CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2022
Cassazione n. 32119/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2310/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex legein ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocatoD'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] n. 6091/2022 depositata i l 01/07/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. la Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 6091/15/2022, depositata in data 26/01/2022 e non notificata, nel giudizio per revocazione proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. 7571/13/2021 della medesima [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, revocava detta sentenza e rigettava l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avvero la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Catania n. 5967/2017; 1.2. secondo quanto è dato evincere dalla sentenza in esame la [OSCURATO:PERSONA] riteneva sussistente il lamentato errore revocatorio ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. in quanto la decisione dei giudici dell’ appello era fondata “sull’ erroneo presupposto che il provvedimento in autotutela di annullamento dell’ accertamento per l’ anno 2014 riguardasse gli atti in contestazione relativi invece agli anni 2006 e 2007”, precisando, altresì, che detto provvedimento riguardava altro immobile diverso da quello in contestazione e, quanto alla fase rescissoria, osservava che i motivi di gravame avanzati dal contribuente erano infondati in quanto [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionario, poteva compiere atti di accertamento mentre del tutto carenti di prova erano le affermazioni del Consoli in ordine all’ insussistenza dei presupposti impositivi, ritenendo, quindi, legittimi gli avvisi di accertamento de quibus relativi a TIA 2006 e TIA 2007; 2. contro detta sentenza propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione Ente di governo dell’ [OSCURATO:PERSONA] (A.T.O.) per la gestione integrata in Sicilia “Catania 3”; 2.1. [OSCURATO:SOCIETA]. è rimasta intimata; 3. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in liquidazione, ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il contribuente, con l’ unico motivo proposto, deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione dell’art. 395 primo comma, n. 4 cod. proc. civ.) e dell’art. 64, primo comma, d.lgs. 546/1992, errata percezione di un denunciato errore di fatto che si era assunto risultare dagli atti o documenti della causa, errata percezione di un errore che si era affermato fondarsi sulla supposizione di un fatto la cui verità sarebbe stata incontrastabilmente esclusa pertinente a circostanza di fatto non costituente punto controverso sul quale la sentenza revocanda si era pronunziata; 1.1. il Consoli assume che la [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia aveva errato nel ritenere che ricorresse, nella specie, l’ipotesi di revocazione ordinaria disciplinata dall’ art. 395 n.4 cod. proc. civ. sul presupposto che il Giudice nella sentenza da revocare avesse fondato il proprio convincimento (di accogliere il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]) sulla supposizione di un fatto la cui veridicità avrebbe dovuto, invece, essere incontrastabilmente esclusa, non costituendo detto fatto un punto controverso sul quale la sentenza revocanda ebbe a pronunziarsi. Rileva che l’errore di fatto imputato alla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistito, a dire del giudice della revocazione, nell’ “erroneo” convincimento che il provvedimento di annullamento in autotutela prot. n. 36076 adottato dal comune di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse relativo alle annualità 2006 e 2007, oggetto del gravame, anziché alla differente annualità 2014, senza considerare, tuttavia, che una tale affermazione non era mai stata fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Catania nella sentenza revocata n. 7571/2021 in quanto i giudici dell’ appello avevanoa suo dire, ben diversamente e palesemente, inteso accogliere nel merito il gravame proposto dal Consoli, ponendo a riprova fattuale delle contestazioni mosse dall’appellante circa la sua estraneità rispetto alla obbligazione tributaria il provvedimento di annullamento in autotutela del medesimo tributo relativo alla annualità 2014; 2. il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate; 3. va premesso che a norma dell'art. 395, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., il nesso causale tra errore di fatto e decisione, nel cui accertamento si sostanzia la valutazione di essenzialità e decisività dell'errore revocatorio, non è un nesso di causalità storica, ma di carattere logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilirese la decisione della causa sarebbe dovuta essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità logico-giuridica. (Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 18/02/2009, Rv. 606656 -01); 4. appare, invero, fondata la censura relativa alla insussistenza nel caso de quodi un errore revocatorio; 4.1. i giudici di appello, con la sentenza oggetto di revocazione, così hanno statuito: “L’appello è fondato. Al riguardo il ricorrente ha prodotto copia di un provvedimento in autotutela di annullamento dell’accertamento anno 2014, per i motivi indicati in ricorso. Le spese seguono la soccombenza in entrambi i gradi di giudizio” apparendo evidente che i giudici di merito non hanno deciso sull’ erroneo presupposto che il provvedimento in autotutela di annullamento dell’ accertamento per l’ anno 2014 riguardasse gli atti in contestazione relativi, invece alle differenti annualità 2006 e 2007, viceversa ritenendo, con motivazione certamente stringatissima ed assai criptica, che le motivazione del provvedimento di annullamento in autotutela confermavano la correttezza delle censure del contribuente di cui al proposto ricorso; 4.2. non può, quindi, ritenersi che la decisione della causa da parte del giudice di appello avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore sul menzionato documento, per una “necessità logico- giuridica”; 4.3. la censura si appalesa, quindi, fondata nella parte in cui ha ritenuto errata in diritto la sentenza della Commissione Tributaria regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 6091/15/2022 nel giudizio per revocazione ordinaria proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. avverso la sentenza n. 7571/13/2021 della medesima [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia in ragione della insussistenza di un vero e proprio errorerevocatorio, previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ., quale errore di percezione che deve avere rilevanza decisiva dalla prospettazione del ricorso, risultando priva di pregio, alla luce delle considerazioni che precedono circa la “decisività” del suddetto documento, la tesi della controricorrente secondo cui il contribuente non avrebbe censurato tutte le rationes decidendi; 4.4. in conclusione il ricorso va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito va dichiarata la inammissibilità della istanza di revocazione della sentenza n. 7571/13/2021 della medesima [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia; 4.5. in ragione del criterio della soccombenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali dei giudizi di merito e dell’ odierno giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo, somme - relative a tutti e tre i giudiz i - da distrarsi in favore dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’ inammissibilità della istanza di revocazione della sentenza n. 7571/13/2021 della [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia; condanna, in solido, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in liquidazione e [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali che liquida, per il primo grado, in complessivi euro 300,00 oltre accessori di legge, per il giudizio di appello in complessivi euro 400,00 oltre accessori di legge e per il presente giudizio di legittimità, in euro 500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge se dovuti, somme tutte da distrarsi in favore dell’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]