CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 587/2023 del ruolo generale, proposto DA S ERVI A LDO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 46S08 H501 T), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56H09 F158 D), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] da Palestrina n.63. - RICORRENTE – CONTRO l’A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore , e l’ A GENZIA DELLE E NTRATE -R ISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - CONTRORICORRENTI - S [OSCURATO:PERSONA] R EGIONE L AZIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in via [OSCURATO:PERSONA], 7 00145 –Roma; C [OSCURATO:PERSONA] S AN F ELICE C IRCEO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica in [OSCURATO:PERSONA], 1 04017; - INTIMATI – per la cassazione della sentenza n. 2293/5/2022 del 24 maggio 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 2293/5/2022 del 24 maggio 2022 rigettava l’appello proposto dal contribuente contro la pronuncia di primo grado che aveva, a sua volta, respinto il ricorso dell’istante avverso sette cartelle esattoriali di cui all’estratto di ruolo acquisito dal ricorrente, ritenendo, in linea con quanto sostenuto dal primo Giudice, che le cartelle di pagamento fossero state ritualmente notificate, con consolidamento dei relativi crediti e che non fosse maturata alcuna prescrizione, aggiungendo che, in tale contesto, non potevano «[…] farsi valere le contestazioni avvero l’estratto di ruolo oggetto del presente giudizio» (così nella predetta sentenza del Giudice regionale); 2. con ricorso notificato il 23 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] avanzava ricorso per cassazione, chiedendo di annullare l’impugnata sentenza, con ogni consequenziale ulteriore statuizione di legge, anche in ordine alle spese di tutti i gradi di giudizio, da distrarsi, formulando tre motivi di impugnazione, con cui assumeva: a. la violazione dell’art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.100 cod. proc. civ., essendo possibile far valere, in giudizio attraverso un accertamento negativo della pretesa dell’amministrazione, la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica delle cartelle di pagamento; b. che il ricorso non poteva essere dichiarato inammissibile, in quanto nel primo grado di giudizio era stato deciso nel merito, per cui sulla questione della sua ammissibilità era intervenuto il giudicato implicito; c. in subordine, che le spese dei tre gradi di giudizio dovevano compensarsi, stante l’assoluta novità della questione, soprattutto in relazione all’applicabilità della norma sopravvenuta (art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146) ai giudizi pendenti, come chiarito dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 26283 resa a sezioni unite il 6 settembre 2022; 3. resistevano con controricorso notificato il 31 gennaio 2023 e depositato il 2 febbraio 2023 l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre restavano intimate le altre suindicate parti; 4. con provvedimento del 23/25 agosto 2023 il Consigliere delegato proponeva la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., prospettando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, non ricorrendo alcuna della tre ipotesi indicate dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (pregiudizio derivante al contribuente dalla iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40 o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione), che consentono l’impugnabilità dell’estratto del ruolo; 5. con istanza depositata il 9 ottobre 2023, il contribuente ha tempestivamente chiesto la decisione del ricorso, rinunciando ai primi due motivi di ricorso ed insistendo per l’accoglimento del terzo, concernente la richiesta di compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio; 6. è stata, pertanto, disposta la trattazione ex art. 380-bis.1., comma 3, cod. proc. civ. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; in data 28 febbraio 2024 il difensore del ricorrente ha depositato "note conclusive", ribadendo le precisate conclusioni nel senso dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] : 1. il ricorso, nel suo terzo ed oramai unico motivo, va dichiarato inammissibile; 2. l’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 è intervenuto nel corso della sentenza di appello, la quale è stata depositata, in data 24 maggio 2022, prima che la Corte di cassazione con la citata sentenza chiarisse l’operatività della predetta disposizione anche ai giudizi pendenti, negando ingresso anche ai rilievi di costituzionalità della norma; 3. il ricorso per cassazione è stato, invece, notificato il 23 dicembre 2022, dopo il citato arresto della Corte, avanzando motivi chiaramente inammissibili alla luce del predetto dato normativo ed in difetto di prova delle condizioni legittimanti la proposizione del ricorso, rinunciando agli stessi solo dopo la proposta del Consigliere delegato; 4. va, soprattutto, ribadito, sul piano dei principi, che «la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 26 aprile 2019, n. 11329; Cass., sez. un., 15 luglio 2005, n. 14989) e che il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito sulle spese, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è diretto solamente ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26912; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24718; Cass. 31 marzo 2017, n. 8421; Cass. 19 giugno 2013, n. 15317; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2736; Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 5 aprile 2003, n. 5386)» (così Cass., Sez. I, 6 settembre 2021, n. 24056); 5. le spese di giudizio seguono la soccombenza nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che hanno svolto l’unica difesa; 6. sussistono, ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., i presupposti di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., per cui il ricorrente va condannato al pagamento in favore dell’Agenza delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione della somma equitativamente determinata di 1.800,00 €, nonchè al pagamento di 500,00 € in favore della Cassa delle Ammende; 7. sussistono, infine, anche i presupposti di cui all’art 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento da parte del ricorrente di una somma pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato per il ricorso; P . Q . M . -dichiara inammissibile il ricorso; -condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in favore dell’Agenza delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione nella misura di 1.800.00 € per competenze, oltre accessori ed alle somme che risulteranno prenotate a debito, nonché alla somma equitativamente determinata di 1.000,00 € ed al pagamento della somma di 500,00 € in favore della Cassa delle Ammende; - dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 -