Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46752/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1956 avverso la sentenza emessa in data 20 maggio 2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa il 24 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, che, per quel che qui rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per avere promosso e coordinato un'associazione a delinquere dedita alla sottrazione e ricettazione di corrispondenze postali su tutto il territorio nazionale e per avere posto in essere numerosi reati scopo di ricettazione e di falsificazione, ha dichiarato prescritti tutti i reati contestati al predetto, confermando la confisca "allargata" di tutti i beni in sequestro. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Con i primi due motivi di ricorso violazione dell'art. 12 sexies

I. n. 356/92 e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca, poiché la corte territoriale ha applicato erroneamente la normativa speciale che prevede l'istituto della confisca allargata sui beni di cui il ricorrente non sia stato in grado di giustificare la provenienza lecita, senza considerare che non è intervenuto giudicato di condanna nel merito.

Di contro il ricorrente sottolinea che la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU ha stabilito che per disporre la confisca, nel caso di estinzione del- reato, il giudice non può prescindere da una sentenza di condanna definitiva.

Anche l'art. 578 bis cod. proc.pen. ha voluto limitare l'applicazione della confisca sull'accertamento della responsabilità dell'imputato.

Il ricorrente lamenta inoltre che la corte abbia screditato l'assunto difensivo che le risorse per l'acquisto dei beni confiscati sono derivate da vincite al gioco del Totocalcio e del Lotto. 3.Con dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente questi ha dichiarato di rinunziare al terzo motivo di ricorso inerente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli.

4. In data 8 settembre 2021 il difensore ha depositato motivi aggiunti e ha allegato nuova documentazione a sostegno dell'effettività delle vincite e in particolare precisazioni contabili redatte da un consulente di parte e relazione tecnico peritale del 6 giugno 2020; ha sottolineato che l'appello è stato depositato prima della riforma Orlando sulla specificità dei motivi; che il collegio di appello richiamando le argomentazioni del Tribunale ha reso motivazione apparente; che solo nel 2020 la difesa è venuta in possesso di documentazione che dimostra l'effettività e la tracciabilità delle vincite sul conto corrente dell'imputato; che alla stregua della nuova documentazione emerge il travisamento della prova operato dai giudici di merito che non hanno considerato i documenti forniti dal ricorrente e in forza di una mera congettura hanno confermato il giudizio di colpevolezza. 5.La seconda istanza di rinvio dell'udienza odierna dinanzi avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento poiché dalla documentazione allegata non risulta la data in cui il difensore è venuto a conoscenza del contestuale impegno professionale, mentre è onere del difensore dimostrare che l'istanza di rinvio è stata avanzata tempestivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In ordine alla produzione documentale allegata al ricorso occorre osservare che l'art. 585, comma 4, c.p.p., prevede in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anche la produzione di "documenti nuovi".

Secondo consolidata giurisprudenza non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di "documenti nuovi", ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione.

Questa Corte (Sez. 4, n.- 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv.266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801) ha già chiarito che i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione.

Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari). (Sez. 3, Sentenza n. 5722 del 07/01/2016 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 266390 - 01 1.2 Il primo motivo è manifestamente infondato.

Con il ricorso la difesa censura l'affermazione che anche in presenza di un reato estinto per prescrizione si possa confermare la confisca e, nel merito, ribadisce che il patrimonio è stato acquistato con proventi derivanti da comprovate vincite al gioco, che la corte di merito ha ritenuto non provate con una motivazione illogica, omettendo di valutare e gli elementi offerti dalla difesa.

Questa sezione ha di recente affermato che si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto). (Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021 ) Rv. 281421 - 01 La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322- ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna. (Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021 ) Rv. 281421 - 02 Nel caso in esame a pagina 10 della sentenza impugnata la corte ha sottolineato che con l'introduzione dell'articolo 578 bis cod. proc.pen., il codice di rito ha superato quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la confisca poteva essere disposta anche con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e purché fosse stata una precedente pronunzia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato fosse rimasto inalterato nel merito.

In forza della recente novella, la misura patrimoniale ablatoria non viene travolta dalla prescrizione dei reati.

Neppure può sostenersi che manchi l'accertamento di responsabilità dell'imputato poiché la corte ha richiamato le considerazioni del primo giudice e ha fornito una sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla colpevolezza dell'Aliano e al suo ruolo apicale nell'ambito dell'organizzazione criminosa dedita alla commissione di numerosi reati su tutto il territorio nazionale.

A fronte di un'affermazione di responsabilità fondata su un robusto compendio probatorio costituito dalle parziali ammissioni dell'Aliano, da numerose conversazioni intercettate e dagli esiti delle attività di P.G., il ricorrente non muove censure specifiche e si limita a sostenere apoditticamente che non è stata raggiunta prova adeguata sulla colpevolezza. 1.3 Il secondo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata..

La corte di merito ha ritenuto pretestuose e false le giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla legittima provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni oggetto di confisca, che sostiene essere stati acquistati con i proventi delle innumerevoli vincite al lotto e al totocalcio riportate da Aliano, in ragione dell'evidente sproporzione delle presunte vincite, conseguite per vero con anomala frequenza, e l'importo degli acquisti patrimoniali dallo stesso effettuati, che risultano di entità infima rispetto alla prima voce, e ha ritenuto tale sproporzione sintomatica della falsità delle documentate giustificazioni.

In particolare la corte ha sottolineato che la difesa dell'Aliano ha prodotto una relazione contabile da cui emerge che il prevenuto nel periodo di interesse avrebbe vinto somme di denaro per l'ammontare complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro, sufficienti a legittimare il patrimonio sequestrato, ma ha osservato che la difesa non ha dimostrato l'effettiva titolarità dell'Aliano o dei suoi familiari in merito a tutte le ricevute di vincite prodotte, sottolineando che è stata presentata copia solo del frontespizio e non del retro del titolo , e che l'ammontare delle pretese vincite ha un valore ben superiore a quello degli acquisti effettuati, che rivestono un valore complessivo di poco più di 150.000 euro.

Inoltre ha osservato che nell'elaborato peritale depositato in giudizio gli assegni erano allegati in fotocopia senza il retro e alcuni erano intestati a terzi, circostanza anche queste che inducevano a dubitare dell'assunto dell'Aliano.Per tali considerazioni ha ritenuto verosimile che l'imputato abbia acquistato tali ricevute •da terzi, al fine di tentare di giustificare il proprio patrimonio, come è-suo precipuo onere.

Quanto poi al giudizio di sproporzione tra le risorse lecite comprovate dall'imputato e il patrimonio nella sua disponibilità, la corte ha escluso che i documenti prodotti e le osservazioni della difesa possano inficiare la valutazione di manifesta sproporzione tra i redditi leciti del ricorrente e il valore dei beni confiscati.

Il ricorrente non si confronta con la detta motivazione, che ignora , e si limita a reiterare le censure già formulate con l'appello, anche queste del tutto generiche, senza contestare il nucleo essenziale dell'argomentazione circa la falsità delle giustificazioni addotte, centrato sulla sproporzione in eccesso delle presunte entrate lecite da vincite rispetto all'entità del patrimonio immobiliare acquisito dall'imputato.

Va ricordato in questa sede che è assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751).

La genericità del ricorso impone la dichiarazione di inammissibilità anche dei motivi aggiunti.

Va peraltro osservato che anche il motivo di appello sul punto era del tutto generico poiché si limitava a ribadire che l'imputato aveva dimostrato la capienza del proprio patrimonio rispetto agli acquisti effettuati senza confrontarsi con le specifiche indicazioni rese dal Tribunale.

E se è vero che la nuova formulazione dell'art. 581 cod.proc.pen. è intervenuta nel 2017, tale novella ha precisato un consolidato orientamento giurisprudenziale già ratificato dalle Sezioni unite di questa Corte con la pronunzia n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01 ) L'inammissibilità del ricorso principale preclude l'esame dei motivi aggiunti.

Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25 maggio 1956 avverso la sentenza emessa in data 20 maggio 2019 dalla Corte d'Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa il 24 febbraio 2016 dal Tribunale di Napoli, che, per quel che qui rileva, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per avere promosso e coordinato un'associazione a delinquere dedita alla sottrazione e ricettazione di corrispondenze postali su tutto il territorio nazionale e per avere posto in essere numerosi reati scopo di ricettazione e di falsificazione, ha dichiarato prescritti tutti i reati contestati al predetto, confermando la confisca "allargata" di tutti i beni in sequestro. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 Con i primi due motivi di ricorso violazione dell'art. 12 sexies I. n. 356/92 e vizio della motivazione in ordine alla disposta confisca, poiché la corte territoriale ha applicato erroneamente la normativa speciale che prevede l'istituto della confisca allargata sui beni di cui il ricorrente non sia stato in grado di giustificare la provenienza lecita, senza considerare che non è intervenuto giudicato di condanna nel merito. Di contro il ricorrente sottolinea che la giurisprudenza di legittimità e della Corte EDU ha stabilito che per disporre la confisca, nel caso di estinzione del- reato, il giudice non può prescindere da una sentenza di condanna definitiva. Anche l'art. 578 bis cod. proc.pen. ha voluto limitare l'applicazione della confisca sull'accertamento della responsabilità dell'imputato. Il ricorrente lamenta inoltre che la corte abbia screditato l'assunto difensivo che le risorse per l'acquisto dei beni confiscati sono derivate da vincite al gioco del Totocalcio e del Lotto. 3.Con dichiarazione sottoscritta personalmente dal ricorrente questi ha dichiarato di rinunziare al terzo motivo di ricorso inerente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Napoli. 4. In data 8 settembre 2021 il difensore ha depositato motivi aggiunti e ha allegato nuova documentazione a sostegno dell'effettività delle vincite e in particolare precisazioni contabili redatte da un consulente di parte e relazione tecnico peritale del 6 giugno 2020; ha sottolineato che l'appello è stato depositato prima della riforma Orlando sulla specificità dei motivi; che il collegio di appello richiamando le argomentazioni del Tribunale ha reso motivazione apparente; che solo nel 2020 la difesa è venuta in possesso di documentazione che dimostra l'effettività e la tracciabilità delle vincite sul conto corrente dell'imputato; che alla stregua della nuova documentazione emerge il travisamento della prova operato dai giudici di merito che non hanno considerato i documenti forniti dal ricorrente e in forza di una mera congettura hanno confermato il giudizio di colpevolezza. 5.La seconda istanza di rinvio dell'udienza odierna dinanzi avanzata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] non può trovare accoglimento poiché dalla documentazione allegata non risulta la data in cui il difensore è venuto a conoscenza del contestuale impegno professionale, mentre è onere del difensore dimostrare che l'istanza di rinvio è stata avanzata tempestivamente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 In ordine alla produzione documentale allegata al ricorso occorre osservare che l'art. 585, comma 4, c.p.p., prevede in generale nel giudizio di impugnazione, ed in particolare nel giudizio di legittimità, la formulazione di "motivi nuovi", non anche la produzione di "documenti nuovi". Secondo consolidata giurisprudenza non è ammissibile la produzione per la prima volta in sede di legittimità di "documenti nuovi", ovvero già non facenti parte del fascicolo, diversi da quelli di natura tale da non costituire "nuova prova" e da non esigere alcuna attività di apprezzamento sulla loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte, perché tale attività è estranea ai compiti istituzionali della Corte di cassazione. Questa Corte (Sez. 4, n.- 3396 del 06/12/2005, dep. 2006, Rv. 233241; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Rv. 254302; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Rv.266390; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, Rv. 267801) ha già chiarito che i documenti esibiti per la prima volta in sede di legittimità non sono ricevibili perché il nuovo codice di rito non ha previsto all'art. 613, diversamente dall'abrogato art. 533, tale facoltà: si è, in tal modo, inteso esaltare il ruolo di pura legittimità della Suprema Corte, che procede non ad un esame degli atti, ma soltanto alla valutazione dell'esistenza e della logicità della motivazione. Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito. (Fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari). (Sez. 3, Sentenza n. 5722 del 07/01/2016 Cc. (dep. 11/02/2016) Rv. 266390 - 01 1.2 Il primo motivo è manifestamente infondato. Con il ricorso la difesa censura l'affermazione che anche in presenza di un reato estinto per prescrizione si possa confermare la confisca e, nel merito, ribadisce che il patrimonio è stato acquistato con proventi derivanti da comprovate vincite al gioco, che la corte di merito ha ritenuto non provate con una motivazione illogica, omettendo di valutare e gli elementi offerti dalla difesa. Questa sezione ha di recente affermato che si può procedere alla confisca in assenza di condanna (nella specie, per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione) anche quando sia "per equivalente", sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'art. 322-ter cod. pen., giacché il richiamo contenuto nell'art. 578-bis cod. proc. pen. alla confisca di cui all'art. 322-ter cod. pen. non è limitato ai soli casi di confisca diretta di cui al primo comma dell'art. 322-ter medesimo. (In motivazione, la Suprema Corte ha sottolineato che la natura solo "parzialmente sanzionatoria" della confisca di valore - in quanto connotata piuttosto da una funzione ripristinatoria diretta al riallineamento degli squilibri patrimoniali generati dall'illecito - non implica la sua attrazione nell'area della sanzione penale in senso stretto). (Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021 ) Rv. 281421 - 01 La disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dal d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'art. 240-bis cod. pen., estesa, dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'art. 322- ter cod. pen., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio "tempus regit actum", non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna. (Sez. 2 - , Sentenza n. 19645 del 02/04/2021 Ud. (dep. 18/05/2021 ) Rv. 281421 - 02 Nel caso in esame a pagina 10 della sentenza impugnata la corte ha sottolineato che con l'introduzione dell'articolo 578 bis cod. proc.pen., il codice di rito ha superato quel consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la confisca poteva essere disposta anche con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e purché fosse stata una precedente pronunzia di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato fosse rimasto inalterato nel merito. In forza della recente novella, la misura patrimoniale ablatoria non viene travolta dalla prescrizione dei reati. Neppure può sostenersi che manchi l'accertamento di responsabilità dell'imputato poiché la corte ha richiamato le considerazioni del primo giudice e ha fornito una sintetica ma esaustiva motivazione in ordine alla colpevolezza dell'Aliano e al suo ruolo apicale nell'ambito dell'organizzazione criminosa dedita alla commissione di numerosi reati su tutto il territorio nazionale. A fronte di un'affermazione di responsabilità fondata su un robusto compendio probatorio costituito dalle parziali ammissioni dell'Aliano, da numerose conversazioni intercettate e dagli esiti delle attività di P.G., il ricorrente non muove censure specifiche e si limita a sostenere apoditticamente che non è stata raggiunta prova adeguata sulla colpevolezza. 1.3 Il secondo motivo è generico poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.. La corte di merito ha ritenuto pretestuose e false le giustificazioni addotte dal ricorrente in ordine alla legittima provenienza delle risorse utilizzate per l'acquisto dei beni oggetto di confisca, che sostiene essere stati acquistati con i proventi delle innumerevoli vincite al lotto e al totocalcio riportate da Aliano, in ragione dell'evidente sproporzione delle presunte vincite, conseguite per vero con anomala frequenza, e l'importo degli acquisti patrimoniali dallo stesso effettuati, che risultano di entità infima rispetto alla prima voce, e ha ritenuto tale sproporzione sintomatica della falsità delle documentate giustificazioni. In particolare la corte ha sottolineato che la difesa dell'Aliano ha prodotto una relazione contabile da cui emerge che il prevenuto nel periodo di interesse avrebbe vinto somme di denaro per l'ammontare complessivo di oltre 1 milione e mezzo di euro, sufficienti a legittimare il patrimonio sequestrato, ma ha osservato che la difesa non ha dimostrato l'effettiva titolarità dell'Aliano o dei suoi familiari in merito a tutte le ricevute di vincite prodotte, sottolineando che è stata presentata copia solo del frontespizio e non del retro del titolo , e che l'ammontare delle pretese vincite ha un valore ben superiore a quello degli acquisti effettuati, che rivestono un valore complessivo di poco più di 150.000 euro. Inoltre ha osservato che nell'elaborato peritale depositato in giudizio gli assegni erano allegati in fotocopia senza il retro e alcuni erano intestati a terzi, circostanza anche queste che inducevano a dubitare dell'assunto dell'Aliano.Per tali considerazioni ha ritenuto verosimile che l'imputato abbia acquistato tali ricevute •da terzi, al fine di tentare di giustificare il proprio patrimonio, come è-suo precipuo onere. Quanto poi al giudizio di sproporzione tra le risorse lecite comprovate dall'imputato e il patrimonio nella sua disponibilità, la corte ha escluso che i documenti prodotti e le osservazioni della difesa possano inficiare la valutazione di manifesta sproporzione tra i redditi leciti del ricorrente e il valore dei beni confiscati. Il ricorrente non si confronta con la detta motivazione, che ignora , e si limita a reiterare le censure già formulate con l'appello, anche queste del tutto generiche, senza contestare il nucleo essenziale dell'argomentazione circa la falsità delle giustificazioni addotte, centrato sulla sproporzione in eccesso delle presunte entrate lecite da vincite rispetto all'entità del patrimonio immobiliare acquisito dall'imputato. Va ricordato in questa sede che è assolutamente consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, secondo cui ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Sez.5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco rv 255568; Sez.2, n. 19951 del 15/05/2008, [OSCURATO:PERSONA], rv 240109; Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, rv 230751). La genericità del ricorso impone la dichiarazione di inammissibilità anche dei motivi aggiunti. Va peraltro osservato che anche il motivo di appello sul punto era del tutto generico poiché si limitava a ribadire che l'imputato aveva dimostrato la capienza del proprio patrimonio rispetto agli acquisti effettuati senza confrontarsi con le specifiche indicazioni rese dal Tribunale. E se è vero che la nuova formulazione dell'art. 581 cod.proc.pen. è intervenuta nel 2017, tale novella ha precisato un consolidato orientamento giurisprudenziale già ratificato dalle Sezioni unite di questa Corte con la pronunzia n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822 - 01 ) L'inammissibilità del ricorso principale preclude l'esame dei motivi aggiunti. Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore de
Sentenza Cassazione n. 46752/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris