CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05999/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24182/2017 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 683/2017, depositata il 10 / 3 /20 17 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA], ora [OSCURATO:SOCIETA], veniva notificato un avviso di accertamento contestando,per l’anno d’imposta 2008, la deduzione di costi di competenza di altro esercizioe di costi non documentati o non inerenti nonché la mancata contabilizzazione e dichiarazione di ricavi. 2.Con la sentenza n. 278 /20 13 , la [OSCURATO:PERSONA] di Pistoiaaccoglieva parzialmente ricorso con riferimento ai rilievi per i costi non di competenza dell’esercizio 2008 e le spese per pubblicità e propaganda. 3.Con la sentenza n. 683 /2017 , la CTR dell a Toscana rigettava l’impugnazione dell’Agenzia delle entrate, confermando che i componenti negativi del reddito eranodetraibili. 4. L ’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi , rispetto a cui ha resistito con controricorso la società. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 6. Con memoria depositata 18/12/2024 la controricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. 7. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrentehanno depositato memoria illustrativa . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del ricorso l’Agenzia delle entrate ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., per l’annullamento dell’avviso con riguardo ai costi non di competenza del 2008. 2. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., sempre con riferimento ai costi non di competenza del 2008. 3. Con il terzo motivo l’Agenzia ha eccepito la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., dell’art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,in quanto il giudice ha invertito l’onere della prova , gravante sul contribuente,sui contestati costi di pubblicità e propaganda. 4. Con il quarto motivo l’Agenzia ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 36 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., non avendo la sentenza preso posizione sull’omessa contabilizzazione deiricavi. 5.Rispetto allo scrutinio dei quattro motivi del ricorso appare pregiudiziale l’esame della richiesta contenuta nelle memorie delle parti di dichiarare cessata la materia del contendere e l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 , per l’adesione della societàalla procedura di definizione agevolata. 6.L’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, sulla “Definizione agevolata delle controversie tributarie”,prevede, al comma 6, che “La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”, fattasalva, nell’interesse del contribuente, la possibilità di rateazione fino a venti rate trimestrali, l’ultima delle quali con scadenza nel febbraio 2024. Tuttavia, ai fini degli esiti processuali, il successivo comma 10 prevede che il giudizio resti sospeso fino al 31 dicembre 2020 a fronte della produzione della domanda e della prova del pagamento delle somme dovute (o della prima rata), mentre il successivo comma 13 ricollega alla stessa data del 31 dicembre 2020 la declaratoria di estinzione (“In mancanza di istanza di trattazione”). Ciò avvienedopo il decorso del termine per la valutazione da parte dell’Agenzia delle entrate delle domande di definizione e l’adozione dei provvedimenti di diniego,da notificarsi entro il 3 1 luglio 2020 , e pertanto in presenza dell’accoglimento esplicito o tacito della domanda, a prescindere dal compiuto e integrale pagamento delle somme dovute e, anzi, inipotesi di pagamento rateale, anche prima dell’integraleadempimento. 7. Con memoria 27 novembre 2025 i difensori della controricorrente hanno comunicato che la società ha presentat o domanda di definizione agevolata, depositandola unitamente al verbale di contraddittorio con l’Ufficio relativo alla corretta determinazione dell’importo da versare. Con memoria 22 gennaio 2026 l’Avvocatura dello Stato ha chiesto la cessazione della materia del contendere, deducendo che,con nota prot. n. 3933 in data 20 gennaio 2026, la [OSCURATO:PERSONA] di Pistoia dell’Agenzia delle Entrate h a comunicato che il contribuente aveva provveduto al regolare pagamento della domanda di definizione. In mancanza d ’ istanza di trattazione, viste le richieste delle parti, il procedimento deve essere dichiarato estinto. Il provvedimento che dichiara l’estinzione si connota alla stregua di una statuizione meramente processuale, inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte e a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere. L’efficacia del giudicato concerne il solo aspetto del venir meno, per effetto del nuovo “accordo” sulle modalità di adempimento dell’obbligazione tributaria, dell’interesse alla prosecuzione del giudizio. 8. Le spese del giudizio estinto rimangono, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992 a carico delle parti che le hanno anticipate.Tenuto conto che la parte ricorrente è un’ amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e dell’esito del giudizio, non è applicabile dell'art. 13, comma 1 - quate r, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA]