CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 marzo 2026
Cassazione n. 23194/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 del [OSCURATO:PERSONA] diTarantoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari presso iltribunale di Taranto, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la penaritenuta di giustizia, in relazione ai reati in materia fallimentare in rubricaascrittigli.2. Avverso la sentenza innanzi indicata, di cui chiede l’annullamento, ha propostoricorso per cassazione il suddetto imputato, lamentando violazione di legge inquanto il giudice procedente non lo ha avvisato della possibilità di conversionedella pena oggetto dell’accordo tra le parti in una sanzione sostitutiva, conconseguente lesione del diritto di difesa del prevenuto.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall’art. 1, co. 62, della legge 23giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodoprevede l’obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l’inammissibilità deiricorsi aventi ad oggetto, tra l’altro, le sentenze di applicazione della pena surichiesta delle parti, quando, in conformità alla previsione dell’art. 448, co. 2 bis,c.p.p., modificato dall’art. 1, co. 50, della citata legge 23 giugno 2017, n. 103, invigore dal 3 agosto 2017, il ricorso, come nel caso in esame, non sia fondato sumotivi (si intende, specifici) attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, aldifetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.Manifestamente infondata, in ogni caso, è la denunciata violazione di legge.Come affermato, infatti, dall’orientamento assolutamente dominante nellagiurisprudenza di legittimità, il disposto dell'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen.che prevede, per il caso di condanna a pena detentiva non superiore a quattroanni, l'obbligo per il giudice di dare avviso alle parti della possibilità della suaconversione in una sanzione sostitutiva, non si applica al procedimento checonduce alla definizione del giudizio con pena patteggiata, trattandosi di normache, per ragioni di carattere testuale e sistematico, risulta dettata esclusivamenteper il giudizio ordinario (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 50010 del 10/10/2023, Rv.285690 – 01; Sez. 4, n. 32357 del 09/05/2023, Rv. 284925 – 01).4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensidell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma dieuro 4000,00 in favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanzache l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenerequest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni diinammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]