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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 13176/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14 gennaio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 16 aprile 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 648, secondo comma e 474 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena a titolo di continuazione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è aspecifico.

La Corte territoriale, disattendendo analoga richiesta avanzata in appello, ha evidenziato, con motivazione esente da illogicità manifeste, che l'imputato ha già riportato due condanne irrevocabili per reati della stessa indole, circostanza ostativa all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità in considerazione del disposto del terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorrente ha omesso di confrontarsi con tale argomentazione con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 91 e(re Estens re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 14 gennaio 2022, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, pronunciata il 16 aprile 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 648, secondo comma e 474 cod. pen., ha dichiarato di non doversi procedere in relazione al reato di cui all'art. 474 cod. pen. per essere lo stesso estinto per prescrizione ed ha eliminato il relativo aumento di pena a titolo di continuazione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è aspecifico. La Corte territoriale, disattendendo analoga richiesta avanzata in appello, ha evidenziato, con motivazione esente da illogicità manifeste, che l'imputato ha già riportato due condanne irrevocabili per reati della stessa indole, circostanza ostativa all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità in considerazione del disposto del terzo comma dell'art. 131-bis cod. pen.; il ricorrente ha omesso di confrontarsi con tale argomentazione con conseguente aspecificità del ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA] 91 e(re Estens re [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13176/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris