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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31742/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene non oggetto di richiesta in sede di perfezionamento dell'accordo volto all'applicazione della pena concordata; Rilevato, in primo luogo, che - in base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la presente impugnazione si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti e ritenuto, inoltre, che correttamente il Giudice dell'udienza preliminare non abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul presupposto che la relativa richiesta non fosse entrata nell'accordo intervenuto fra le parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

Quanto alla specifica deduzione difensiva, infatti, può richiamarsi il dictum di Sez.

U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417 - 01, a mente della quale: «Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti» [si veda, altresì, Sez.

U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, che nella parte motiva (par. 4, punto 2) ha ampiamente sviscerato - anche richiamando i principi di diritto fissati da Sez.

U., n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 - il tema dei limiti del potere dispositivo delle parti e di quello del giudice, al quale è affidata la ratifica dell'accordo.

La giurisprudenza di legittimità, dunque, esprime un orientamento ormai consolidato, nell'escludere che il giudice possa concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale le parti non abbiano subordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito; non è ammissibile, sostanzialmente, che si proceda a una alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì, Rv. 264426; Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv. 241371; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Martusciello, Rv. 239180; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre, Rv. 236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178); Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; f [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti; Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, sebbene non oggetto di richiesta in sede di perfezionamento dell'accordo volto all'applicazione della pena concordata; Rilevato, in primo luogo, che - in base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103 - il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Rilevato che la presente impugnazione si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti e ritenuto, inoltre, che correttamente il Giudice dell'udienza preliminare non abbia concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, sul presupposto che la relativa richiesta non fosse entrata nell'accordo intervenuto fra le parti, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. Quanto alla specifica deduzione difensiva, infatti, può richiamarsi il dictum di Sez. U, n. 5882 del 11/05/1993, Iovine, Rv. 193417 - 01, a mente della quale: «Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltreché nella ipotesi di subordinazione dell'efficacia della richiesta alla sua concessione, specificamente prevista dal comma terzo dell'art. 444 cod. proc. pen., può essere concesso soltanto allorquando la relativa domanda abbia formato oggetto della pattuizione intervenuta tra le parti» [si veda, altresì, Sez. U, n. 23400 del 27/01/2022 Boccardo, Rv. 283191, che nella parte motiva (par. 4, punto 2) ha ampiamente sviscerato - anche richiamando i principi di diritto fissati da Sez. U., n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 - il tema dei limiti del potere dispositivo delle parti e di quello del giudice, al quale è affidata la ratifica dell'accordo. La giurisprudenza di legittimità, dunque, esprime un orientamento ormai consolidato, nell'escludere che il giudice possa concedere d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena, al quale le parti non abbiano subordinato la richiesta di applicazione della pena concordata o al quale, comunque, non abbiano concordemente consentito; non è ammissibile, sostanzialmente, che si proceda a una alterazione del contenuto dell'accordo intervenuto tra le parti (Sez. 2, n. 42973 del 13/06/2019, Demian, Rv. 277610; Sez. 2, n. 21071 del 15/04/2016, Dubets, Rv. 266694; Sez. 3, n. 31633 del 07/04/2015, Macrì, Rv. 264426; Sez. 4, n. 40950 del 21/10/2008, Ciogli, Rv. 241371; Sez. 1, n. 9228 del 14/02/2008, Martusciello, Rv. 239180; Sez. 4, n. 21508 del 28/02/2007, Lepre, Rv. 236719; Sez. 3, n. 40232 del 14/07/2004, Caso, Rv. 230178); Ritenuto che ne discenda l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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