CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2025
Cassazione n. 15319/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v RG 39197/24 -Udienza del 26 marzo 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Cor :e di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna per il re é Lo di cui all'art 624 bis cod.pen. Ritenuto che il primo motivo -che deduce violazione di legge in relaziork all'aggravante di cui all'art 625 n. 2 cod.pen, poiché si sostiene che non ci fossero suffi :lenti elementi probatori per poter affermare che la condotta fosse stata commessa con violer za sulle cose o alle persone - ed il secondo motivo di ricorso - il quale, invece, lamenta vizio di motivazione con riferimento alla nozione di privata dimora, adducendo che nel caso di spe tie la struttura ove si è consumato il furto non può essere considerata tale, in quanto trattasi di un b&b - sono entrambi da ritenersi inammissibili dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quandl ) essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria cori Iazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). In particolare: 1) il rk orrente insiste nel ritenere insussistenti i presupposti dell'aggravante, trascurando che la Cort e. di appello, a pag. 3 della sentenza impugnata, ha fornito ampia giustificazione circa l'utilizzc: della violenza per accedere alla struttura e per asportare i beni ivi contenuti; 2) Il ricorre ]te insiste nel ritenere che il B&B non possa essere equiparato a luogo di privata dimora, trascurando le argomentazioni in diritto della Corte di merito, che ha indicato i principi applic: ti per ritenere corretta la configurazione del reato nei termini contestati; oltre alle senten e citate nella motivazione della decisione avversata, si richiama anche la recente Sez. 5, n. 8)43 del 4.2.25 che, in un caso del tutto analogo, ha affermato che la stanza di un B&B è li ogo di privata dimora. Ritenuto che il terzo motivo - con cui si deduce violazione di legge n relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuai iti generiche sull'aggravante è da ritenersi manifestamente infondato poiché tr )va adeguata giustificazione nella motivazione fornita sul punto in sede di Appello, che h3 illustrato gli indicatori comportamentali che hanno impedito il giudizio di prevalenza (pag. 4 della sentenza impugnata). Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - con cui si lamenta vizio di nr otivazione per mancato riconoscimento di una misura alternativa alla pena (rectius di una sanzione sostitutiva) - è parimenti infondato giacché, anche su questo aspetto, la senten: a contro cui si ricorre appare aver adeguatamente motivato. Infatti la Corte d'appello (cf. pag. 4) ha valorizzato in malam partem sia le circostanze stesse del reato, sia la violaziork degli obblighi connessi alla misura cautelare applicata in questo procedimento. Rilevato che il quinto motivo di ricorso - che deduce violazione di legge ostenendo che la revoca della misura cautelare della custodia in carcere sarebbe contradditto ia rispetto alla conferma della sentenza di condanna operata dal medesimo giudice di appello - è manifestamente infondato poiché non si può lamentare una contraddittorietà rispetto alle decisioni assunte dal medesimo giudice nel ruolo di giudice della cautela, consici arato, in primo luogo, che le valutazioni de libertate sono diverse da quelle concerne nti la penale responsabilità, a fortiori laddove, come si legge nel ricorso, la revoca della mis ira cautelare è avvenuta per carenza di esigenze cautelari; in secondo luogo perché la c( ntraddittorietà rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) non riguarda il rapporto tra la decisi( ne del Giudice della cognizione e quella del Giudice della cautela. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ct n la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spl: se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 26 marzo 2025