CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 12003/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 26342 - 2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - da sé medesimo ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ. rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in Cagliari, alla via Levante, n. 4, presso il proprio studio. RICORRENTE contro MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore. INTIMATO avverso il decreto n. 2452 - 5/23.12.2019 della Corte d'Appello di Cagliari, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di Cagliari depositato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio promosso dinanzi al T.A.R. Sardegna con ricorso depositato in data 29.1.2001 e con ricorso depositato in data 10.4.2001, giudizio definito in primo grado con sentenza del 14.7.2001, definito in grado d'appello, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 4.4.2012, definito in grado di revocazione, dinanzi al Consiglio di Stato, con sentenza del 4.6.2013. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 16.7.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Non si costituiva il Ministero dell'Economia e delle Finanze. 4. Con decreto n. 2452/2019 la Corte di Cagliari rigettava l'opposizione. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di tre motivi la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha svolto difese. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, di assorbimento del terzo motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 10 co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità dell'impugnato decreto. Deduce che ingiustificatamente il giudizio di opposizione è stato assegnato a relatrice diversa da quella inizialmente designata.8. Con il secondo motivo (primo motivo nel merito) il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, 3° co. e 4° co., della legge n. 89/2001; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, 6° co., Cost. e degli artt. 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte d'Appello di Cagliari, allorché ha assunto che non fossero stati, del giudizio "presupposto", prodotti tutti i verbali di causa ed i relativi provvedimenti. 9. Con il terzo motivo (secondo motivo nel merito) il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 338 cod. proc. civ.; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell'art. 111, 6° co., Cost. e degli artt. 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ., l'illogicità e contraddittorietà della motivazione; ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 51, 112, 132, n. 4, e 277 cod. proc. civ. l'omessa pronuncia su fatti decisivi. Deduce che la Corte d'Appello di Cagliari ha recepito acriticamente gli assunti, erronei in fatto, di cui alla sentenza n. 2215 del 13.4.2018 del Consiglio di Stato. 10. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. Ciò viepiù che il ricorrente, a seguito della notificazione del decreto presidenziale e della proposta, non ha provveduto al deposito di memoria ex art. 380 bis, 2° co., cod. proc. civ. Più esattamente si reputa quanto segue. 11. Il primo motivo di ricorso varespintd. i' k 12. Si rimarca in primo luogo che la rubrica del motivo non reca indicazione delle disposizioni asseritamente violate (per giunta, le sezioni unite di questa Corte precisano - cfr. Cass. sez. un. 18.7.2013, n. 17555 - che il ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione di legge in relazione ad un intero corpo di norme è inammissibile, precludendo al collegio di individuare la norma che si assume violata o falsamente applicata). Si rimarca in secondo luogo che la sostituzione della relatrice non ha alcuna valenza (cfr. Cass. 28.2.2007, n. 4785, secondo cui il principio dell'immutabilità del giudice collegiale, fissato dall'art. 276 cod. proc. dv., trova attuazione solo dal momento dell'inizio della discussione in poi e il suo rispetto va quindi valutato esclusivamente in relazione alla decisione che segue alla discussione, sicché può ritenersi colpito da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. dv., soltanto il provvedimento emesso da un giudice che non abbia partecipato alla relativa discussione. Cfr. altresì Cass. sez. lav. 13.9.2003, n. 13467, secondo cui, tra l'altro, il vizio di costituzione del giudice è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all'Ufficio e non investita della funzione esercitata e perciò non è ríscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzioni e di pari competenza, appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, ne consegue che la sostituzione del giudice senza l'osservanza delle condizioni stabilite dagli artt. 174 cod. proc. civ. e 79 disp. att. cod. proc. civ. costituisce, in difetto di espressa sanzione di nullità, una mera irregolarità di carattere interno che non incide sulla validità dell'atto e non è causa di nullità del giudizio o della sentenza). 13. Il secondo motivo di ricorso (primo motivo nel merito) è fondato e meritevole di accoglimento. 14. Questa Corte spiega che, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dover fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto; ne consegue che la mancata specificazione, da parte del ricorrente, degli elementi costitutivi del danno non patrimoniale lamentato non rileva al fine di escludere l'indennizzabilità del pregiudizio, dalla parte pur sempre presuntivamente sofferto (cfr. Cass.10.4.2015, n. 7325; Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10858). 15. In questi termini l'affermazione della Corte di Cagliari - secondo cui, pur all'esito dei termini concessi con decreti dellla stessa corte in data 21.11.2018 e 17.1.2019, "non essendo stati prodotti tutti i verbali di causa ed i relativi provvedimenti, (...) non è dato accertare in termini positivi se l'irragionevole durata del giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato sia effettivamente conseguenza del sistema giudiziario ed, in caso positivo, per quali periodi temporali" (così decreto impugnato, pag. 4) - indebitamente riconduce al preteso onere di allegazione/probatorio del ricorrente un onere, al più, gravante sul Ministero (cfr. Cass. 3.2.2015, n. 1936, secondo cui, in tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, la facoltà per il ricorrente di chiedere l'acquisizione degli atti del giudizio presupposto ex art. 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, nel testo "ratione temporis" applicabile, sebbene Io sollevi dal produrre l'intero fascicolo, non lo esime dall'allegare [allegazione nella specie assolta] a pena d'inammissibilità i fatti costitutivi della domanda quali la propria posizione nel processo, la data iniziale del giudizio, la data della sua definizione e gli eventuali gradi in cui si è articolato, sicché solo in tal caso è attivabile il potere ufficioso del giudice di acquisizione degli atti posti in essere nel processo presupposto). Si giustifica quindi la deduzione del ricorrente secondo cui "non era compito del sottoscritto preparare le copie di tutti i verbali richiesti, e non era compito del sottoscritto quello di indicare in ogni verbale i dati di quanto avvenuto nella singola udienza" (così ricorso, pag. 5). Ciò viepiù che il ricorrente ha addotto di aver prodotto tutti i verbali ricevuti dal Consiglio di Stato (cfr. ricorso, pag. 6). 16. Il buon esito del secondo motivo di ricorso assorbe e rende vana la disamina del terzo motivo. 17. In dipendenza dell'accoglimento e nei limiti dell'accoglimento del secondo motivo di ricorso (primo motivo di merito) il decreto n. 2452 - 5/23.12.2019 della Corte d'Appello di Cagliari va cassato con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. 18. Non è soggetto a contributo unificato il giudizio ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile - al di là del buon esito del ricorso - l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115 (cfr. Cass. sez. un. 28.5.2014, n. 11915). P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso; cassa in relazione al motivo accolto il decreto n. 2452 - 5/23.12.2019 della Corte d'Appello di Cagliari; rinvia alla stessa corte d'appello in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; rigetta il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito nell'accoglimento del secondo motivo il terzo motivo di ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassa