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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27328/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di MONZAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Abdelaziz ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 300 lordi di hashish, in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione ai presupposti per la riqualificazione in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La P [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di MONZAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Abdelaziz ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Monza ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (detenzione illecita di gr. 300 lordi di hashish, in [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotto vizio della motivazione in relazione ai presupposti per la riqualificazione in ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata), essendosi già chiarito che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (tra le altre, sez. 4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023- 01; sez. 2, n. 14377 del 31/3/2021, Paolino, Rv. 281116-01); che, nella specie, tale erroneità non emerge nei termini sopra chiariti, alla stregua del contenuto stesso della imputazione; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P [OSCURATO:PERSONA]
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