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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28294/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13266/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimato - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi n. 12819/2024, depositata il 7 maggio2024. ette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo C e niccola , che chiede Oggetto:regolamento di competenza -estinzione l’accoglimentodel regolamento di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi di sospensione , ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria promosso daPaolo Pagliaro; -dall’esame degli atti si evince che la sospensione del giudizio è stata disposta in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli,avente a oggetto la validità della fideiussione prestata dall’opponente Pagliaro e posta a fondamento della sua responsabilità per il debito dedotto nel presente giudizio, avuto riguardo al «carattere pregiudiziale» di tale primo giudizio rispetto a quest’ultimo; -la ricorrente, premessa la sua legittimazione ad agire, deduce che nel caso in esame difettano i requisiti perché possa essere disposta la sospensione del giudizio; - nessuna delle parti intimante deposita scritture difensive o documenti; - con nota d epositata l’11 settembre 2025 la ricorrente dichiara di rinunciareal regolamento di competenza; [OSCURATO:PERSONA]: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -nulla va disposto in tema di spese processuali, in assenza di attività difensiva delle parti intimate; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13266/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA] s .p. a ., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Agenzia delle Entrate -Riscossione -intimato - [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi n. 12819/2024, depositata il 7 maggio2024. ette le conclusioni scritte del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo C e niccola , che chiede Oggetto:regolamento di competenza -estinzione l’accoglimentodel regolamento di competenza; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di Brindisi di sospensione , ex art. 295 cod. proc. civ., del giudizio di opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria promosso daPaolo Pagliaro; -dall’esame degli atti si evince che la sospensione del giudizio è stata disposta in attesa della definizione di un giudizio pendente dinanzi alla Corte di appello di Napoli,avente a oggetto la validità della fideiussione prestata dall’opponente Pagliaro e posta a fondamento della sua responsabilità per il debito dedotto nel presente giudizio, avuto riguardo al «carattere pregiudiziale» di tale primo giudizio rispetto a quest’ultimo; -la ricorrente, premessa la sua legittimazione ad agire, deduce che nel caso in esame difettano i requisiti perché possa essere disposta la sospensione del giudizio; - nessuna delle parti intimante deposita scritture difensive o documenti; - con nota d epositata l’11 settembre 2025 la ricorrente dichiara di rinunciareal regolamento di competenza; [OSCURATO:PERSONA]: -deve provvedersi in conformità con la richiesta della ricorrente, avuto riguardo alla ritualità della rinuncia, per cui va dichiarata l’estinzione del giudizio; -nulla va disposto in tema di spese processuali, in assenza di attività difensiva delle parti intimate; -non sussistono i presupposti per imporre alla ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato», atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica a casi diversi, quale quello di rinuncia al ricorso per cassazione (cfr. Cass. 5 dicembre 2023, n. 34025; Cass. 12 novembre 2025, n. 23175); P.Q.M La Corte dichiara il giudizi
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