CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 00647/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29764/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] A R. L., in persona del rappresentante legale p.t, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E SVILUPPO D'[OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del Responsabile della [OSCURATO:PERSONA] legali e societari, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1175/2020 depositata il 13/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con decreto n. 5671/2006 alla società SCAC veniva ingiunto il pagamento a favore di Sviluppo Italia, ora Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e Sviluppo d'[OSCURATO:SOCIETA]., dell’importo di euro 215.837,05 per non avere adempiuto agli obblighi di restituzione delle agevolazioni ottenute ai sensi della l. n. 44/1986; l’ingiunta proponeva opposizione e, in riconvenzionale, chiedeva che fosse accertato un suo credito verso l’ingiungente di euro 171.126,44 a titolo di contributo per spese di gestione concesso e non erogato e di condannare Sviluppo Italia a restituire quanto residuato dalla compensazione delle reciproche ragioni di credito; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 17742/2012, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale, ritenendo, ai fini ancora di interesse in questa sede, che la domanda riconvenzionale era stata avanzata dopo la transazione del 21 gennaio 1999 con cui la richiedente aveva rinunciato ad altri diritti derivanti dal contratto di finanziamento e dopo che Sviluppo Italia aveva chiesto il pagamento del debito, denunciando l’inadempimento della SCAC, e che ciò rappresentava una ragione ostativa alla proposizione di qualunque richiesta di altrui inadempimento in forza del precedente contratto; la Corte d’appello di Roma, presso cui la SCAC impugnava solo la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale, con la sentenza n. 1175/2020, resa pubblica in data 13 febbraio 2020, ha respinto il gravame; dopo aver richiamato i cinque motivi di appello, li ha esaminati unitariamente e ha ritenuto che la transazione intercorsa tra le parti aveva carattere conservativo e non novativo e che quindi l‘inadempimento agli obblighi nascenti dalla transazione aveva legittimato l’Agenzia Nazionale a chiedere l’esecuzione del contratto originario, senza alcun rilievo dell’ulteriore questione introdotta dall’appellante con l’opposizione a decreto ingiuntivo e riguardante la mancata erogazione dell’intero contributo in conto spese di gestione; la società SCAC ricorre per la cassazione di detta sentenza sulla base didue motivi; resiste con controricorso l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e Sviluppo d'[OSCURATO:SOCIETA].; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. la società ricorrente ha depositato memoria. Considerato che 1) con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt. 99 e 112 cod.proc.civ., in relazione all’art. 360, 1° comma n. 4, cod.proc.civ.; si duole che laCorte d’appello non abbia pronunziato sui motivi di appello, limitandosi a riesaminare una delle questioni dibattute in primo passata in giudicato in quanto non impugnata per acquiescenza espressa, e di avere considerato la questione della domanda riconvenzionale come priva di rilievo;in particolare: 1.1) lamenta che con il primo motivo d’appello aveva censurato il rigetto della domanda riconvenzionale sulla base degli argomenti introdotti in giudizio tardivamente da Sviluppo Italia che, costituitasi tardivamente, era decaduta dalla facoltà di formulare eccezioni di merito, che il denunciato inadempimento a fondamento della domanda di Invitalia non integrava tempestiva eccezione di inadempimento avverso la domanda riconvenzionale e infine che l’agenzia non aveva preso posizione sui fatti costitutivi della pretesa, avendo solo sollevato l’eccezione di transazione incompatibile con la negazione di un diritto basato su prova documentale; 1.2) con il secondo motivo d’appello aveva denunciat o vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale nel respin gere la domanda riconvenzionale nonostante non fosse mai stata provata la sussistenza di una clausola contrattuale che configurasse la morosità quale ostacolo all’erogazione di ulteriori finanziamenti ; 1.3) con il terzo motivo d’appello , proposto in via subordinata, aveva rilevato che, ove ritenuta tempestivamente formulata, l’eccezione di inadempimento avrebbe dovuto essere considerata idonea a paralizzare la domanda riconvenzionale basata sull’anteriore o coevo inadempimento dell’Agenzia; 1.4) con il quarto motivo d’appello si era lamentato che il Tribunale non avesse considerato che la transazione siriferiva solo al mutuo; 1.5) con l’ultimo motivo d’appello era stata censura t a la sentenza di prime cure per non avere il Tribunale esaminato la questione di nullità della transazione per difetto di res litigiosaove la clausola di rinuncia ad ogni ragione di credito fosse stata considerata estesa al contributo in conto di gestione; 2) il motivo è inammissibile, perché non è stata colta dalla ricorrente la ratio decidendidella sentenza impugnata; la Corte territoriale ha ritenuto che tutti i cinque motivi di appello “erano relativi alla stessa questione della natura della domanda azionata dalla appellata Agenzia Nazionale, alla sua causa petendie alla dimostrazione della sua fondatezza” (p. 2) ed ha esaminato, come anticipato, proprio e solo la questione avente ad oggetto la domanda dell’Agenzia Nazionale, riservando alla domanda riconvenzionale la seguente affermazione: “senza alcun rilievo dell’ulteriore questione introdotta dall’appellante con l’opposizione a decreto ingiuntivo e riguardante la mancata erogazione dell’intero contributo in conto spese di gestione” (p. 3); il ragionamento della Corte d’appello si è dipanato in questi termini: a) la transazione intercorsa tra le parti aveva carattere conservativo e non valenza novativa; b) il mancato rispetto della transazione conservativa –pacifico- aveva fatto rivivere il rapporto originario; c) l’Agenzia Nazionale era legittimata a chiedere la restituzione di quanto erogato alla società SCAC, morosa nella restituzione delle rate e dei contributi che le erano stati erogati, non rilevando che non avesse erogato l’intero contributo in conto spese di gestione; nella sostanza la Corte territoriale ha disatteso l’appello della odierna ricorrente, proprio perché ha escluso – una volta ritenuta non novativa la transazione con conseguente ripresa di vigore del rapporto originario - che , a fronte della sua accertata morosità, l’odierna ricorrente potesse pretendere l’erogazione di ulteriori importi; questo ha inteso la Corte d’Appello quando ha affermato: “…poiché il mancato rispetto delle nuove condizioni ed entità del pagamento del debito ‘in c/mutuo e morosità pregressa’ è risultata circostanza pacifica ed incontestata, non vi è dubbio che la società appellata ben poteva azionare l’originario rapporto e chiedere la restituzione di quanto erogato alla società finanziata (risultata morosa nella restituzione delle rate e dei contributi erogati dalla I.G. ora Ag. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])…” la stessa società ricorrente, a p. 4 del ricorso, riproduce alcuni passaggi della sentenza di prime cure, da cui si evince che il contratto di finanziamento prevedeva espressamente che la morosità sarebbe stata d’ostacolo alla erogazione di ulteriori finanziamenti; in altri termini: i rapporti tra le parti erano regolati non più dalla transazione, ma dall’accordo originario e questo prevedeva che la morosità della SCAC le avrebbe precluso il diritto di ricevere ulteriori finanziamenti, di conseguenza la società finanziata non aveva alcun credito da opporre in compensazione; 2) con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ. e dell’art. 1, comma 17 della l. n. 228/2012 di modifica della l. n. 155/2002, in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., chiedendo la cassazione della statuizione della condanna al pagamento delle spese processuali e al contributo unificato, quale effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso; non si tratta di un motivo da scrutinare, giacché la ricorrente chiede solo in via prognostica che, a seguito dell’accoglimento del primo motivo, venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, primo comma, cod.proc.civ. 3) il ricorso va dunque dichiarato inammissibile; 4) le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali e agli accessori di legge , in favore del/la controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ri