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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41874/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18550/21 Stepich [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., riducendo la pena a mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che i giudici di appello hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la inattendibilità della versione fornita dall'imputato, abitante in un campo nomadi, che aveva riferito di lasciare abitualmente le chiavi all'interno del veicolo -utilizzato per commettere un furto- onde consentirne l'utilizzo ad amici e parenti; che pertanto il reato era pienamente integrato avendo l'imputato posto in essere una situazione tale da aiutare ad eludere le investigazioni gli autori del reato; che le censure del ricorrente, formulate in maniera del tutto generica, risultano dunque dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 18550/21 Stepich [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha parzialmente riformato (quanto al trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna emessa in primo grado nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 378 cod. pen., riducendo la pena a mesi otto di reclusione; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione relativamente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato; che i giudici di appello hanno condiviso la valutazione del Tribunale circa la inattendibilità della versione fornita dall'imputato, abitante in un campo nomadi, che aveva riferito di lasciare abitualmente le chiavi all'interno del veicolo -utilizzato per commettere un furto- onde consentirne l'utilizzo ad amici e parenti; che pertanto il reato era pienamente integrato avendo l'imputato posto in essere una situazione tale da aiutare ad eludere le investigazioni gli autori del reato; che le censure del ricorrente, formulate in maniera del tutto generica, risultano dunque dirette a una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda criminosa, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello - che è pervenuta alla ricostruzione dei fatti alla stregua di una valutazione globale di tutte le prove acquisite nel corso del giudizio - con puntuale e logico apparato argonnentativo, che non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ent