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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48245/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Rilevato che i primi due motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA]Elia non sono consentiti perché, nonostante siano formalmente strutturati come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, sollecitano, nella sostanza, apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.

Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'assenza di avvio del processo di revisione critica rispetto ai gravi reati commessi desunto dai risultati dell'osservazione personologica, che hanno messo in luce l'impossibilità di formulare rassicuranti valutazioni sull'assimilazione di schemi comportamentali leciti, sottolineando, al contrario, la tendenza del condannato ad attribuire la responsabilità dei reati a cause esterne.

Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (l'esito positivo dei pregressi affidamenti in prova, lo svolgimento di attività lavorativa, l'assenza di precedenti penali per fatti recenti), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto al mancato avvio della revisione critica, che invece costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti, e alla impellente necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato, attualizzata dalle informazioni di polizia che attestano la frequentazione recente con pregiudicati.

2. Rilevato che il terzo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità.

É, infatti pacifico che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunque l'esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.(da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179 - 01).

3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Rilevato che i primi due motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA]Elia non sono consentiti perché, nonostante siano formalmente strutturati come denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, sollecitano, nella sostanza, apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito. Il provvedimento impugnato ha fondato il rigetto della richiesta di applicazione dell'affidamento in prova sull'assenza di avvio del processo di revisione critica rispetto ai gravi reati commessi desunto dai risultati dell'osservazione personologica, che hanno messo in luce l'impossibilità di formulare rassicuranti valutazioni sull'assimilazione di schemi comportamentali leciti, sottolineando, al contrario, la tendenza del condannato ad attribuire la responsabilità dei reati a cause esterne. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l'omessa valutazione di elementi favorevoli (l'esito positivo dei pregressi affidamenti in prova, lo svolgimento di attività lavorativa, l'assenza di precedenti penali per fatti recenti), giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto al mancato avvio della revisione critica, che invece costituisce un importante indicatore dell'adeguatezza della misura alternativa a conseguire effetti risocializzanti, e alla impellente necessità di fronteggiare la pericolosità sociale del condannato, attualizzata dalle informazioni di polizia che attestano la frequentazione recente con pregiudicati. 2. Rilevato che il terzo motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e la consolidata giurisprudenza di legittimità. É, infatti pacifico che l'inosservanza delle disposizioni dell'art. 34 cod. proc. pen. e comunque l'esistenza di una causa d'incompatibilità non può essere dedotta come motivo di nullità attraverso l'esperimento di mezzi di gravame, ma può soltanto costituire motivo di astensione e ricusazione, da far valutare tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen.(da ultimo, ex multis, Sez. 1, n. 10075 del 25/06/2014, Condorelli, Rv. 263179 - 01). 3. Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Ro
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