CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41083/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. DECRETO sul ricorso 14158-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/3 ([OSCURATO:PERSONA]), presso il proprio studio, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2021 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 57, presso v lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente + ricorrenti successivi - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrenti e controricorrenti successivi- Nonché da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 42-A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 939/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicata il 01/03/2019; [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIL PRESIDENTE ha pronunciato il seguente DECRETO Preso atto della sentenza n. 939/2019 della Corte di appello di Milano, dei ricorsi contro di essa proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché dei controricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della sas [OSCURATO:PERSONA]; letto il precedente decreto n. 25336/2021 con cui sul presupposto che avessero rinunciato ai rispettivi ricorsi soltanto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è stata dichiarata l'estinzione del processo limitatamente ai predetti rapporti processuali, con prosecuzione della causa nel resto; considerato che il procedimento è stato a tal fine fissato per l'udienza del/1/2022; che successivamente è tuttavia emerso che anche [OSCURATO:PERSONA] aveva rinunciato al proprio ricorso; che occorre, pertanto, togliere dapprima la causa dal ruolo e dichiarare poi l'estinzione del processo anche in relazione al rapporto processuale di cui al ricorso proposto dal Guerrisi; che le spese di lite debbono essere integralmente compensate fra le pari; P.Q.M. dispone che il procedimento iscritto al NRG 14158/2019 venga tolto dal ruolo d'udienza del «/1/2022 e dichiara l'estinzione del giudizio anche in relazione al rapporto processuale di cui al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Compensa per intero le spese di lite fra le parti. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori, con l'avvertenza che nei dieci giorni successivi può essere chiesta la fissazion