CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32384/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] annunziataudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di Giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretta al riconoscimento della continuazionetra i delitti accertati con tre sentenze di condanna (1. Tribunale di TorreAnnunziata del 27/04/2016, per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen.,accertato in [OSCURATO:PERSONA] del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA], per il reato di cui all’art. 640 cod. pen., accertato in [OSCURATO:PERSONA] delGreco il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3. Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per i reatid cui agli artt. 494 cod. pen., accertati a [OSCURATO:PERSONA] del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e07/05/2014, e 640 cod. pen., accertato a [OSCURATO:PERSONA] del Greco il [OSCURATO:DATA_NASCITA]),ritenendo che, pur a fronte dell’omogeneità delle violazioni, non fosseroindividuabili elementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv.[OSCURATO:PERSONA], che lamenta violazione di legge, in relazione all’art. 671 cod.proc pen., e vizio di motivazione.L’ordinanza impugnata è affetta da vizio di motivazione, poiché ha esclusoil vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicatenell’istanza senza fornire un adeguato supporto argomentativo e senza valutareche tutti i fatti, peraltro omogenei, come rilevato dallo stesso Giudicedell’esecuzione, erano stati commessi nel medesimo contesto spaziale, in unristretto arco temporale e con analoghe modalità esecutive.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], hafatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Va premesso che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte,il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, postula la verificadell’esistenza di una preventiva e unitaria deliberazione criminosa, sia pureconcepita nelle sue linee essenziali, non potendo essere confuso con la merareiterazione di condotte illecite, né con una stabile inclinazione a delinquere ocon un programma di vita orientato alla commissione di reati.Le violazioni dedotte devono, dunque, costituire parte integrante di ununico programma criminoso, deliberato in vista del conseguimento di undeterminato fine, richiedendosi l’originaria progettazione di una serie di illeciti giàconcepiti, almeno nelle loro caratteristiche essenziali; il riconoscimento dellacontinuazione necessita, pertanto, di un’appropriata verifica della sussistenza diconcreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momentodella commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almenonelle loro linee fondamentali, non essendo sufficiente valorizzare la presenza ditaluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazioni estemporanee (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074).È stato, altresì, più volte affermato che il decorso del tempo costituisceelemento rilevante, e talora decisivo, ai fini della valutazione richiesta dall’art. 81cod. pen., atteso che, in assenza di ulteriori elementi di segno convergente,quanto più ampio è il lasso temporale tra le violazioni, tanto più deve ritenersiimprobabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almenonelle linee fondamentali (Sez. 2, n. 43745 del 03/10/2024, Diana, Rv. 287193 -01). Resta fermo, per converso, che la prossimità temporale e spaziale, cosìcome l’omogeneità delle condotte, non assumono valore automaticamentedimostrativo del medesimo disegno criminoso, dovendo essere apprezzate nelquadro complessivo degli elementi acquisiti e in rapporto alla concreta strutturadell’istanza devoluta al giudice dell’esecuzione.È principio parimenti pacifico che l’accertamento degli indici rivelatori delmedesimo disegno criminoso è rimesso all’apprezzamento del giudice di meritoed è insindacabile in sede di legittimità quando il convincimento sia sorretto damotivazione non apparente, immune da manifeste illogicità e coerente con glielementi dedotti (Sez. 1, n. 5043 del 21/12/2022, dep. 2023, Gugliotta, n.m.).Il controllo demandato a questa Corte non può tradursi in una nuovaponderazione del merito dell’istanza proposta ai sensi dell’art. 671 cod. proc.pen., né nella sostituzione della valutazione del giudice dell’esecuzione conquella, alternativa, propugnata dalla parte.3. Alla luce di tali coordinate, il provvedimento resiste al vaglio dilegittimità.Il Tribunale ha dato atto dell’omogeneità delle violazioni, ma ha ritenutotale dato non sufficiente, in assenza di ulteriori elementi convergenti, adimostrare che le plurime condotte fossero espressione di una previa e unitariaideazione criminosa.La motivazione, pur sintetica, non è mancante né meramente apparente,poiché individua nella sola omogeneità dei reati un indice inidoneo, di per sé, arivelare la medesimezza del disegno criminoso e consente di ricostruire ilpercorso logico seguito dal giudice dell’esecuzione.Né il ricorso indica, nei termini richiesti dal giudizio di legittimità, qualispecifiche circostanze decisive, risultanti dai titoli esecutivi o dall’istanzaoriginaria, sarebbero state obliterate dal giudice dell’esecuzione e sarebbero, seesaminate, idonee a imporre una diversa conclusione. La doglianza, infatti, silimita a valorizzare la comune natura dei reati, la loro collocazione nel medesimoambito territoriale e la relativa vicinanza cronologica, senza però allegare unconcreto dato rivelatore dell’originaria programmazione unitaria, né confrontarsicon il rilievo, posto a fondamento del rigetto, della mancata emersione dielementi sintomatici della medesimezza del disegno criminoso.La diversa prospettazione difensiva, incentrata sulla valorizzazione di indicifattuali che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto non decisivi, non denuncia uneffettivo vizio di legittimità, ma mira a ottenere una rivalutazione del compendioistruttorio e del contenuto delle sentenze poste a base dell’istanza; attività,questa, preclusa nel giudizio di cassazione, tanto più quando la censura nonindividui puntuali travisamenti del testo dei provvedimenti acquisiti, macontrapponga alla valutazione operata dal giudice una diversa lettura degli stessidati.4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ricorrendo ipresupposti di cui all’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma infavore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in eurotremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA]