CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 39339/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 12 luglio 2022, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano di aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di tentato furto aggravato in danno di supermercato Esselunga (capo 1), fabbricazione di congegno esplosivo (capo 2), ricettazione di un autocarro e di due autovetture (capo 3), furto aggravato di auto (capo 4), installazione di apparecchiature atte a impedire conversazioni telefoniche (capo 5), fatti commessi e accertati il 26 febbraio 2022, condannandolo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione ed C 3267 di multa; rilevato che il ricorrente, con unico motivo, ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del capo 2, da ricondurre alla fattispecie di cui all'art. 678 cod. pen.; ritenuto che il motivo si risolve nella prospettazione di dissenso rispetto al merito della decisione - che ha evidenziato la potenziale micidialità del congegno costituito da più bombole di gas infiammabile collegate a miccia -, senza alcuna critica alla struttura della motivazione e dunque al di là dei limiti del sindacato motivazionale consentito nel giudizio di legittimità; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 14 settembre 2