e-pa-rt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante dì cui all'art.114 c.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.

La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della

I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.

Non di meno la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdat-e-avvise-r34-1e-pa-rt-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento sez. dist. di Bolzano ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena. 2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputata deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento dell'attenuante dì cui all'art.114 c.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. Non di meno la rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Il
Sentenza Cassazione n. 06416/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris