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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 36845/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 marzo 2019 del Tribunale di Roma, Ufficio GIP, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti a lui ascritti, e consistiti nella illegale detenzione, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, all'interno del locale sito in Roma all'ultimo piano dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, di cinque pistole (capi A, B, C, D, E), e nella ricettazione di tre pistole di cui ai capi A, B, C (capi F, G, H), e lo aveva condannato, riconosciuto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto sub B), alla pena, già ridotta per il rito alternativo, di anni cinque di reclusione ed euro seimila di multa.

1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti svolta in primo grado e condivisa dalla Corte di appello, l'imputato era stato fermato dai Carabinieri in data 11 settembre 2018 mentre era bordo della sua auto, nel cui interno, sottoposto a perquisizione, era stato rinvenuto un coltello lungo diciotto centimetri, di cui otto di lama.

Eseguita la perquisizione presso la sua abitazione, erano stati trovati altri otto coltelli e alcune chiavi, ricondotte a quattro cantine in suo uso e poste all'ottavo piano dello stesso stabile.

L'imputato aveva, invece, escluso che fosse nella sua disponibilità una quinta cantina, la cui porta presentava la maniglia pitturata con la stessa vernice e le prese d'aria oscurate con lo stesso nastro adesivo nero delle altre quattro.

Forzata la porta di ingresso di detta cantina si era rinvenuto nel suo interno un quadro con la scritta «Franco e [OSCURATO:PERSONA] 1 giugno 2013», riconducibile con certezza all'imputato per la coincidenza della data del suo matrimonio e dei nomi, suo e della moglie, con quelli indicati nel quadro, oltre a una enciclopedia contenuta in un pacco chiuso con la scritta «enciclopedia italiana Franco», a un pouf per gatti identico per fattura ad altro visto nell'abitazione dell'imputato, a strumenti per la lavorazione del legno e oggetti lavorati analoghi a quelli utilizzati dallo stesso, che, per quanto dichiarato, aveva per hobby l'attività di falegname, e a cinque pistole, tre delle quali provento di furto, una non censita e altra con matricola abrasa, oltre a munizioni anche non pertinenti alle pistole rinvenute.

L'imputato, arrestato, nel corso del suo interrogatorio, mentre aveva ammesso il possesso dei coltelli, dei quali faceva collezione, e lo svolgimento nelle cantine di lavori di falegnameria, aveva escluso che la quinta cantina fosse di sua pertinenza e aveva dichiarato che il quadro a lui appartenente era appeso alla parete di altra cantina.

Intanto, le armi, in sede di verifica da parte degli esperti del RIS, erano risultate efficienti e funzionali e il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta difensiva di incidente probatorio volta ad accertare la presenza, in altra cantina, di un alone corrispondente alla forma dell'indicato quadro, per la insussistenza dei relativi presupposti e per la irrilevanza della stessa prova richiesta.1.2.

Secondo la Corte era priva di fondatezza la doglianza difensiva, che insistendo sulla deduzione che la quinta cantina non apparteneva all'imputato, aveva evidenziato che quanto contenuto nelle cantine era stato ammassato, nel corso della perquisizione, nel corridoio, ipotizzando che il quadro fosse stato erroneamente posto dagli operanti in relazione con la quinta cantina, che tuttavia, a differenza di altra cantina, non aveva un alone sulla parete cui corrispondesse per forma e dimensione l'indicato quadro.

La presenza del quadro era, secondo la Corte, uno degli indizi della riconducibilità della cantina all'imputato, che abitava al settimo piano del medesimo stabile: la porta della cantina presentava elementi simili alle porte delle quattro cantine vicine che erano sicuramente nella disponibilità dell'imputato; nel suo interno vi erano strumenti e oggetti di falegnameria analoghi a quelli rinvenuti nelle altre cantine; l'imputato aveva l'hobby dei lavori di falegnameria; nella cantina vi erano un pacco di libri con l'annotazione "Franco", corrispondente al nome dell'imputato, e un pouf per gatti identico ad altro presente nella casa del medesimo.

Peraltro, la presenza del quadro nella cantina in cui erano state rinvenute le armi, senza essere contraddetta da elementi contrari, risultava descritta specificamente nei verbali dei Carabinieri, aventi natura fidefacente, ed emergeva dai rilievi fotografici, che davano anche conto del fatto che gli oggetti non erano stati accatastati né le cantine erano state svuotate.

1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, sono stati confermati il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena solo ritenendosi reato più grave la ricettazione di cui al capo H).

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi. 2.1/2.

Con i primi due motivi, esposti congiuntamente, denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione dei principi in tema di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. e la violazione del principio "del ragionevole dubbio".

Secondo il ricorrente, che premette di essere stato ritenuto colpevole attraverso la prova critica, o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, il giudizio svolto trae origine non da premesse certe ma da premesse incerte, non accertate ma dedotte.

Muovendo, invero, dal verbale di perquisizione e sequestro, in cui si è dato atto che i Carabinieri hanno rinvenuto le armi in una cantina, si è dedotto che la stessa fosse a lui riconducibile benché egli avesse consegnato le chiavi in suo possesso che avevano consentito l'apertura di altre cantine, omettendosi di analizzare detta deduzione e considerare alcuni fatti oggettivi.

Un primo fatto oggettivo è che le cantine aperte con le sue chiavi non contenevano armi e che la cantina, in cui sono state rinvenute le armi, è stata aperta con effrazione dai Carabinieri ed è stata ritenuta di sua pertinenza per esservi appeso un quadro/tab/eau a lui riconducibile.

Altro fatto oggettivo è che nel verbale di perquisizione e sequestro, redatto nella immediatezza e avente valore fidefacente, si è detto che il quadro indicato era «in una delle cantine non meglio individuata», identificata con la cantina n. 3 solo con il verbale integrativo completo della riproduzione fotografica dei luoghi, non preservati con un sequestro.

Terzo fatto è che egli, ricordando che il quadro era in una cantina in suo possesso (n. 2) e aperta con le sue chiavi, ha chiesto l'incidente probatorio per procedere ai rilievi nelle cantine, che i Carabinieri non hanno indicato nel verbale di sequestro e non hanno fotografato in quello successivo.

Il quarto fatto attiene alla richiesta di incidente probatorio per cristallizzare la presenza del quadro nella detta cantina n. 2, avente sulla parete il segno dimostrativo della presenza dello stesso quadro, collocato invece dagli operanti nella cantina n. 3, avuto riguardo alla suscettibilità di modifica delle cantine, non sequestrate, alla non correttezza del verbale di sequestro, alla riproduzione fotografica di parti delle stesse cantine, alla omessa integrale ripresa di una delle pareti della cantina n. 2, a lui riconducibile, al contrasto con le indicazioni del verbale di sequestro e arresto dei rilievi fotografici relativi alle maniglie delle porte di accesso delle cantine.

Dopo il rigetto della richiesta di incidente probatorio si è chiesta e ottenuta l'autorizzazione ad accedere al luogo di conservazione del quadro in sequestro, secondo le modalità di cui all'art. 391-sexies cod. proc. pen., procedendosi a rilievi fotografici da parte del consulente Pedicone e rilevandosi la coincidenza dell'alone della cantina n. 2, in cui non sono state rinvenute le armi, con il quadro in sequestro e alcune discordanze con i verbali redatti dai Carabinieri quanto alla diversità delle maniglie e alla presenza di caratteristiche individualizzanti delle feritoie delle porte.

La Corte di appello, a fronte dei dati disponibili, si è limitata a rilevare che nella cantina n. 3, come da fotografia n. 19, vi era un chiodo sulla parete e che a detto chiodo era appeso il quadro; la scarsa qualità delle immagini non consentiva di vedere l'alone ma la sua presenza non rilevava; nella cantina con le armi c'erano un pacco con la scritta "Franco" e un pouf per gatti identico a quello presente nella sua abitazione.

Tali rilievi, ad avviso del ricorrente, si risolvono, tuttavia, in deduzioni, non precise e non concordanti con altre prove, poiché non sono stati individuati i singoli proprietari delle cantine né si è verificata la intestazione della cantina n. 3, dopo l'accertamento in positivo della presenza dell'alone nella cantina n. 2, e non risulta mai visionato il pouf rinvenuto nella sua abitazione in mancanza delle relative foto.

La mancanza di univocità degli elementi induce a ritenere violato "il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", illustrato nei suoi presupposti.

5.3. Con il terzo motivo si denunciano, ex art. 606, comma 1, lett. e ed e), cod. proc. pen., l'omessa, carente e illogica motivazione e il travisamento delle risultanze processuali per non essersi considerati gli accertamenti fotografici ex art. 391-bis cod. proc. pen. e per essersi affermata l'esistenza di fotografie mai versate in atti.

Secondo il ricorrente, la Corte, incorrendo nei denunciati vizi, ha omesso ogni riferimento agli accertamenti fotografici e ha svolto affermazioni circa l'escluso accatastamento dei beni nel corridoio prospiciente le cantine, contrastante con il richiamato materiale fotografico; non ha considerato l'iter procedimentale che ha portato alla modifica sostanziale del primo verbale di sequestro e alla formazione di un successivo fascicolo fotografico parziale, ha trascurato la integrazione fotografica preparata dalla difesa e ha fatto riferimento alla uguaglianza del pouf con altro presente nell'abitazione, invece mai fotografato.

5.4. Il quarto motivo attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena e dell'aumento della pena base a titolo di continuazione, opponendosi la operata valorizzazione del verbale di interrogatorio in cui il ricorrente ha protestato la sua innocenza, l'omesso apprezzamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'assenza di motivazione specifica in ordine alla determinazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge.

2. Le censure svolte dal ricorrente con i primi due motivi attengono alle ragioni della disposta conferma dell'affermazione della sua responsabilità per i reati ascritti, contestate per la mancata applicazione dei principi in tema di valutazione della prova, per la non congruenza delle risposte rese alle deduzioni difensive e agli elementi oggettivi in atti e per l'omessa logica verifica della idoneità della prova per l'espressione del convincimento finale al di là di ogni ragionevole dubbio.2.1.

La manifesta infondatezza di tali censure consegue al rilievo che l'apprezzamento organico delle risultanze processuali, che si assume manchevole e illogico, è stato compiutamente condotto dalla Corte di merito secondo un iter logico, che, concordante con il condiviso sviluppo decisionale della sentenza di primo grado che aveva illustrato i dati fattuali acquisiti e gli elementi indiziari disponibili (sintetizzati sub

1.1. del «ritenuto in fatto»), ha fornito una persuasiva ricostruzione della vicenda, rappresentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni costituenti oggetto dei motivi di appello.

La Corte ha, in particolare, posto l'accento, in replica alle argomentazioni difensive, sulla necessaria lettura coordinata e complessiva della "serie di indizi" tratti dagli atti processuali.

2.2. In linea con la sistematica della prova indiziaria, la sentenza impugnata ha, quindi, ripercorso le risultanze delle evidenze disponibili e, secondo un ragionevole e coerente procedimento inferenziale, ha rappresentato che da esse era traibile la prova logica del fatto.

Procedendo dal rilievo che la presenza nel locale cantina, dove erano custodite le armi oggetto di imputazione, del quadro commemorativo del matrimonio del Deidda era un indizio significativo, ma non unico, della riconducibilità allo stesso della cantina e delle armi, la Corte ha valorizzato, rimarcandone la convergenza, specifici significativi dati, quali la ubicazione della indicata cantina all'ottavo piano dello stabile in cui era, al settimo piano, l'abitazione del Deidda; la contiguità della cantina ad altre quattro cantine, sicuramente nella disponibilità del medesimo, che, in possesso delle chiavi, l'aveva ammessa; la similitudine rilevata tra le porte di ingresso delle cinque adiacenti cantine; l'analogia di strumenti e oggetti di falegnameria, la cui presenza nella predetta cantina era attestata nella nota informativa in atti, con quelli rinvenuti nelle altre quattro cantine; la verosimile riconducibilità degli stessi oggetti alle "attività hobbistiche" del Deidda; il segnalato rinvenimento nella stessa cantina di un pacco di libri con l'annotazione "Franco", corrispondente al nome del medesimo, e di un pouf per gatti identico, come da fotografie in atti, ad altro pouf rinvenuto nella sua casa di abitazione, nella quale si era anche rilevata la presenza di gatti.

La Corte ha, quindi, coerentemente annotato che, in tale compatta cornice indiziaria, l'indizio relativo alla presenza nella cantina del quadro commemorativo, sul quale si era concentrata la difesa, non aveva, pur essendo importante, valenza esclusiva, concorrendo invece con gli altri indicati significativi elementi alla prova della responsabilità dell'imputato.

Nondimeno, la sentenza non ha prescisso da uno specifico confronto critico con le risultanze processuali e con i rilievi e le deduzioni difensive e, con logiche argomentazioni, ha rimarcato l'univoca emergenza dei verbali dei Carabinieri, aventi "natura fidefacente", in ordine al rinvenimento del quadro nella stessa cantina in cui sono state rinvenute le armi; la conferma di tale circostanza nella foto contrassegnata dal n. 19, scattata dai Carabinieri a seguito di delega loro conferita nella immediatezza dei fatti, e ritraente l'immagine del quadro e la parete, con chiodo visibile, sulla quale esso era appeso; il contenuto della didascalia di accompagnamento dell'immagine, relativa all'oggetto della ripresa (interno della cantina numero tre), alla dedica presente sul quadro («Franco e [OSCURATO:PERSONA] 1 giugno 2013 sposi») e alla ubicazione del quadro (parete destra della cantina).

La Corte, prendendo poi atto della inidoneità dell'immagine, per la sua scarsa qualità, a mostrare ovvero a smentire la presenza sul muro dell'alone eventualmente lasciato dal quadro, ha sottolineato che la presenza dell'alone, attestata dai Carabinieri nella informativa e contestata dalla difesa, era in ogni caso irrilevante, alla pari della eventuale presenza di alone compatibile con il quadro su parete di altra cantina, evidenziando, in modo non illogico, che non poteva escludersi né che il quadro, il cui aggancio al chiodo non era temporalmente provato, non avesse già lasciato un alone, né che il quadro non fosse stato spostato da altra cantina in quella in cui erano le armi.

In via conclusiva si è aggiunto l'argomento della carenza di alcun riscontro alla ipotesi, dedotta dalla difesa, che, per lo svuotamento delle cantine e l'accatastamento nei corridoi di quanto in esse contenuto, l'informativa sia incorsa nella erronea indicazione della collocazione originaria degli oggetti nelle rispettive cantine, ulteriormente riaffermandosi, con espressi richiami alla informativa, ai verbali e alle fotografie non rappresentativi di alcun accatastamento degli oggetti, la mancanza di alcuna smentita degli atti di P.G. e della loro intrinseca attendibilità in concreti e significativi diversi elementi.

2.3. Tale analisi, che rende conto della logica disamina svolta delle emergenze processuali senza lasciare spazio a una valida spiegazione alternativa, è anche coerente con l'esatta interpretazione e applicazione del principio per cui il giudice pronuncia condanna al là di ogni ragionevole dubbio, lo stesso imponendo al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507) un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del «dubbio», e comportando che la sua verifica da parte del giudice deve essere compiuta in maniera da evitare la sussistenza di dubbi interni (l'auto contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti ragionevole, ovvero che trova conforto nella logica, e non congetturale seppure plausibile), come è avvenuto nella specie.

2.4. In questo contesto argomentativo, che non presenta alcuna caduta di consequenzialità logica in relazione alla lettura delle emergenze acquisite e alla rappresentazione delle ragioni giuridicamente significative, di carattere necessariamente unitario e globale, della decisione adottata, le censure e obiezioni difensive, senza una effettiva correlazione con le operate valutazioni probatorie, contrappongono ovvero sovrappongono ai passaggi motivazionali della sentenza, in termini sostanzialmente ripetitivi delle doglianze espresse con l'atto di appello, deduzioni di dissenso.

Tali deduzioni, tuttavia, articolate come pertinenti a omesso confronto con elementi oggettivi acquisiti e a carenze istruttorie, neppure mai opposte nei pertinenti gradi di giudizio, si risolvono, invadendo il capo della discrezionalità nelle valutazioni di merito, in censure di merito sul significato e sulla interpretazione degli elementi di conoscenza acquisti al processo e utilizzati o in doglianze appuntate sulla omessa particolareggiata disamina di elementi di giudizio non significativi o già implicitamente apprezzati come inconferenti, nell'ottica di impegnare questa Corte - il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata in ricorso una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali- in una non consentita revisione nel merito del giudizio svolto, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione.

4. Non ha alcun pregio anche il terzo motivo, attinente al denunciato incorso travisamento delle risultanze processuali per non essersi considerati gli accertamenti fotografici ex art. 391-bis cod. proc. pen. e per essersi affermata l'esistenza di fotografie mai versate in atti.

Questa Corte, invero, con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha affermato che, in presenza di una c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (come nel caso di specie, in cui è piena la conformità tra le motivazioni della sentenza di primo e di quella di secondo grado), il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, non potendo superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).Alla carenza della indicata specifica deduzione del ricorrente, che ha di fatto reiterato il contenuto dell'atto di appello, si aggiunge un secondo aspetto dirimente ai fini della formulazione del giudizio sulla inammissibilità di tale censura difensiva, correlato alla omessa specifica indicazione da parte del ricorrente della idoneità del dedotto travisamento a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, tendendo, piuttosto, le prospettazioni difensive, sì come rappresentate, ad accreditare, come già rilevato, una diversa, non consentita, lettura delle emergenze processuali, in sovrapposizione argomentativa rispetto alla valutazione nel merito del risultato probatorio, ragionevolmente esplicata.

5. Del tutto generico è il quarto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio.

La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni attinenti al confermato giudizio di responsabilità per i reati ascritti e con motivazione congrua e sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento, che la conferma del diniego delle attenuanti generiche trovava fondamento nella condivisa adeguata motivazione della sentenza di primo grado, che aveva valorizzato, l'obiettiva gravità e il forte allarme sociale destato dalla condotta dell'imputato, oltre al suo descritto comportamento processuale, e che la pena, equa in relazione alla estrema pericolosità dell'imputato e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., andava confermata, solo ritenendosi più grave la ricettazione di cui al capo H), ferma la pena come determinata (quanto alla pena base e agli aumenti per continuazione), e priva di rilievo la richiesta di applicare la riduzione di pena ex art. 7 legge n. 895 del 1967, essendo più grave il reato di ricettazione.

Tale disamina, che, nella illustrazione dei singoli passaggi, ha dato ampio conto degli elementi cui ha attribuito rilievo preponderante, escludendo esplicitamente ovvero assorbendo implicitamente ogni diversa prospettazione difensiva, è esente da vizi logici e giuridici e non è stata oggetto di alcuna critica con il proposto ricorso, avendo il ricorrente omesso, ripetendo letteralmente nel ricorso i rilievi già enunciati in atto di appello, ogni confronto critico con dette valutazioni.

6. Alla inammissibilità del ricorso, che si dichiara, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2019 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che conclude riportandosi ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2019 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 7 marzo 2019 del Tribunale di Roma, Ufficio GIP, che, in esito al giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei delitti a lui ascritti, e consistiti nella illegale detenzione, ai sensi degli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967, all'interno del locale sito in Roma all'ultimo piano dello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, di cinque pistole (capi A, B, C, D, E), e nella ricettazione di tre pistole di cui ai capi A, B, C (capi F, G, H), e lo aveva condannato, riconosciuto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il delitto sub B), alla pena, già ridotta per il rito alternativo, di anni cinque di reclusione ed euro seimila di multa. 1.1. Secondo la ricostruzione dei fatti svolta in primo grado e condivisa dalla Corte di appello, l'imputato era stato fermato dai Carabinieri in data 11 settembre 2018 mentre era bordo della sua auto, nel cui interno, sottoposto a perquisizione, era stato rinvenuto un coltello lungo diciotto centimetri, di cui otto di lama. Eseguita la perquisizione presso la sua abitazione, erano stati trovati altri otto coltelli e alcune chiavi, ricondotte a quattro cantine in suo uso e poste all'ottavo piano dello stesso stabile. L'imputato aveva, invece, escluso che fosse nella sua disponibilità una quinta cantina, la cui porta presentava la maniglia pitturata con la stessa vernice e le prese d'aria oscurate con lo stesso nastro adesivo nero delle altre quattro. Forzata la porta di ingresso di detta cantina si era rinvenuto nel suo interno un quadro con la scritta «Franco e [OSCURATO:PERSONA] 1 giugno 2013», riconducibile con certezza all'imputato per la coincidenza della data del suo matrimonio e dei nomi, suo e della moglie, con quelli indicati nel quadro, oltre a una enciclopedia contenuta in un pacco chiuso con la scritta «enciclopedia italiana Franco», a un pouf per gatti identico per fattura ad altro visto nell'abitazione dell'imputato, a strumenti per la lavorazione del legno e oggetti lavorati analoghi a quelli utilizzati dallo stesso, che, per quanto dichiarato, aveva per hobby l'attività di falegname, e a cinque pistole, tre delle quali provento di furto, una non censita e altra con matricola abrasa, oltre a munizioni anche non pertinenti alle pistole rinvenute. L'imputato, arrestato, nel corso del suo interrogatorio, mentre aveva ammesso il possesso dei coltelli, dei quali faceva collezione, e lo svolgimento nelle cantine di lavori di falegnameria, aveva escluso che la quinta cantina fosse di sua pertinenza e aveva dichiarato che il quadro a lui appartenente era appeso alla parete di altra cantina. Intanto, le armi, in sede di verifica da parte degli esperti del RIS, erano risultate efficienti e funzionali e il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta difensiva di incidente probatorio volta ad accertare la presenza, in altra cantina, di un alone corrispondente alla forma dell'indicato quadro, per la insussistenza dei relativi presupposti e per la irrilevanza della stessa prova richiesta.1.2. Secondo la Corte era priva di fondatezza la doglianza difensiva, che insistendo sulla deduzione che la quinta cantina non apparteneva all'imputato, aveva evidenziato che quanto contenuto nelle cantine era stato ammassato, nel corso della perquisizione, nel corridoio, ipotizzando che il quadro fosse stato erroneamente posto dagli operanti in relazione con la quinta cantina, che tuttavia, a differenza di altra cantina, non aveva un alone sulla parete cui corrispondesse per forma e dimensione l'indicato quadro. La presenza del quadro era, secondo la Corte, uno degli indizi della riconducibilità della cantina all'imputato, che abitava al settimo piano del medesimo stabile: la porta della cantina presentava elementi simili alle porte delle quattro cantine vicine che erano sicuramente nella disponibilità dell'imputato; nel suo interno vi erano strumenti e oggetti di falegnameria analoghi a quelli rinvenuti nelle altre cantine; l'imputato aveva l'hobby dei lavori di falegnameria; nella cantina vi erano un pacco di libri con l'annotazione "Franco", corrispondente al nome dell'imputato, e un pouf per gatti identico ad altro presente nella casa del medesimo. Peraltro, la presenza del quadro nella cantina in cui erano state rinvenute le armi, senza essere contraddetta da elementi contrari, risultava descritta specificamente nei verbali dei Carabinieri, aventi natura fidefacente, ed emergeva dai rilievi fotografici, che davano anche conto del fatto che gli oggetti non erano stati accatastati né le cantine erano state svuotate. 1.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, sono stati confermati il diniego delle attenuanti generiche e l'entità della pena solo ritenendosi reato più grave la ricettazione di cui al capo H). 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di quattro motivi. 2.1/2. Con i primi due motivi, esposti congiuntamente, denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata applicazione dei principi in tema di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. e la violazione del principio "del ragionevole dubbio". Secondo il ricorrente, che premette di essere stato ritenuto colpevole attraverso la prova critica, o indiretta, fondata sulla utilizzazione degli indizi, il giudizio svolto trae origine non da premesse certe ma da premesse incerte, non accertate ma dedotte. Muovendo, invero, dal verbale di perquisizione e sequestro, in cui si è dato atto che i Carabinieri hanno rinvenuto le armi in una cantina, si è dedotto che la stessa fosse a lui riconducibile benché egli avesse consegnato le chiavi in suo possesso che avevano consentito l'apertura di altre cantine, omettendosi di analizzare detta deduzione e considerare alcuni fatti oggettivi. Un primo fatto oggettivo è che le cantine aperte con le sue chiavi non contenevano armi e che la cantina, in cui sono state rinvenute le armi, è stata aperta con effrazione dai Carabinieri ed è stata ritenuta di sua pertinenza per esservi appeso un quadro/tab/eau a lui riconducibile. Altro fatto oggettivo è che nel verbale di perquisizione e sequestro, redatto nella immediatezza e avente valore fidefacente, si è detto che il quadro indicato era «in una delle cantine non meglio individuata», identificata con la cantina n. 3 solo con il verbale integrativo completo della riproduzione fotografica dei luoghi, non preservati con un sequestro. Terzo fatto è che egli, ricordando che il quadro era in una cantina in suo possesso (n. 2) e aperta con le sue chiavi, ha chiesto l'incidente probatorio per procedere ai rilievi nelle cantine, che i Carabinieri non hanno indicato nel verbale di sequestro e non hanno fotografato in quello successivo. Il quarto fatto attiene alla richiesta di incidente probatorio per cristallizzare la presenza del quadro nella detta cantina n. 2, avente sulla parete il segno dimostrativo della presenza dello stesso quadro, collocato invece dagli operanti nella cantina n. 3, avuto riguardo alla suscettibilità di modifica delle cantine, non sequestrate, alla non correttezza del verbale di sequestro, alla riproduzione fotografica di parti delle stesse cantine, alla omessa integrale ripresa di una delle pareti della cantina n. 2, a lui riconducibile, al contrasto con le indicazioni del verbale di sequestro e arresto dei rilievi fotografici relativi alle maniglie delle porte di accesso delle cantine. Dopo il rigetto della richiesta di incidente probatorio si è chiesta e ottenuta l'autorizzazione ad accedere al luogo di conservazione del quadro in sequestro, secondo le modalità di cui all'art. 391-sexies cod. proc. pen., procedendosi a rilievi fotografici da parte del consulente Pedicone e rilevandosi la coincidenza dell'alone della cantina n. 2, in cui non sono state rinvenute le armi, con il quadro in sequestro e alcune discordanze con i verbali redatti dai Carabinieri quanto alla diversità delle maniglie e alla presenza di caratteristiche individualizzanti delle feritoie delle porte. La Corte di appello, a fronte dei dati disponibili, si è limitata a rilevare che nella cantina n. 3, come da fotografia n. 19, vi era un chiodo sulla parete e che a detto chiodo era appeso il quadro; la scarsa qualità delle immagini non consentiva di vedere l'alone ma la sua presenza non rilevava; nella cantina con le armi c'erano un pacco con la scritta "Franco" e un pouf per gatti identico a quello presente nella sua abitazione. Tali rilievi, ad avviso del ricorrente, si risolvono, tuttavia, in deduzioni, non precise e non concordanti con altre prove, poiché non sono stati individuati i singoli proprietari delle cantine né si è verificata la intestazione della cantina n. 3, dopo l'accertamento in positivo della presenza dell'alone nella cantina n. 2, e non risulta mai visionato il pouf rinvenuto nella sua abitazione in mancanza delle relative foto. La mancanza di univocità degli elementi induce a ritenere violato "il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", illustrato nei suoi presupposti. 5.3. Con il terzo motivo si denunciano, ex art. 606, comma 1, lett. e ed e), cod. proc. pen., l'omessa, carente e illogica motivazione e il travisamento delle risultanze processuali per non essersi considerati gli accertamenti fotografici ex art. 391-bis cod. proc. pen. e per essersi affermata l'esistenza di fotografie mai versate in atti. Secondo il ricorrente, la Corte, incorrendo nei denunciati vizi, ha omesso ogni riferimento agli accertamenti fotografici e ha svolto affermazioni circa l'escluso accatastamento dei beni nel corridoio prospiciente le cantine, contrastante con il richiamato materiale fotografico; non ha considerato l'iter procedimentale che ha portato alla modifica sostanziale del primo verbale di sequestro e alla formazione di un successivo fascicolo fotografico parziale, ha trascurato la integrazione fotografica preparata dalla difesa e ha fatto riferimento alla uguaglianza del pouf con altro presente nell'abitazione, invece mai fotografato. 5.4. Il quarto motivo attiene alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena e dell'aumento della pena base a titolo di continuazione, opponendosi la operata valorizzazione del verbale di interrogatorio in cui il ricorrente ha protestato la sua innocenza, l'omesso apprezzamento dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e l'assenza di motivazione specifica in ordine alla determinazione della pena base. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 2. Le censure svolte dal ricorrente con i primi due motivi attengono alle ragioni della disposta conferma dell'affermazione della sua responsabilità per i reati ascritti, contestate per la mancata applicazione dei principi in tema di valutazione della prova, per la non congruenza delle risposte rese alle deduzioni difensive e agli elementi oggettivi in atti e per l'omessa logica verifica della idoneità della prova per l'espressione del convincimento finale al di là di ogni ragionevole dubbio.2.1. La manifesta infondatezza di tali censure consegue al rilievo che l'apprezzamento organico delle risultanze processuali, che si assume manchevole e illogico, è stato compiutamente condotto dalla Corte di merito secondo un iter logico, che, concordante con il condiviso sviluppo decisionale della sentenza di primo grado che aveva illustrato i dati fattuali acquisiti e gli elementi indiziari disponibili (sintetizzati sub 1.1. del «ritenuto in fatto»), ha fornito una persuasiva ricostruzione della vicenda, rappresentando le ragioni significative della decisione adottata a fronte del compiuto vaglio delle deduzioni costituenti oggetto dei motivi di appello. La Corte ha, in particolare, posto l'accento, in replica alle argomentazioni difensive, sulla necessaria lettura coordinata e complessiva della "serie di indizi" tratti dagli atti processuali. 2.2. In linea con la sistematica della prova indiziaria, la sentenza impugnata ha, quindi, ripercorso le risultanze delle evidenze disponibili e, secondo un ragionevole e coerente procedimento inferenziale, ha rappresentato che da esse era traibile la prova logica del fatto. Procedendo dal rilievo che la presenza nel locale cantina, dove erano custodite le armi oggetto di imputazione, del quadro commemorativo del matrimonio del Deidda era un indizio significativo, ma non unico, della riconducibilità allo stesso della cantina e delle armi, la Corte ha valorizzato, rimarcandone la convergenza, specifici significativi dati, quali la ubicazione della indicata cantina all'ottavo piano dello stabile in cui era, al settimo piano, l'abitazione del Deidda; la contiguità della cantina ad altre quattro cantine, sicuramente nella disponibilità del medesimo, che, in possesso delle chiavi, l'aveva ammessa; la similitudine rilevata tra le porte di ingresso delle cinque adiacenti cantine; l'analogia di strumenti e oggetti di falegnameria, la cui presenza nella predetta cantina era attestata nella nota informativa in atti, con quelli rinvenuti nelle altre quattro cantine; la verosimile riconducibilità degli stessi oggetti alle "attività hobbistiche" del Deidda; il segnalato rinvenimento nella stessa cantina di un pacco di libri con l'annotazione "Franco", corrispondente al nome del medesimo, e di un pouf per gatti identico, come da fotografie in atti, ad altro pouf rinvenuto nella sua casa di abitazione, nella quale si era anche rilevata la presenza di gatti. La Corte ha, quindi, coerentemente annotato che, in tale compatta cornice indiziaria, l'indizio relativo alla presenza nella cantina del quadro commemorativo, sul quale si era concentrata la difesa, non aveva, pur essendo importante, valenza esclusiva, concorrendo invece con gli altri indicati significativi elementi alla prova della responsabilità dell'imputato. Nondimeno, la sentenza non ha prescisso da uno specifico confronto critico con le risultanze processuali e con i rilievi e le deduzioni difensive e, con logiche argomentazioni, ha rimarcato l'univoca emergenza dei verbali dei Carabinieri, aventi "natura fidefacente", in ordine al rinvenimento del quadro nella stessa cantina in cui sono state rinvenute le armi; la conferma di tale circostanza nella foto contrassegnata dal n. 19, scattata dai Carabinieri a seguito di delega loro conferita nella immediatezza dei fatti, e ritraente l'immagine del quadro e la parete, con chiodo visibile, sulla quale esso era appeso; il contenuto della didascalia di accompagnamento dell'immagine, relativa all'oggetto della ripresa (interno della cantina numero tre), alla dedica presente sul quadro («Franco e [OSCURATO:PERSONA] 1 giugno 2013 sposi») e alla ubicazione del quadro (parete destra della cantina). La Corte, prendendo poi atto della inidoneità dell'immagine, per la sua scarsa qualità, a mostrare ovvero a smentire la presenza sul muro dell'alone eventualmente lasciato dal quadro, ha sottolineato che la presenza dell'alone, attestata dai Carabinieri nella informativa e contestata dalla difesa, era in ogni caso irrilevante, alla pari della eventuale presenza di alone compatibile con il quadro su parete di altra cantina, evidenziando, in modo non illogico, che non poteva escludersi né che il quadro, il cui aggancio al chiodo non era temporalmente provato, non avesse già lasciato un alone, né che il quadro non fosse stato spostato da altra cantina in quella in cui erano le armi. In via conclusiva si è aggiunto l'argomento della carenza di alcun riscontro alla ipotesi, dedotta dalla difesa, che, per lo svuotamento delle cantine e l'accatastamento nei corridoi di quanto in esse contenuto, l'informativa sia incorsa nella erronea indicazione della collocazione originaria degli oggetti nelle rispettive cantine, ulteriormente riaffermandosi, con espressi richiami alla informativa, ai verbali e alle fotografie non rappresentativi di alcun accatastamento degli oggetti, la mancanza di alcuna smentita degli atti di P.G. e della loro intrinseca attendibilità in concreti e significativi diversi elementi. 2.3. Tale analisi, che rende conto della logica disamina svolta delle emergenze processuali senza lasciare spazio a una valida spiegazione alternativa, è anche coerente con l'esatta interpretazione e applicazione del principio per cui il giudice pronuncia condanna al là di ogni ragionevole dubbio, lo stesso imponendo al giudice, per costante e condivisa giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647; Sez. 6, n. 10093 del 05/12/2018, Esposito, Rv. 275290; Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli, Rv. 259204; Sez. 1, n. 41110 del 24/10/2011, Javad, Rv. 251507) un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del «dubbio», e comportando che la sua verifica da parte del giudice deve essere compiuta in maniera da evitare la sussistenza di dubbi interni (l'auto contraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di un'ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti ragionevole, ovvero che trova conforto nella logica, e non congetturale seppure plausibile), come è avvenuto nella specie. 2.4. In questo contesto argomentativo, che non presenta alcuna caduta di consequenzialità logica in relazione alla lettura delle emergenze acquisite e alla rappresentazione delle ragioni giuridicamente significative, di carattere necessariamente unitario e globale, della decisione adottata, le censure e obiezioni difensive, senza una effettiva correlazione con le operate valutazioni probatorie, contrappongono ovvero sovrappongono ai passaggi motivazionali della sentenza, in termini sostanzialmente ripetitivi delle doglianze espresse con l'atto di appello, deduzioni di dissenso. Tali deduzioni, tuttavia, articolate come pertinenti a omesso confronto con elementi oggettivi acquisiti e a carenze istruttorie, neppure mai opposte nei pertinenti gradi di giudizio, si risolvono, invadendo il capo della discrezionalità nelle valutazioni di merito, in censure di merito sul significato e sulla interpretazione degli elementi di conoscenza acquisti al processo e utilizzati o in doglianze appuntate sulla omessa particolareggiata disamina di elementi di giudizio non significativi o già implicitamente apprezzati come inconferenti, nell'ottica di impegnare questa Corte - il cui sindacato rimane di sola legittimità anche quando sia prospettata in ricorso una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali- in una non consentita revisione nel merito del giudizio svolto, che oltrepassa i limiti del sindacato logico della motivazione. 4. Non ha alcun pregio anche il terzo motivo, attinente al denunciato incorso travisamento delle risultanze processuali per non essersi considerati gli accertamenti fotografici ex art. 391-bis cod. proc. pen. e per essersi affermata l'esistenza di fotografie mai versate in atti. Questa Corte, invero, con orientamento costante che il collegio condivide e ribadisce, ha affermato che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (come nel caso di specie, in cui è piena la conformità tra le motivazioni della sentenza di primo e di quella di secondo grado), il vizio di travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado, non potendo superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).Alla carenza della indicata specifica deduzione del ricorrente, che ha di fatto reiterato il contenuto dell'atto di appello, si aggiunge un secondo aspetto dirimente ai fini della formulazione del giudizio sulla inammissibilità di tale censura difensiva, correlato alla omessa specifica indicazione da parte del ricorrente della idoneità del dedotto travisamento a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio, tendendo, piuttosto, le prospettazioni difensive, sì come rappresentate, ad accreditare, come già rilevato, una diversa, non consentita, lettura delle emergenze processuali, in sovrapposizione argomentativa rispetto alla valutazione nel merito del risultato probatorio, ragionevolmente esplicata. 5. Del tutto generico è il quarto motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni attinenti al confermato giudizio di responsabilità per i reati ascritti e con motivazione congrua e sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento, che la conferma del diniego delle attenuanti generiche trovava fondamento nella condivisa adeguata motivazione della sentenza di primo grado, che aveva valorizzato, l'obiettiva gravità e il forte allarme sociale destato dalla condotta dell'imputato, oltre al suo descritto comportamento processuale, e che la pena, equa in relazione alla estrema pericolosità dell'imputato e conforme ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., andava confermata, solo ritenendosi più grave la ricettazione di cui al capo H), ferma la pena come determinata (quanto alla pena base e agli aumenti per continuazione), e priva di rilievo la richiesta di applicare la riduzione di pena ex art. 7 legge n. 895 del 1967, essendo più grave il reato di ricettazione. Tale disamina, che, nella illustrazione dei singoli passaggi, ha dato ampio conto degli elementi cui ha attribuito rilievo preponderante, escludendo esplicitamente ovvero assorbendo implicitamente ogni diversa prospettazione difensiva, è esente da vizi logici e giuridici e non è stata oggetto di alcuna critica con il proposto ricorso, avendo il ricorrente omesso, ripetendo letteralmente nel ricorso i rilievi già enunciati in atto di appello, ogni confronto critico con dette valutazioni. 6. Alla inammissibilità del ricorso, che si dichiara, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'a