CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05319/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 7/07/23 dal Tribunale della libertà di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che richiama la memoria depositata e conclude per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza limitatamente al capo A e con rinvio limitatamente al capo B; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dei ricorrenti, che si riporta ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento del 9 maggio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea ha disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo che operasse come [OSCURATO:PERSONA] senza averne i titoli aul:orizzativi, priva di un direttore sanitario e con la somministrazione di farmaci da parte di personale non abilitato.Su queste basi, ravvisando gravi indizi di reità in relazione ai reati ex art. 193 r.d. n. 1265 del 27 luglio 1934, per essere stata mantenuta in esercizio una struttura non autorizzata né autorizzabile (capo a), ex art. 328 cod. pen., per l'omessa nomina di un direttore sanitario della struttura (capo B), e ex art. 348 cod. pen., per essere stata consentita la somministrazione di medicinali anche a personale non infermieristico, non dotato delle necessarie abilitazioni (capo C). Con ordinanza del 13 luglio 2023, decidendo sulla richiesta di riesame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Torino ha annullato il provvedimento di sequestro preventivo limitatamente al capo B ma lo ha confermato relativamente ai capi A e C. 2. Nei ricorsi congiunti presentati dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], quale presidente e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali persone sottoposte a indagini nel procedimento penale n. 4447/2022 RGNR e 1489/2023 Reg. G.i.p. pendente presso il Tribunale di Ivrea si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce erronea applicazione della legge relativamente al capo A, assumendo che il Tribunale ha ravvisato l'illecito esercizio di una residenza sanitaria in assenza della necessaria autorizzazione (capo A) sulla base di una erronea interpretazione della nornnativa della Regione Piemonte relativa alla autorizzazione prevista per la struttura sequestrata. Si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'autorizzazione non soltanto è stata richiesta ma anche è stata rilasciata e più volte prorogata dalla Regione Piemonte: infatti, la Casa di [OSCURATO:PERSONA] era e tuttora è abilitata a proseguire la sua attività in regime di «mantenimento autorizzativo» fino alla conclusione di un percorso di «classificazione entro il termine del 31/12/2013, prorogato con successive dellibere della Giunta della Regione Piemonte e non ancora scaduto, sulla base del Delibera della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 25-12129, lettera 23/B, potendo nel frattempo operare senza obbligo di conformarsi alle tipologie previste perché l'inserimento in una di queste avverrà soltanto alla fine del percorso di adeguamento. Si aggiunge che la Casa di Riposo don [OSCURATO:PERSONA] non è una [OSCURATO:PERSONA], ma opera sulla base della stessa Delibera della [OSCURATO:PERSONA] che costituiva e continua (per le sue successive proroghe) a costituire un (provvisorio) valido titolo autorizzativo e ha conseguito tutti i «requisiti compensativi» che consentono alle piccole strutture montane di ospitare un limitato numero massimo di ospiti. Si rimarca che infondatamente il Tribunale assume che il regime di «mantenimento autorizzativo» sia subordinato alla presenza nella strutture di meno di 5 ospiti non autosufficienti e che l'unico parametro di riferimento per valutare la compatibilità fra il numero di anziani non autosufficienti e i servizi erogati è il livello di assistenza da calcolare secondo l'algoritmo indicato nella normativa e che nella fattispecie risulta pienamente rispettato. Si conclude che su queste basi il reato descritto nel capo A delle imputazioni provvisorie non doveva essere contestato. 2.2. Con il secondo motivo ricorso si deduce erronea applicazione della legge perché il Tribunale ha ritenuto che la mera somministrazione di un qualunque farmaco, già preparato e dosato dagli infermieri, da parte di un soggetto non abilitato possa integrare il reato ex art. 348 cod. pen. (capo C). Si rileva che nel caso in esame neanche vi è prova che tale attività sia stata svolto in modo non occasionale ma continuativo. Si aggiunge che la normativa regionale espressamente autorizza gli operatori sociosanitari a somministrare materialmente farmaci sotto la supervisione degli infermieri, perché è consentito, tranne che nei pochi presidi di grandi dimensioni, che gli infermieri non siano presenti per l'intero arco delle 24 ore e analoga previsione sta nell'art. 1, comma 3, lettere f), d.m. 14 settembre 1994, n. 739, sicché il reato descritto nel capo C delle imputazioni provvisorie non doveva essere contestato. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce che erroneamente è stato ravvisato il coinvolgimento nella presente vicenda di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] di Riposo don [OSCURATO:PERSONA], e come tale terzo estraneo interessato alla restituzione. Si evidenzia che la Fondazione è la proprietaria dell'immobile sequestrato, ma né essa né il suo legale rappresentante sono coinvolti nei fatti oggetto del procedimento penale e che l'ordinanza impugnata risulta del tutto priva di motivazione su questo profilo. Si rappresenta che la posizione di [OSCURATO:PERSONA] è quella di un terzo non indagato e in buona fede, legittimato ex art. 322 cod. proc. pen. a proporre riesame perché titolare di un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene. CONSIDERATO 'lig DIRITTO 1. Relativamente al primo motivo di ricorso deve rilevarsi che la documentazione che lo correda mostra che la Casa di riposo in esame, già rientrante nel regime di «mantenimento autorizzativo» previsto dalla [OSCURATO:PERSONA] 25-12129 del 2009 per i presidi non ancora classificati, ma operanti al momento dell'adozione del DGR n. 38-16335 del 1992, ha fruito delle proroghe previste per tale regime, stabilite dai successivi provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA]. Anche nella comunicazione inoltrata dall'Azienda sanitaria locale il 7 dicembre 2022 ai Nucleo antisofisticazioni e sanità dei Carabinieri NAS si ribadisce che la struttura opera ancora in regime transitorio — in attesa di operare secondo la classificazione definitiva — sulla base del titolo autorizzativo prorogato in vista dell'adeguamento. 2. Relativamente al secondo motivo di ricorso, si osserva che l'art. 1, comma 3, lettere f), d.m. 14 settembre 1994, n. 739 (Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere) prevede che l'infermiere «per l'espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto» e che nella Regione Piemonte il punto 4.8. la deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] 21 gennaio 2022 n. 22-46557 disciplina specificamente lo «Aiuto all'assunzione della terapia da parte dell'OSS su indicazione dell'infermiere». Vale ribadire che non integra il reato di esercizio abusivo della professione, il compimento di atti strumentalmente connessi agli atti tipici della professione, in assenza dei caratteri della continuità e della professionalità, quando la qualità del farmaco e le modalità di somministrazione non necessita di particolari abilità infermieristiche, come nel caso della somministrazione di farmaci e la pratica di iniezioni sottocutanee in una casa di riposo, perché tali operazioni non richiedono specifiche nozioni o particolari abilità o conoscenze specifiche (Sez. 6, n. 26829 del 05/07/2006, Russo, Rv. 234420). Nel caso in esame, nella stessa ordinanza si dà atto che al momento del sopralluogo del 30/1172021) da parte dei carabinieri l'infermiere operante nella struttura era impegnato nella somministrazione dei farmaci a alcuni ospiti e aveva predisposto le terapie da somministrare nel pomeriggio a alcuni anziani da parte degli operatori sociosanitari dalle 16 alle 20 (orario non rientrante nella fascia di presenza degli infermieri). Né l'ordinanza impugnata adduce elementi per almeno ipotizzare che i farmaci che gli operatori sociosanitari dovevano somministrare fossero di competenza specifica della abilitazione infermieristica o che le modalità della loro somministrazione fosse tale da creare l'apparenza di una attività professionale di tipo infermieristico. 3. Da quanto precede deriva che entrambi i motivi di ricorso sono fondati, sicché che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione della struttura in sequestro, [OSCURATO:PERSONA] di Riposo don [OSCURATO:PERSONA], al legittimo proprietario.Ma