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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 15578/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16770/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 284, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA in piazza dei Caprettari 70 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e dife sa d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , gi usta procura speciale depositata in giudizio il 6 ottobre 2020. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 7378/2016 depositata il 27/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl- incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] sr.l- propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 533/2014 della Commissione tributariaprovinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, una sequenza di operazione negoziali: - conferimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni detenute in varie società non residenti in Italia e di un ramo d’azienda nella società società [OSCURATO:SOCIETA]; - fusione per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:SOCIETA] e altre società del gruppo Cassina; - conferimento di ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:SOCIETA] alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico detenuta al 100%; -cessione delle partecipazioni totalitarie detenute in [OSCURATO:PERSONA] da parte della società Alfa alla società [OSCURATO:PERSONA] srl; -scissione della Holding del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in due società( Alfa VC e Alfa AC) poi fuse per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] srl e in [OSCURATO:SOCIETA], facenti capo ai fratelli Virginio e AnnaLoredana Cassina, soci della società [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA] con successivo ricorso per cassazione propone le medesime doglianze avverso la sentenza impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] entratereplica con controricorso ad entrambe le società. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo di entrambi i ricorsi , si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 comma 2, c.p.c. e dell’art. 24 Cost , per la mancata instaurazione del contraddittorio in relazione alla questione dell’abuso del diritto su cui si era pronunciato il giudice di primo grado; integrazione del contraddittorio richiesto all’udienza e verbalizzato. 3.Con il secondo motivo si lamenta,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12 della legge 212/2000, per la lesione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo. 4.Con la terza censura si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.per violazione delle norme di onere della prova; per avere la Regionale fondato la decisione sul presupposto collegamento tra l’atto di conferimento di azienda in società ed il successivo atto di cessione di partecipazione societarie nella medesima società, benchè detto collegamento non sia stato corroborato da alcune elemento probatorio.

Si assume che le operazioni descritte erano finalizzate alla separazione degli assetti proprietari del gruppo Cassina ripartendo tra i soci di riferimento il provento della cessione alla società Greif delle attività operative del gruppo.

5. L’ultimo mezzo prospetta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 per aver la CTR violato le disposizioni citate in rubrica, valutando ai fini dell’interpretazione delle operazioni negoziali attingendo da elementi esterni al contenuto e dalle clausole del documento sottoposto a registrazione; non potendo l’ufficio ai fini della qualificazione dell’atto ricorrere a vicende pregresse o successive alla stipula dell’atto presentato per la registrazione.

6. L'art.20 d.P.R. 131/1986 è stato fatto oggetto -nel corso del presente giudizio -di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame; l'art. 1, comma 87, lett.

A), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd.

Legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L 'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alfa registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa; ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili; non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evinci bili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali («L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»); successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/2017, il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett.

A), della f. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprite 1986, n. 131»; dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso dell’esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi extratestuali ed il collegamento negoziale) si renda applicabile -fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anch e agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018 .[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P.

R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87della L. n. 205/2017 e dall'a rt. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020.

Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari.

Su tale presupposto - decidendosi in dir itto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento.

Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale.

P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16770/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 284, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA in piazza dei Caprettari 70 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e dife sa d agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , gi usta procura speciale depositata in giudizio il 6 ottobre 2020. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 7378/2016 depositata il 27/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] srl- incorporante della società [OSCURATO:PERSONA] sr.l- propone ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, aveva accolto l’appello erariale avverso la sentenza n. 533/2014 della Commissione tributariaprovinciale di Milano in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione con cui si riqualificava come cessione d’azienda, conseguentemente liquidando, a fronte dell’imposta fissa corrisposta, la maggiore imposta di registro, una sequenza di operazione negoziali: - conferimento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle partecipazioni detenute in varie società non residenti in Italia e di un ramo d’azienda nella società società [OSCURATO:SOCIETA]; - fusione per incorporazione nella [OSCURATO:SOCIETA] della [OSCURATO:SOCIETA] e altre società del gruppo Cassina; - conferimento di ramo d’azienda da parte di [OSCURATO:SOCIETA] alla neocostituita [OSCURATO:SOCIETA] a socio unico detenuta al 100%; -cessione delle partecipazioni totalitarie detenute in [OSCURATO:PERSONA] da parte della società Alfa alla società [OSCURATO:PERSONA] srl; -scissione della Holding del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in due società( Alfa VC e Alfa AC) poi fuse per incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] srl e in [OSCURATO:SOCIETA], facenti capo ai fratelli Virginio e AnnaLoredana Cassina, soci della società [OSCURATO:PERSONA].La società [OSCURATO:SOCIETA] con successivo ricorso per cassazione propone le medesime doglianze avverso la sentenza impugnata dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] entratereplica con controricorso ad entrambe le società. [OSCURATO:PERSONA] 2.Con il primo motivo di entrambi i ricorsi , si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 comma 2, c.p.c. e dell’art. 24 Cost , per la mancata instaurazione del contraddittorio in relazione alla questione dell’abuso del diritto su cui si era pronunciato il giudice di primo grado; integrazione del contraddittorio richiesto all’udienza e verbalizzato. 3.Con il secondo motivo si lamenta,ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 12 della legge 212/2000, per la lesione del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo. 4.Con la terza censura si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c.per violazione delle norme di onere della prova; per avere la Regionale fondato la decisione sul presupposto collegamento tra l’atto di conferimento di azienda in società ed il successivo atto di cessione di partecipazione societarie nella medesima società, benchè detto collegamento non sia stato corroborato da alcune elemento probatorio. Si assume che le operazioni descritte erano finalizzate alla separazione degli assetti proprietari del gruppo Cassina ripartendo tra i soci di riferimento il provento della cessione alla società Greif delle attività operative del gruppo. 5. L’ultimo mezzo prospetta la violazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 20 del d.P.R. 131/86 per aver la CTR violato le disposizioni citate in rubrica, valutando ai fini dell’interpretazione delle operazioni negoziali attingendo da elementi esterni al contenuto e dalle clausole del documento sottoposto a registrazione; non potendo l’ufficio ai fini della qualificazione dell’atto ricorrere a vicende pregresse o successive alla stipula dell’atto presentato per la registrazione. 6. L'art.20 d.P.R. 131/1986 è stato fatto oggetto -nel corso del presente giudizio -di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame; l'art. 1, comma 87, lett. A), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. Legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L 'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alfa registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa; ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l'intervento legislativo di riforma - superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l'oggetto dell'interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili; non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evinci bili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extra-testuali («L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o fa forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi»); successivamente a questa prima modificazione - ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità - il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell'art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/2017, il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l'anno 2019), secondo cui: «L'art. 1, comma 87, lett. A), della f. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprite 1986, n. 131»; dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso dell’esclusione, dal processo di qualificazione dell'atto, degli elementi extratestuali ed il collegamento negoziale) si renda applicabile -fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anch e agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018 .[OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 158 del 21/07/2020 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agliartt. 3 e 53 Cost., dell'art. 20 del d.P. R. n. 131/1986 come modificato dall'art.1, comma 87della L. n. 205/2017 e dall'a rt. 1, comma 1084 della L. n. 145/ 2018, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali. Detta pronuncia è stata poi ribadita dalla medesima Corte con sentenza n. 39/2021, con la quale ha affermatoche le questioni inerenti alla violazione degli artt. 3 e 53 Cost. sono manifestamente infondate, poiché prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate con la menzionata ordinanza del giudice di legittimità e dichiarate non fondate con sentenza n. 158 del 2020. Nel caso di specie si verte appunto, come è pacifico tra le parti di avviso di liquidazione di imposta proporzionale di registro su una concatenazione di atti che l'agenzia delle entrate riqualificava in maniera unitaria ex articolo 20 d.P.R.131/86, in termini di trasferimento di diritti immobiliari. Su tale presupposto - decidendosi in dir itto sul ricorso - la motivazione della sentenza della CTR va dunque cassata e l’originario ricorso dei contribuenti deve trovare accoglimento. Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, tenuto conto dell'evoluzione temporale della normativa e dell'interpretazione giurisprudenziale. P. Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso dei contribuenti, Compensa le spes
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