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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26524/2026

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RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 1,65 grammi e hashish del peso di 16,28, nonché motivi nuovi.

2. Rilevato che con i tre motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'errata valutazione della prova, circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, all'eccessività della pena anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato.

3. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 5 mettendo in evidenza non solo le modalità di occultamento dello stupefacente, rinvenuto all'interno di un armadio e di una stampante ma anche al rinvenimento, all'interno dell'abitazione di materiali per il taglio e il confezionamento quali un coltello a serramanico sporco di stupefacenti, due grinder e diversi involucri di cellophane.

4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto del tutto generici, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indicano le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive.

Essi non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441).

5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano con cui è stata confermata la pronuncia del Tribunale locale di condanna in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 1,65 grammi e hashish del peso di 16,28, nonché motivi nuovi. 2. Rilevato che con i tre motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge con riferimento all'errata valutazione della prova, circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, all'eccessività della pena anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato. 3. Quanto al primo motivo va rammentato che è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Inoltre, il ricorrente non si confronta con l'articolato e logico apparato argomentativo di cui alla sentenza impugnata, sostanzialmente reiterando i rilievi che erano già stati formulati con l'atto di appello e che la Corte in maniera ampia e coerente con le emergenze acquisite, ha confutato a pag. 5 mettendo in evidenza non solo le modalità di occultamento dello stupefacente, rinvenuto all'interno di un armadio e di una stampante ma anche al rinvenimento, all'interno dell'abitazione di materiali per il taglio e il confezionamento quali un coltello a serramanico sporco di stupefacenti, due grinder e diversi involucri di cellophane. 4. Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto del tutto generici, senza che possano individuarsi i passaggi argomentativi della sentenza impugnata asseritamente viziati né indicano le ragioni di diritto o i dati di fatto che valgano a sorreggere le deduzioni difensive. Essi non sono deducibili in sede di legittimità perché fondati su argomentazioni del tutto aspecifiche che omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2E' principio costante quello secondo cui è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza impugnata, senza indicare precise carenze argomentative o illogicità della motivazione, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). 5. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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