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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03465/2024

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la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 21/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLÌ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di imputata nel proc. pen. n. 01/2022 R.G.N.R., pendente dinanzi al Giudice di pace di Forlì - ha presentato istanza di rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussisterebbe un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte dell'autorità giudiziaria procedente.

Il procedimento ha ad oggetto il reato di diffamazione in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (costituita parte civile) e vede nella parte di coimputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA].

L'istante sostiene che, per le gravi condotte poste in essere dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nell'arco della sua intera carriera professionale, nonché per l'atteggiamento aggressivo e palesemente intimidatorio, assunto dal medesimo nell'ambito del presente procedimento e anche in altri procedimenti, sarebbero venute a mancare le necessarie condizioni per un sereno e corretto svolgimento del processo nell'attuale sede giudiziaria.

Con riferimento alla carriera professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'istante ha riportato una serie di atti dai quali si dovrebbe desumere che il medesimo, in svariati procedimenti, avrebbe assunto comportamenti particolarmente gravi sotto il profilo disciplinare.

In particolare, ha riportato: - la memoria con la quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la fonoregistrazione dell'udienza del 19 settembre 2022 nonché la presenza della forza pubblica alla medesima udienza, dalla quale emergerebbero le gravi scorrettezze professionali da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le condotte tenute da quest'ultimo che avrebbero posto a repentaglio anche l'incolumità personale di [OSCURATO:PERSONA]; - una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione che aveva riconosciuto la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., rispetto ad un ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbero severe critiche nei confronti della condotta professionale tenuta dal suddetto avvocato; - una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, relativa a un conflitto sulla competenza a decidere in ordine ai procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbe che quest'ultimo avrebbe «inondato» il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna di esposti e di ricusazioni, al fine di ostacolare il giudizio disciplinare a suo carico; - una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, relativa a un ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì e di Cesena, dalla quale emergerebbe che la Suprema Corte aveva ritenuto troppo blanda la condanna a carico dello Zauli a soli due mesi di sospensione; - un tabulato dal quale emergerebbe che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto, quale parte sostanziale, numerosi ricorsi per cassazione avverso sentenze della Corte di appello favorevoli alle controparti, costituite da suoi ex clienti.

Con riferimento al processo in ordine al quale è stata presentata istanza di rimessione, l'istante contesta alcune decisioni del Giudice di pace, tra le quali: - l'ordinanza con la quale il giudice, a istanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'incompatibilità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rinelli (difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]), che sarebbe illegittima e pregiudizievole per il diritto di difesa; - il provvedimento con il quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della lista testi presentata dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe privo di effettiva motivazione; - la decisione del giudice di non espellere dall'aula [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse assunto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, tale da inquinare la serenità dei testi.

Con riferimento ad altri procedimenti, l'istante contesi:a alcune decisioni adottate dall'autorità giudiziaria procedente, tra le quali: - la decisione del giudice di pace, nell'ambito del procedimento n. 211/2021 R.G.N.R. (a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), di ammettere alcune prove richieste dalla difesa, palesemente irrilevanti, e quella di non espellere dall'aula l'imputato, nonostante l'atteggiamento scorretto e aggressivo tenuto da quest'ultimo nel corso delle udienze; - l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale n. 5152/2019 R.G.N.R., a carico di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe disposto un'invasiva indagine suppletiva, incorrendo in un presunto errore di diritto, consistente nell'aver ritenuto astrattamente possibile configurare il reato di cui all'art. 491 cod. pen., in relazione a un presunto falso ideologico in cambiale, quando l'unico falso in cambiale ritenuto configurabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza sarebbe il falso materiale del titolo.

L'istante lamenta anche la circostanza che il Presidente del Tribunale di Forlì non si sarebbe pronunciato rispetto alla richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di rettificare il provvedimento con il quale, nell'ambito del procedimento n. 211/2021, aveva disposto ia fonoregistrazione dell'udienza in considerazione dei comportamenti non adeguati tenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

L'istante assume che le decisioni errate prese dal giudice di pace nel presente procedimento e dalle altre autorità giudiziarie nell'ambito degli altri procedimenti sarebbero dovute all'atteggiamento aggressivo e intimidatorio assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei procedimenti in questione e dalla condotta dal medesimo tenuta nell'ambito dell'intera sua carriera professionale.

2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'istanza di rimessione del processo è inammissibile, in quanto manifestamente infondata.

1.1. Va ricordato che l'istituto della rirnessione del processo ha carattere eccezionale - poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 6 CEDU - e ciò «comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii» (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170).

Ai fini della rimessione del processo, conseguentemente, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 26853).

1.2. Dai riassunti principi in materia, deriva la manifesta infondatezza dei motivi della richiesta di rimessione.

L'istante, infatti, non deduce la sussistenza di una grave situazione locale, connotata da tale abnormità e consistenza da porre in concreto pericolo l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario dove si svolge il processo di merito, ma lamenta la condotta assunta dalla parte civile nel corso della sua carriera professionale e contesta alcune decisioni adottate dalle autorità procedenti nell'ambito del presente procedimento e di alcuni altri procedimenti, che vedevano coinvolto come parte [OSCURATO:PERSONA].

È fin troppo evidente che tali condotte, se provate, devono trovare sanzione in sede disciplinare, così come i provvedimenti contestati - nell'ambito della dialettica processuale - possono essere impugnati nelle forme e nelle sedi previste dal codice di rito.

Va evidenziato che la circostanza che tali provvedimenti - emessi da pochi determinati magistrati - sarebbero viziati non prova che essi sano stati adottati, come asserisce ma non dimostra l'istante, per effetto della condotta intimidatoria e aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] e, tantomeno, dimostra che l'intero ufficio giudiziario abbia perso la necessaria imparzialità e che le persone che partecipano al processo abbiano perso la libertà di determinarsi.Al riguardo, occorre ricordare che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 275366).

Va, sotto altro profilo, evidenziato che, atteso che la parte civile potrebbe reiterare le condotte aggressive e intimidatorie anche in altra sede giudiziaria, la vicenda non appare neppure "confinata" all'ufficio giudiziario dove si svolge il processo.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 21/11/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di FORLÌ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - in qualità di imputata nel proc. pen. n. 01/2022 R.G.N.R., pendente dinanzi al Giudice di pace di Forlì - ha presentato istanza di rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., illustrando le ragioni per le quali, a suo giudizio, sussisterebbe un pericolo concreto di mancanza di imparzialità da parte dell'autorità giudiziaria procedente. Il procedimento ha ad oggetto il reato di diffamazione in danno dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] (costituita parte civile) e vede nella parte di coimputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. L'istante sostiene che, per le gravi condotte poste in essere dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], nell'arco della sua intera carriera professionale, nonché per l'atteggiamento aggressivo e palesemente intimidatorio, assunto dal medesimo nell'ambito del presente procedimento e anche in altri procedimenti, sarebbero venute a mancare le necessarie condizioni per un sereno e corretto svolgimento del processo nell'attuale sede giudiziaria. Con riferimento alla carriera professionale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'istante ha riportato una serie di atti dai quali si dovrebbe desumere che il medesimo, in svariati procedimenti, avrebbe assunto comportamenti particolarmente gravi sotto il profilo disciplinare. In particolare, ha riportato: - la memoria con la quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la fonoregistrazione dell'udienza del 19 settembre 2022 nonché la presenza della forza pubblica alla medesima udienza, dalla quale emergerebbero le gravi scorrettezze professionali da parte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e le condotte tenute da quest'ultimo che avrebbero posto a repentaglio anche l'incolumità personale di [OSCURATO:PERSONA]; - una sentenza pronunciata dalla Corte di cassazione che aveva riconosciuto la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., rispetto ad un ricorso presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbero severe critiche nei confronti della condotta professionale tenuta dal suddetto avvocato; - una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, relativa a un conflitto sulla competenza a decidere in ordine ai procedimenti disciplinari pendenti a carico dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale emergerebbe che quest'ultimo avrebbe «inondato» il Consiglio distrettuale di disciplina di Bologna di esposti e di ricusazioni, al fine di ostacolare il giudizio disciplinare a suo carico; - una sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, relativa a un ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì e di Cesena, dalla quale emergerebbe che la Suprema Corte aveva ritenuto troppo blanda la condanna a carico dello Zauli a soli due mesi di sospensione; - un tabulato dal quale emergerebbe che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto, quale parte sostanziale, numerosi ricorsi per cassazione avverso sentenze della Corte di appello favorevoli alle controparti, costituite da suoi ex clienti. Con riferimento al processo in ordine al quale è stata presentata istanza di rimessione, l'istante contesta alcune decisioni del Giudice di pace, tra le quali: - l'ordinanza con la quale il giudice, a istanza della parte civile [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'incompatibilità dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] rinelli (difensore dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]), che sarebbe illegittima e pregiudizievole per il diritto di difesa; - il provvedimento con il quale il giudice ha dichiarato l'inammissibilità della lista testi presentata dalla difesa del coimputato [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe privo di effettiva motivazione; - la decisione del giudice di non espellere dall'aula [OSCURATO:PERSONA], nonostante questi avesse assunto un atteggiamento aggressivo e intimidatorio, tale da inquinare la serenità dei testi. Con riferimento ad altri procedimenti, l'istante contesi:a alcune decisioni adottate dall'autorità giudiziaria procedente, tra le quali: - la decisione del giudice di pace, nell'ambito del procedimento n. 211/2021 R.G.N.R. (a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA]), di ammettere alcune prove richieste dalla difesa, palesemente irrilevanti, e quella di non espellere dall'aula l'imputato, nonostante l'atteggiamento scorretto e aggressivo tenuto da quest'ultimo nel corso delle udienze; - l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale n. 5152/2019 R.G.N.R., a carico di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe disposto un'invasiva indagine suppletiva, incorrendo in un presunto errore di diritto, consistente nell'aver ritenuto astrattamente possibile configurare il reato di cui all'art. 491 cod. pen., in relazione a un presunto falso ideologico in cambiale, quando l'unico falso in cambiale ritenuto configurabile dalla dottrina e dalla giurisprudenza sarebbe il falso materiale del titolo. L'istante lamenta anche la circostanza che il Presidente del Tribunale di Forlì non si sarebbe pronunciato rispetto alla richiesta con la quale [OSCURATO:PERSONA] gli aveva chiesto di rettificare il provvedimento con il quale, nell'ambito del procedimento n. 211/2021, aveva disposto ia fonoregistrazione dell'udienza in considerazione dei comportamenti non adeguati tenuti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'istante assume che le decisioni errate prese dal giudice di pace nel presente procedimento e dalle altre autorità giudiziarie nell'ambito degli altri procedimenti sarebbero dovute all'atteggiamento aggressivo e intimidatorio assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito dei procedimenti in questione e dalla condotta dal medesimo tenuta nell'ambito dell'intera sua carriera professionale. 2. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'istanza di rimessione del processo è inammissibile, in quanto manifestamente infondata. 1.1. Va ricordato che l'istituto della rirnessione del processo ha carattere eccezionale - poiché implica una deroga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, sancito dall'art. 25 Cost. e dall'art. 6 CEDU - e ciò «comporta la necessità di un'interpretazione restrittiva delle disposizioni che lo regolano, in esse comprese quelle che stabiliscono i presupposti per la translatio iudicii» (Sez. 3, n. 23962 del 12/05/2015, Bacci, Rv. 263952; Sez. 6, n. 17170 del 01/03/2016, Colucci, Rv. 267170). Ai fini della rimessione del processo, conseguentemente, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l'ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per l'imparzialità del giudice, inteso come l'ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito, o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo (Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, Ierbulla, Rv. 273116; Sez. 2, n. 55328 del 23/12/2016, Mancuso, Rv. 26853). 1.2. Dai riassunti principi in materia, deriva la manifesta infondatezza dei motivi della richiesta di rimessione. L'istante, infatti, non deduce la sussistenza di una grave situazione locale, connotata da tale abnormità e consistenza da porre in concreto pericolo l'imparzialità dell'intero ufficio giudiziario dove si svolge il processo di merito, ma lamenta la condotta assunta dalla parte civile nel corso della sua carriera professionale e contesta alcune decisioni adottate dalle autorità procedenti nell'ambito del presente procedimento e di alcuni altri procedimenti, che vedevano coinvolto come parte [OSCURATO:PERSONA]. È fin troppo evidente che tali condotte, se provate, devono trovare sanzione in sede disciplinare, così come i provvedimenti contestati - nell'ambito della dialettica processuale - possono essere impugnati nelle forme e nelle sedi previste dal codice di rito. Va evidenziato che la circostanza che tali provvedimenti - emessi da pochi determinati magistrati - sarebbero viziati non prova che essi sano stati adottati, come asserisce ma non dimostra l'istante, per effetto della condotta intimidatoria e aggressiva di [OSCURATO:PERSONA] e, tantomeno, dimostra che l'intero ufficio giudiziario abbia perso la necessaria imparzialità e che le persone che partecipano al processo abbiano perso la libertà di determinarsi.Al riguardo, occorre ricordare che i motivi di legittimo sospetto si possono configurare solo in presenza di una grave situazione locale che investa l'ufficio giudiziario nel suo complesso e non i singoli giudici o magistrati del pubblico ministero, giacché, in quest'ultima eventualità, l'osservanza delle regole del giusto processo può essere assicurata mediante l'astensione e la ricusazione, senza necessità del trasferimento del processo ad altro ufficio giudiziario (Sez. 6, n. 13419 del 05/03/2019, Baldassare, Rv. 275366). Va, sotto altro profilo, evidenziato che, atteso che la parte civile potrebbe reiterare le condotte aggressive e intimidatorie anche in altra sede giudiziaria, la vicenda non appare neppure "confinata" all'ufficio giudiziario dove si svolge il processo. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00
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