CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022
Cassazione n. 41160/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai delitti di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., confermando la pena irrogatagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione. Rilevato che il motivo dedotto, concernente l'applicazione della recidiva in realtà nemmeno contestata, si rivela generico, nel senso di eccentrico rispetto alle questioni dedotte con l'atto di appello (assenza di responsabilità e applicazione delle attenuanti generiche) e demandate all'esame della Corte di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2022 Il consigliere esii ,ore Il P esi ente Orlanc;t6- 0.1 Anglo Ccl6tanzo / D E 1 OSIT o 2. tsiOV .R1-