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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 24453/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di FiRENZE(dato avviso alle par—t7,77 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che il ricorso è proposto avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla applicazione provvisoria del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen.

Esso ha natura interlocutoria perché adottato in via interinale ed urgente sul presupposto della sussistenza di un «fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio» e conserva efficacia «sino a che il tribunale di sorveglianza non si pronunci in via definitiva».

Ritenuto che tale provvedimento non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo tale mezzo di impugnazione proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, cori il quale venga disposta o negata l'applicazione della misura alternativa suddetta (Sez. 1, n. 23363 de1111/5/2018, Pillai, Rv. 273145; Sez. 1, n. 28035 del 22/6/2007, Missanelli, Rv. 236879).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di FiRENZE(dato avviso alle par—t7,77 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è proposto avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza decide sulla applicazione provvisoria del rinvio dell'esecuzione ai sensi dell'art. 684, comma 2, cod. proc. pen. Esso ha natura interlocutoria perché adottato in via interinale ed urgente sul presupposto della sussistenza di un «fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio» e conserva efficacia «sino a che il tribunale di sorveglianza non si pronunci in via definitiva». Ritenuto che tale provvedimento non può essere impugnato mediante ricorso per cassazione, essendo tale mezzo di impugnazione proponibile soltanto avverso il provvedimento definitivo del Tribunale di sorveglianza, cori il quale venga disposta o negata l'applicazione della misura alternativa suddetta (Sez. 1, n. 23363 de1111/5/2018, Pillai, Rv. 273145; Sez. 1, n. 28035 del 22/6/2007, Missanelli, Rv. 236879). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 24 febbraio 2022.
Sentenza Cassazione n. 24453/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris