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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03004/2026

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza della Corte di cassazione in data 30 maggio 2024, riqualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185, era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 16 gennaio 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa, all'esito del giudizio di rinvio, dalla Corte di appello di Napoli in data 1 aprile 2025, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 15 ottobre 2021, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in 18.000 euro di multa; rilevato che il termine di prescrizione del reato deve essere determinato in 10 anni, atteso che la pena massima per il reato previsto dall'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185 è pari a 12 anni di reclusione, che essa deve essere ridotta di un terzo per il tentativo e, indi, aumentata di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pen. in relazione agli eventi interruttivi sopravvenuti; rilevato, altresì, che il suddetto termine è decorso il 17 agosto 2025, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con l'odierno ricorso; ritenuta l'ammissibilità e non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, in particolare, del primo di essi, con cui la difesa ha eccepito la mancata valutazione, da parte della Corte di appello, delle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa a mezzo PEC in data 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, per essersi il reato estinto per prescrizione, P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza della Corte di cassazione in data 30 maggio 2024, riqualificato il fatto contestato ai sensi degli artt. 56 cod. pen. e 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185, era stata annullata la sentenza della Corte di appello di Salerno del 16 gennaio 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio; rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa, all'esito del giudizio di rinvio, dalla Corte di appello di Napoli in data 1 aprile 2025, la quale, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 15 ottobre 2021, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, in 18.000 euro di multa; rilevato che il termine di prescrizione del reato deve essere determinato in 10 anni, atteso che la pena massima per il reato previsto dall'art. 25, comma 1, legge 9 luglio 1990, n. 185 è pari a 12 anni di reclusione, che essa deve essere ridotta di un terzo per il tentativo e, indi, aumentata di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pen. in relazione agli eventi interruttivi sopravvenuti; rilevato, altresì, che il suddetto termine è decorso il 17 agosto 2025, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata con l'odierno ricorso; ritenuta l'ammissibilità e non manifesta infondatezza dei motivi di ricorso e, in particolare, del primo di essi, con cui la difesa ha eccepito la mancata valutazione, da parte della Corte di appello, delle conclusioni scritte trasmesse dalla difesa a mezzo PEC in data 26 marzo 2025 ai sensi dell'art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137; ritenuto che, pertanto, la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, per essersi il reato estinto per prescrizione, P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 03004/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris