CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 33034/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva - sentenza di primo grado emessa nel 2023 - per i reati di cui agli artt. 426-bis, 582, 585 e 588 cod. pen., e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, chiedeva che la decorrenza della espiazione della pena detentiva, stabilita nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti nella data della notificazione di ordinanza di custodia cautelare in carcere avvenuta il 26 aprile 2021, venisse fatta retroagire alla data dell'arresto avvenuto per altro procedimento penale il 13 gennaio 2015, epoca dalla quale egli era rimasto ininterrottamente detenuto. L'istante affermava che la pena in espiazione era stata inflitta in relazione a un reato associativo contestato in maniera "aperta" cioè con la formula "fino alla data odierna" e che nel processo sfociato nella condanna attualmente in esecuzione non era stata raggiunta la prova della permanenza di tale reato associativo fino ad epoca successiva al 13 gennaio 2015, giorno del menzionato arresto per altro procedimento penale. 2. Con ordinanza del 6 marzo 2026, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza, affermando che la permanenza del citato reato associativo non era cessata il 13 gennaio 2013, al momento dell'arresto per altro reato, perché la partecipazione dell'istante al sodalizio criminoso, per la quale è stato condannato, è continuata fino ad epoca successiva a detto arresto, avuto riguardo a una serie di elementi emersi nel corso del processo circa il mantenimento del suo ruolo all'interno della compagine associativa, elementi quali la condotta tenuta in carcere e il fatto che l'istante era stato anche ritenuto responsabile per un reato di rissa fra appartenenti a contrapposte fazioni criminose e per un reato di lesione personale aggravata, reati commessi durante la restrizione carceraria il giorno 11 gennaio 2016. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, negava che rivestissero rilevanza, in senso contrario, i riferimenti a vicende relative all'applicazione dell'art. 54 ord. pen., di competenza della magistratura di sorveglianza. 3. La difesa dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento della suddetta ordinanza. 23.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione all'art. 416-bis cod. pen. e della legge penale processuale in relazione all'art. 657 cod. proc. pen. Lamenta la violazione dei principi inerenti alla determinazione dell'epoca di cessazione della permanenza del reato associativo e della individuazione dell'epoca di decorrenza della espiazione della pena in applicazione dell'art. 657 cod. proc. pen., sostenendo che il giudice dell'esecuzione, in violazione dei principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, ha fondato il proprio convincimento sulla «mancata emersione di elementi significativi di una dissociazione», basandosi erroneamente su di una presunzione assoluta di protrazione della condotta criminosa associativa, mentre in realtà spettava all'accusa fornire la prova - in concreto mancante - di tale protrazione. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Critica sia la negazione della rilevanza dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che avrebbero escluso la persistenza di legami con il sodalizio criminoso, sia la mancata considerazione delle sue gravissime condizioni di salute, che non gli avrebbero consentito di esercitare il ruolo precedentemente rivestito nel sodalizio e, invece, gli hanno permesso di beneficiare della concessione degli arresti domiciliari e del riconoscimento di una invalidità dell'85 %. In base alla prospettazione del ricorrente, la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione sarebbe basata su mere clausole di stile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. L'art. 657 cod. proc. pen. regola l'istituto della fungibilità della pena, stabilendo che il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, deve sottrarre la custodia cautelare o le pene espiate senza titolo. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, con riferimento all'istituto della fungibilità, che esso non è applicabile ai reati permanenti quando la permanenza sia cessata dopo l'espiazione senza titolo (Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017, dep. 2018, Rv. 272102 - 01) e, con riguardo ai poteri del giudice dell'esecuzione, che, in tema di reato permanente contestato nella forma cosiddetta "aperta", qualora in sede esecutiva debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell'esecuzione l'accertamento mediante l'analisi 3accurata degli elementi a sua disposizione. (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121 - 01). È stato precisato che nei reati permanenti in cui la contestazione sia effettuata nella forma cd. "aperta" o "a consumazione in atto", senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, la regola processuale secondo cui la permanenza si considera cessata con la pronuncia della sentenza di primo grado non equivale a presunzione di colpevolezza fino a quella data, spettando all'accusa l'onere di fornire la prova a carico dell'imputato in ordine al protrarsi della condotta criminosa fino all'indicato ultimo limite processuale e all'imputato l'onere di allegazione di eventuali fatti interruttivi della partecipazione al sodalizio. (Sez. 2, n. 37104 del 13/06/2023, Rv. 285414 - 01). 3. Nel caso ora in esame, il giudice dell'esecuzione ha rispettato i suddetti principi di diritto, pienamente condivisibili, e ha reso motivazione adeguata con riguardo alla prova della permanenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso fino all'emissione della sentenza di primo grado riguardante i reati in espiazione, in epoca successiva all'arresto per altro procedimento penale. Il giudice dell'esecuzione, infatti, non ha introdotto una presunzione assoluta di permanenza del rapporto associativo fino alla sentenza di primo grado del procedimento riguardante la pena in espiazione, né ha desunto la permanenza di tale partecipazione del condannato solo dal suo coinvolgimento nella rissa tra fazioni rivali avvenuta in carcere il giorno 11 gennaio 2016, né si è limitato a fare riferimento all'osservazione del rappresentante della Procura generale della Repubblica presso il giudice dell'esecuzione circa la mancata emersione di elementi significativi di una dissociazione da parte del prevenuto. Il giudice dell'esecuzione, in realtà, ha posto in luce che gli avvenimenti accertati «hanno fatto segnare la composizione di un nuovo assetto del panorama della criminalità organizzata barese e testimoniano la fallacia della tesi difensiva circa la mancanza di successivi "concreti elementi" una volta tratto in arresto il Campana/e». L'ordinanza, in applicazione dei principi che regolano la materia, sulla base della risultanze processuali, e cioè su quanto risulta dai mezzi di prova (propalazioni di oltre 30 collaboratori di giustizia escussi; intercettazioni telefoniche e ambientali; esiti di attività di polizia giudiziaria) spiega che i membri dei sodalizi ivi considerati e a maggior ragione l'odierno imputato condannato quale promotore, oltre a disporre di mezzi per far entrare sostanza stupefacente all'interno del carcere, disponevano all'interno della [OSCURATO:PERSONA] di Bari di referenti o "responsabili di sezione" per tutte le "problematiche" che interessavano le vicende del clan; reclutavano continuamente nuovi affiliati o, addirittura, li "promuovevano" sfruttando proprio la comune condizione detentiva; disponevano 4dell'assistenza legale che veniva sistematicamente assicurata dai sodales che erano in libertà. È agevole rilevare che le valutazioni del giudice dell'esecuzione sono riferibili, benché implicitamente, a tutto il periodo di detenzione compreso fra l'arresto dell'istante per altro procedimento penale e la notifica nei suoi confronti di provvedimento di custodia cautelare in carcere per i reati cui si riferisce la pena in espiazione, come emerge dal contesto dell'esposizione, cioè dall'economia generale della motivazione dell'ordinanza che ha per oggetto, naturalmente, il tema centrale della protrazione della condotta in tale periodo. Sulla base di una serie articolata di osservazioni, dunque, il giudice dell'esecuzione ha ragionevolmente affermato che la decorrenza della espiazione della pena è stata correttamente ancorata alla data di notificazione del titolo cautelare per i reati in espiazione, non alla precedente data dell'arresto per altro procedimento, in quanto è risultata positivamente la protrazione della partecipazione alla compagine associativa criminosa nei termini suddetti. Con la logica della motivazione dell'ordinanza, che perviene in modo adeguato al rigetto dell'istanza sulla base di una compiuta valorizzazione di significativi elementi dimostrativi della protrazione della partecipazione dell'istante all'associazione criminosa nel senso indicato, risultano coerenti le valutazioni del giudice dell'esecuzione circa l'irrilevanza delle vicende di competenza della magistratura di sorveglianza e la mancata considerazione, ai fini della decisione, alle condizioni di salute dell'istante. 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ric P.Q.M