CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 08292/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3471-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022 n. 03471 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -2- -intimati - avverso la sentenza n. 956/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie della ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1.[OSCURATO:PERSONA], Eugenia, Domenico e Maria, quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Stefania, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per sentir dichiarare l’invalidità del testamento olografo con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito parte dei suoi beni al fratello Gelasio, con la declaratoria anche di indegnità del convenuto. Chiedevano altresì disporsi lo scioglimento della comunione. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il processo era interrotto per il decesso di quest’ultimo e poi riassunto nei confronti degli eredi. Il Tribunale adito con sentenza n. 786 del 2016 dichiarava l’invalidità del testamento, e procedeva alla divisione, con attribuzione a [OSCURATO:PERSONA], e per esso ai suoi eredi, dell’intero immobile sito in Strongoli, con obbligo di versare agli altri condividenti l’eccedenza in denaro, disponendo altresì il riparto delle somme giacenti sul libretto di deposito a risparmio intestato al de cuius. Ric. 2022 n. 03471 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -3- [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, cui resistevano gli appellati, che insistevano per la conferma della sentenza impugnata. La Corte d’Appello di Catanzaro, con la sentenza n. 956 del 30 giugno 2021 rigettava il gravame. In primo luogo, disattendeva l’eccezione di estinzione del processo per l’omessa notifica del ricorso in riassunzione del processo di primo grado a seguito del decesso del convenuto. Osservava che la causa era stata interrotta per il decesso di [OSCURATO:PERSONA] all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la stessa era stata riassunta con atto del 10 luglio 2015, entro il termine di cui all’art. 305 c.p.c. Non rilevava ai fini invocati dall’appellante che la notifica fosse avvenuta in data 22/10/2015 anziché entro il termine assegnato del 20/10/2015, e ciò perché trattasi di termine ordinatorio, dovendosi dare seguito alla giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la perentorietà del termine per la riassunzione va riferita solo al deposito del ricorso in riassunzione. La tardività della notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non ha quindi conseguenze, essendo in ogni caso stato rispettato il termine a comparire tra la data della nuova udienza e la notifica degli atti de quibus, ed essendo a tale notifica seguita la costituzione delle parti che si erano anche difese nel merito. LaCorte d’appello, dopo aver rigettato il motivo di appello che investiva l’accertamento della falsità della scheda olografa, Ric. 2022 n. 03471 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -4- osservava, in relazione al terzo motivo, che la stima del bene comune era da condividere, avendo il CTU correttamente identificato il bene in comunione. Era da condividere anche il giudizio circa la non comoda divisibilità del cespite, occorrendo disattendere la richiesta di rimborso delle migliorie asseritamente effettuate dal convenuto, stante la mancanza di prova al riguardo. 2. Avverso la decisione di appello propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi, illustrati da memorie. Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase. 3. Con il primo si denu ncia ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. l’errata valutazione circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe considerato che il ricorso in riassunzione, a seguito dell’interruzione per il decesso del convenuto [OSCURATO:PERSONA], è stato tardivamente depositato. La sentenza gravata ha però omesso di considerare che era stata eccepita la mancata notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione d’udienza, mancando altresì la prova dell’accettazione dell’eredità. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, in quanto avendo la Corte d’appello confermato la decisione di primo grado, risulta preclusa ratione temporis, la deduzione del vizio di cui al n. 5 dell’art.360 co. 1 c.p.c., in ragione dell’applicabilità alla fattispecie del dettato dell’art. 348 ter ultimo comma c.p.c. Ric. 2022 n. 03471 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -5- E’ altresì inammissibile, in quanto, ove anche voglia reputarsi che sia stata denunciata una violazione della legge processuale, trova applicazione il principio affermato da Cass. S.U. n. 17931/2013, secondo cui il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti un error in procedendo, ancorché non sia indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., è però pur sempre necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge. Nella fattispecie, la doglianza della ricorrente si risolve nella denuncia di un vizio di motivazione, assumendosi che la sentenza di appello non avrebbe adeguatamente motivato circa le ragioni del rigetto dell’eccezione di estinzione, il che contravviene in maniera evidente al principio ora riportato. Ric. 2022 n. 03471 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -6- 4. Il secondo motivo denuncia l’errata quantificazione e valutazione del bene immobile da parte del CTU, con omessa valutazione del bene nella sua interezza. Assume la ricorrente che la sentenza abbia ignorato le osservazioni dell’ausiliario di parte, facendo proprie le conclusioni del CTU. Anche tale motivo è inammissibile. In primo luogo, rileva in maniera evidente il difetto di specificità del motivo di ricorso che, pur riportando alcuni passaggi della relazione tecnica di parte, omette però di riprodurre, in dispregio del disposto di cui all’art. 366 co. 1 n.6 c.p.c., i passaggi della relazione tecnica d’ufficio che si assume essere erronei e non soddisfacenti. Peraltro, questa Corte ha anche di recente ribadito che l'omesso esame, da parte del giudice di merito che recepisca le conclusioni di una consulenza tecnica d'ufficio in materia medico-legale, dei rilievi contenuti in una consulenza tecnica di parte e trascurati dal consulente tecnico d'ufficio, in tanto rileva come vizio di omessa motivazione, denunciabile in cassazione, in quanto la parte ne indichi, con riferimento a serie e documentate argomentazioni, la decisività (Cass. n. n. 15733/2022; Cass. n. 30364/2019; Cass. n. 11917/2021). Tuttavia, riverberandosi il preteso difetto della sentenza impugnata in un vizio riconducibile alla previsione di cui al n. 5 dell’art. 360 co. 1 c.p.c., per quanto esposito in occasione del primo motivo, la censura si palesa inammissibile, al cospetto di una cd. ipotesi di doppia conforme. Ric. 2022 n. 03471 sez. S2 -ud. 01-03-2023 -7- Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 5. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. 6. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile , sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, l. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il