CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 05583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché per verso lamenta in termini assolutamente generici un asserito difetto di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente, vizio che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali, nonché a violazione di norme processuali palesemente smentita dagli atti processuali, per altro verso sollecita l'esclusione della recidiva in termini manifestamente inconferenti oltre che del tutto privi di confronto critico con le valutazioni sul punto rese dalla decisione gravata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 gennaio 2024.