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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 13694/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32239-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale R.G.N. 32239/2018 Cron.

Rep.

Ud. 09/02/2023 PU I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA] sud S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso la sentenza n. 2760/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 179/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 32239/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale, fondata sull’asserita irregolarità della notifica e del deposito delle relateda parte di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi tardivamente in giudizio, nonché sulla mancata conformità agli originalidegli atti depositati.

La Corte territoriale, dopo aver condiviso la scelta del primo giudice di considerare insussistente in capo all’agente per la riscossione un onere probatorio concretizzantesi nell’esibire in giudizio copia della cartella, ed aver ritenuto assolto detto onere con la meraproduzione dell’avviso di ricevimento della cartella , ha affermato che, quanto alla fotocopia della relata, della cui inefficacia il Bucci si era doluto, sarebbe stato onere di quest’ultimo specificare gli aspetti di non corrispondenza della copia della relata all’all’originale.

Ha, pertanto, dichiarato cor retta l’acquisizione delle relate da parte del primo giudice il quale, nell’esercizio dei propri poteri d’ufficio aveva opportunamente ritenuto di dare“spazio alla ricerca della verità rispetto a questioni formalistiche” (p. 5 sent.).

La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria.

L’INPS, anche in qualità di procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti, ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 416 - 421 e 437 comma 2 c.p.c., dell’art. 3 della legge n.335/1995 in correlazione con gli artt.li 2697 e 2943 c.c., e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. –nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia l’acquisizione di documentazione prodotta tardivamente”.

Secondo la tesi del ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi tardivamente, non aveva depositato né la cartella, né la relata di notifica della stessa , violando l’onere probatorio posto asuo carico.

La Corte di merito avrebbe, perciò, ricercato la prova mancante sostituendosi alle parti, ed esorbitando dai limiti di esercizio dei poteri istruttori d’ufficio a lui affid ati dalla legge, avrebbe acquisito al giudizio atti ad esso estranei in violazione delle norme processuali, così rimettendo illegittimamente in termini [OSCURATO:SOCIETA] e sanando le decadenze in cui questa era incorsa.

Il motivo è infondato.

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi recentemente sulla questione prospettata, sostenendo che in caso di relata di notifica dellacartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non può rappresentare, "ex se", un ostacolo all'acquisizione d'ufficio da parte del giudice del meritodel documento indispensabile ai fini della decisione.

Ciò si dimostra tanto più vero nelle controversie come quella in esame, ove , sussistendo oggettivamente una scissione tra ente impositore e c oncessionario della riscossione,ai fini della sua corretta risoluzione rileva l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Cass. n. 24813 del 2022).

Ritenendo il Collegio di dover dare continuità a tale orienta mento, rigetta pertanto, il ricorso.

Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’INPS che ha partecipato alla discussione in Pubblica Udienza, mentre non si provvede sulle stesse in favore dell’Agenzia delle Entrate che è rimasta intimata.In considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’Udienza Pubbl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 32239-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale R.G.N. 32239/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - resistenti con mandato - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già [OSCURATO:SOCIETA] sud S.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].); - intimata - avverso la sentenza n. 2760/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/05/2018 R.G.N. 179/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 32239/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Napoli, confermando la pronuncia del Tribunale di S.[OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella esattoriale, fondata sull’asserita irregolarità della notifica e del deposito delle relateda parte di [OSCURATO:SOCIETA]., costituitasi tardivamente in giudizio, nonché sulla mancata conformità agli originalidegli atti depositati. La Corte territoriale, dopo aver condiviso la scelta del primo giudice di considerare insussistente in capo all’agente per la riscossione un onere probatorio concretizzantesi nell’esibire in giudizio copia della cartella, ed aver ritenuto assolto detto onere con la meraproduzione dell’avviso di ricevimento della cartella , ha affermato che, quanto alla fotocopia della relata, della cui inefficacia il Bucci si era doluto, sarebbe stato onere di quest’ultimo specificare gli aspetti di non corrispondenza della copia della relata all’all’originale. Ha, pertanto, dichiarato cor retta l’acquisizione delle relate da parte del primo giudice il quale, nell’esercizio dei propri poteri d’ufficio aveva opportunamente ritenuto di dare“spazio alla ricerca della verità rispetto a questioni formalistiche” (p. 5 sent.). La cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo unico, illustrato da successiva memoria. L’INPS, anche in qualità di procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti, ha depositato procura speciale in calce al ricorso. L’Agenzia delle Entrate –Riscossione è rimasta intimata. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione degli artt. 416 - 421 e 437 comma 2 c.p.c., dell’art. 3 della legge n.335/1995 in correlazione con gli artt.li 2697 e 2943 c.c., e del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., dell’art. 6 della CEDU e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. –nonché omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ossia l’acquisizione di documentazione prodotta tardivamente”. Secondo la tesi del ricorrente, [OSCURATO:SOCIETA], costituitasi tardivamente, non aveva depositato né la cartella, né la relata di notifica della stessa , violando l’onere probatorio posto asuo carico. La Corte di merito avrebbe, perciò, ricercato la prova mancante sostituendosi alle parti, ed esorbitando dai limiti di esercizio dei poteri istruttori d’ufficio a lui affid ati dalla legge, avrebbe acquisito al giudizio atti ad esso estranei in violazione delle norme processuali, così rimettendo illegittimamente in termini [OSCURATO:SOCIETA] e sanando le decadenze in cui questa era incorsa. Il motivo è infondato. Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi recentemente sulla questione prospettata, sostenendo che in caso di relata di notifica dellacartella esattoriale prodotta dal concessionario, la tardiva costituzione in giudizio del medesimo non può rappresentare, "ex se", un ostacolo all'acquisizione d'ufficio da parte del giudice del meritodel documento indispensabile ai fini della decisione. Ciò si dimostra tanto più vero nelle controversie come quella in esame, ove , sussistendo oggettivamente una scissione tra ente impositore e c oncessionario della riscossione,ai fini della sua corretta risoluzione rileva l'acquisizione di ogni documento relativo ad atti della procedura di riscossione da cui derivino conseguenze nei rapporti tra creditore e debitore, con il solo limite dell'avvenuta allegazione dei fatti. (Cass. n. 24813 del 2022). Ritenendo il Collegio di dover dare continuità a tale orienta mento, rigetta pertanto, il ricorso. Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell’INPS che ha partecipato alla discussione in Pubblica Udienza, mentre non si provvede sulle stesse in favore dell’Agenzia delle Entrate che è rimasta intimata.In considerazione del rigetto del ricorso, sussistonoi presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’INPS, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto , per il ricorso , a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all’Udienza Pubbl
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