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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05082/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che, in ragione della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva (oggetto di gravame), la pena determinata in termini mininnali da parte del Tribunale deve ritenersi congrua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/01/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale in ordine al trattamento sanzionatorio ritenuto eccessivo è generico in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza che, in ragione della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva (oggetto di gravame), la pena determinata in termini mininnali da parte del Tribunale deve ritenersi congrua; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/01/
Sentenza Cassazione n. 05082/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris