CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2021
Cassazione n. 45554/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Roma del 10.7.2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile degli episodi di usura descritti ai capi Al, A3, A5, A6, E, F2, G2, H2, H3, H5, H6, H7, Kl, K2, K3, K4 e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena complessiva di anni 4 e mesi 1 di reclusione ed Euro 6.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; nel contempo aveva disposto la confisca dei titoli in deposito e dei saldi esistenti sui conti correnti bancari oggetto del sequestro preventivo del 4.12.2004; lo aveva invece assolto dalle restanti imputazioni per insussistenza del fatto; 2. la Corte di Appello di Roma ha preso atto della intervenuta estinzione dei reati per i quali era intervenuta la condanna perché ormai prescritti disponendo la restituzione, in favore del Lombardi, del solo deposito titoli n. 20509347 presso BPM Ag. 328 [OSCURATO:PERSONA], confermando la confisca dei rimanenti titoli e dei saldi sui conti correnti bancari; 3. ricorre per cassazione il difensore del Lombardi lamentando: 3.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al provvedimento di confisca: premesse le differenze tra la confisca disposta per il delitto di usura e quella prevista per i reati di criminalità organizzata, osserva che la Corte di Appello ha motivato in maniera manifestamente incongrua in ordine ai presupposti previsti dall'art. 240bis cod. pen. laddove la difesa aveva dimostrato documentalmente che i conti correnti bancari ed i titoli riconducibili al ricorrente risalivano ad epoche largamente antecedenti rispetto ai fatti in contestazione e, perciò, non erano confiscabili in quanto non collegabili ad attività illecite; segnala che la sentenza impugnata ha elencato le compravendite di immobili, le locazioni e le altre fonti di reddito del Lombardi per ciascuna delle quali è stata prodotta la documentazione attestante la piena liceità delle operazioni e la loro precisa datazione, di gran lunga antecedente rispetto ai fatti contestati; rileva che la Corte ha indicato e precisato temporalmente la risalenza di alcune delle acquisizioni immobiliari e delle operazioni considerate ma non ha operato con cautela nel disporre la confisca entro i limiti imposti da una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ed improntata al criterio di ragionevolezza temporale; riporta passi della motivazione evidenziando come non sia possibile onerare la parte privata della prova di fatti e circostanze risalenti a decine di anni addietro sicché la pretesa insufficienza degli elementi addotti dalla difesa confligge con la natura relativa della presunzione legale non potendo la misura di sicurezza investire la intera vita di una persona; sottolinea, da ultimo, che il Lombardi è stato riconosciuto colpevole, in primo grado, di fatti che avrebbero generato profitti per 21.660 Euro a fronte di una confisca del valore complessivo di oltre 500.000 Euro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio per rispondere di una serie di episodi di usura ed era stato riconosciuto responsabile per molti di essi, con particolare riferimento a quelli descritti e contestati ai capi A), E), F), G), H) e K); dopo aver preso in esame e motivatamente disatteso le censure "di merito" (cfr., pagg. 5-8 della sentenza), la Corte di Appello ha preso atto della intervenuta prescrizione dei reati per i quali era intervenuta condanna e che era già stata dichiarata dal Tribunale per quanto concerne altri episodi più risalenti nel tempo/ passando perciò a vagliare la richiesta difensiva di revoca della confisca che aveva avuto ad oggetto i titoli in deposito ed i saldi attivi sui conti correnti bancari già attinti dal sequestro preventivo disposto dal GIP di Roma con provvedimento del 4.12.2004; la Corte territoriale, all'esito, ha confermaiLo tuttavia la confisca applicata con la sentenza di primo grado. 2. Il ricorso è infondato. 2.1 La "confisca in casi particolari", in origine per l'appunto disciplinata dall'art. 12sexies del DL n. 306 del 1992, e—i-J, convertito dalla legge n. 356 del 1992, è ora prevista dall'art. 240bis cod. pen. a seguito dell'introduzione con la legge n. 103 del 2017 del principio di riserva di codice, attuato dal D. Lg.vo 1 marzo 2018, n. 21. E' dunque opportuno puntualizzare sin da subito, anche alla luce del rilievo difensivo circa l'entità del "profitto" conseguito rispetto all'entità degli importi attinti dalla misura, e come è stato anche recentemente ribadito dalle SS.UU. nella sentenza n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561, quella di cui si discute viene definita confisca "atipica", "allargata" o "estesa" per distinguerla dalle altre ipotesi di confisca obbligatoria, dalle quali "... si differenzia perché non colpisce il prezzo, il prodotto o il profitto del reato per il quale sia stata pronunciata condanna, ma beni del reo che, al momento del loro acquisto, siano non giustificabili e di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività svolta" (cfr., ivi). Le SS.UU. hanno nell'occasione ribadito che "la previsione normativa della confisca, che anche dalla collocazione sistematica qualifica la sua natura di misura di sicurezza patrimoniale, replicante alcuni caratteri della misura di prevenzione antimafia disciplinata dalla legge n. 575 del 1965 e la stessa finalità preventiva perseguita (Sez. U, n. 29022 del 2001, Derouach, cit.), trae giustificazione dalla presunzione relativa di accumulo di ricchezza illecita da parte del soggetto condannato penalmente"; hanno spiegato, perciò, che "... l'accertata responsabilità per taluni reati tassativamente elencati di particolare gravità ed allarme sociale costituisce 'spia' ovvero indice presuntivo della commissione di altre attività illecite, fattori di un arricchimento che l'ordinamento intende espropriare per prevenirne l'utilizzo quale strumento per ulteriori iniziative delittuose". In definitiva, perciò, "... nell'ottica del contrasto alla proliferazione del crimine, il legislatore consente una semplificazione probatoria, che si realizza mediante lo svincolo dell'oggetto dell'ablazione dal reato e l'onere, gravante sul condannato titolare o detentore dei beni da confiscare, di giustificarne la provenienza mediante specifica allegazione di elementi in grado di superare la presunzione e di elidere l'efficacia dimostrativa dei dati probatori offerti dall'accusa". Si è peraltro ed opportunamente ribadito che "... in via interpretativa è pacificamente escluso che la disposizione di legge pretenda che tra i beni del condannato ed il delitto presupposto sussista un collegamento di derivazione quale profitto o provento dello stesso, oppure un nesso pertinenziale (Sez. U, n. 920 del 2004, Montella, cit.; Sez. U, n. 29022 del 2001, Derouach, cit.)" in quanto "... la relazione tra 'reato-spia' ed elemento patrimoniale non è espressa dal legislatore in termini di produzione causale del secondo ad opera del primo, né di proporzione di valore tra i due elementi, ragione per la quale anche la collocazione temporale dell'incremento della ricchezza del condannato di per sé non assume rilievo quale criterio di selezione dei beni confiscabili"; in tal modo "... nel silenzio della norma di riferimento, secondo la lettura offerta dalle Sezioni Unite nella sentenza Montella, «essendo la condanna e la presenza della somma dei beni di valore sproporzionato realtà attuali, la confiscabilità dei singoli beni, derivante da una situazione di pericolosità presente, non è certo esclusa per il fatto che i beni siano stati acquisiti in data anteriore o successiva al reato per cui si è proceduto o che il loro valore superi il provento del delitto per cui è intervenuta condanna»". Sempre secondo quanto ribadito dalle SS.UU nella sentenza Crostella, "... il legislatore ha scelto di delineare la confisca allargata quale misura di sicurezza che, seppur basata su un sistema probatorio presuntivo, è necessariamente dipendente dalla sussistenza del "reato-spia" sicché "l'accertamento giudiziale della configurabilità in tutti i suoi elementi costitutivi di una delle fattispecie criminose previste dall'art. 240bis cod. pen. fonda il sospetto che il condannato (o chi ha definito il processo con sentenza di patteggiannento) abbia tratto dall'attività delittuosa le forme di ricchezza di cui dispone, anche per interposta persona" per cui "... il giudizio di colpevolezza in ordine al reato commesso e la natura particolare di questo, idoneo ad essere realizzato in forma continuativa e professionale ed a procurare illecita ricchezza, fanno ritenere l'origine criminosa di cespiti, di cui si sia titolari in valore sproporzionato rispetto a redditi ed attività, in base alla presunzione relativa della loro derivazione da condotte delittuose ulteriori rispetto a quelle riscontrate nel processo penale che, comunque, costituiscono la base della presunzione stessa" in quanto "... nella considerazione del legislatore ... l'attribuzione al soggetto della commissione di uno dei 'reati-spia' costituisce indicatore dell'acquisizione dei beni, sia pure non per derivazione da quel reato specifico". Il recente arresto si è collocato perciò in esplicita continuità con le premesse di natura generale in merito alla natura ed ai presupposti applicativi dell'istituto come chiariti dalla più volte richiamata Sez. U n. 920 del 17/12/2003, Montella, Rv. 226490, secondo cui la condanna per uno dei reati indicati nell'art. 12sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356 comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi; sicché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato. Già da tempo, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte aveva avuto modo di affermare che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell'imputato deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni attinti dalla misura non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione (cfr., in tal senso, e tra le tante, Sez. 1, Sentenza n. 41100 del 16/04/2014, Persichella, Rv. 260529; Sez. 1, Sentenza n. 11049 del 05/02/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 226051; Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 11/12/2012, Capano ed altro, Rv. 254250; Sez. 4, Sentenza n. 35707 del 07/05/2013, D'Ettorre, Rv. 256882). [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 33 del 2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 12sexies , comma 1, del DL n. 306 del 1992, conv., con modificazioni, in legge n. 356 del 1992, nella parte in cui include il delitto di ricettazione tra quelli per i quali, in caso di condanna o applicazione della pena su richiesta, è sempre disposta la speciale confisca "allargata" prevista dal medesimo articolo censurato; a tal fine ha spiegato che, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente - secondo cui il delitto di ricettazione, unicum tra i reati presupposto della confisca, sarebbe privo, per l'eterogeneità della platea dei condannati, delle connotazioni che rendono razionalmente giustificabile la presunzione di illegittima acquisizione dei beni oggetto della misura - la norma censurata richiama una serie di delitti che, in fatto, possono essere perpetrati in contesti del tutto avulsi dalla criminalità organizzata. I giudici delle leggi hanno nell'occasione sottolineato che la stessa presunzione, alla luce della giurisprudenza di legittimità cui si è fatto cenno, rimane circoscritta in un ambito di "ragionevolezza temporale" tra il momento di acquisizione del bene e quello di realizzazione del reato spia e che inoltre il giudice conserva la possibilità di verificare se, in relazione alle circostanze del caso concreto e alla personalità dell'autore, il fatto per cui è intervenuta la condanna esuli in modo manifesto dal "modello" che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza. La giurisprudenza successiva ha tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla Corte Costituzionale ed ha ribadito che in tema di confisca disposta ai sensi dell'art. 12sexies DL n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall'epoca di commissione del "reato spia" da rendere "ictu oculi" irragionevole la presunzione di derivazione del bene stesso da un'attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui è intervenuta condanna (cfr., Sez. 1, Sentenza n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone, Rv. 273612; Sez. F, Sentenza n. 56596 del 03/09/2018, Rv. 274753, PG Balsebre, secondo cui la presunzione d'illegittima acquisizione da parte dell'imputato, conformemente ai principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33 del 21.02.2018, dev'essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano "ictu oculi" estranei al reato perché acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione e, in caso di acquisti effettuati con pagamenti differiti, senza immediato esborso di denaro, più ampio dovrà essere tale ambito a causa del maggior tempo intercorrente tra il momento di commissione del reato e la realizzazione dell'incremento patrimoniale; Sez. 2, Sentenza n. 52626 del 26/10/2018, Grillo, Rv. 274468; Sez. 5, Sentenza n. 21711 del 28/02/2018, Betti, Rv. 272988). 2.2 La sentenza della Corte di Appello di Roma qui impugnata si è conformata a questi principi. Va in primo luogo precisato che la confisca ha attinto il deposito titoli istituito presso la [OSCURATO:PERSONA] di Milano per l'importo di Euro 403.809 ed i saldi attivi dei conti correnti bancari già oggetto di sequestro preventivo adottato dal GIP. La Corte di Appello ha dato atto della documentazione prodotta dalla difesa nel corso del processo a sostegno della richiesta di revoca del sequestro, in gran parte richiamata nel ricorso e, alla luce delle emergenze documentali, ha minuziosamente ricostruito il patrimonio anche immobiliare riconducibile al Lombardi [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a tre piani, e che ha la disponibilità di un appartamento in via Acton acquistato nel 1979 ed al momento lodato; di un villino in via Axa acquistato nel 1983; di un locale di via Bartolino da Novara acquistato nel 1983 con la madre, lodato ad uso palestra; a lui è inoltre riconducibile la società immobiliare Soragna e Re.Pis. proprietarie di immobili, ovvero di due appartamenti in Olbia acquistati nel 1989 da Soragna; di un appartamento di via [OSCURATO:PERSONA] acquistato da [OSCURATO:PERSONA] nel 1985 per 30.000.000 milioni e rivenduto nel 2004 per 145.000 Euro. I giudici romani hanno dunque sottolineato che, a fronte di tali disponibilità immobiliari e finanziarie, i redditi dichiarati dal Lombardi dagli anni 1998-2002 e quelli dagli anni 1984-1990 non sono mai stati superiori a 1.000 Euro mensili e spesso assai inferiori come anche quelli derivanti da locazioni mentre gli stessi bilanci della [OSCURATO:PERSONA] avevano mostrato utili sempre modesti ed anzi, per diversi anni erano stati chiusi in perdita (cfr., ivi, pag. 16); per contro, non era stata fornita la prova di alcuna attività lavorativa né che eventuali proventi dalla vendita di immobili fossero confluiti nel deposito titoli (precisando, a tal proposito, che la vendita del 2004 è successiva alla sua costituzione). Quanto alle altre disponibilità, ha osservato che la autovettura Porche era stata acquistata nel 2002 quando l'imputato aveva dichiarato un reddito di circa 9.000 Euro mentre l'esistenza di un finanziamento di 150 milioni di lire contratto nel 1998 doveva ritenersi in realtà sintomatico della disponibilità di risorse necessarie ad onorarne le rate nonostante che nessuna reale capacità reddituale risultasse dalle dichiarazioni dei redditi; per altro verso, a fronte della operazione di investimento per titoli effettuata nel 1998 per oltre 400 mila Euro, il Lombardi aveva dichiarato, in quell'anno, un reddito di Lire 14.480.000 simile a quello degli anni successivi. In definitiva, ha osservato la Corte, né i redditi dichiarati in occasione del "condono fiscale" (1984-1990) come anche quelli da immobili erano in grado di giustificare la complessiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'odierno ricorrente laddove la stessa disponibilità degli immobili risultava al contrario indicativa della esistenza di disponibilità rilevanti e di cui non era stata dimostrata la provenienza lecita. Cosicché, ha concluso, "... non sono stati forniti elementi che consentono di contrastare la presunzione di illecita accumulazione del denari impiegato nell'acquisto dei titoli o versato nei conti correnti ..." (cfr., ancora, pag. 18 della sentenza). Avendo dunque riepilogato gli elementi fattuali del giudizio di "sproporzione", la Corte territoriale, in coerenza con le direttive ermeneutiche provenienti dalla giurisprudenza di legittimità e della Corte Costituzionale, ha ritenuto che "... i fatti per cui è intervenuta condanna in primo grado non esulano in modo manifesto dal 'modello' legale che vale a fondare la presunzione di illecita accumulazione di ricchezza da parte del Lombardi" atteso che "dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza impugnata, condivisa dalla Corte, è chiaramente emerso che l'attività di usuraio svolta dal Lombardi non era certamente episodica, si svolgeva addirittura pubblicamente (vedasi anche la contestazione di cui al capo N estinta per prescrizione) all'interno di un bar posto accanto alla banca ove ha acceso il conto corrente 1335 utilizzato per le operazioni usurarie ed ha riguardato un arco temporale abbastanza significativo (2002-2004)" sicché "pur a fronte di profitti non particolarmente elevati nei casi specifici, le modalità dei fatti sono chiaramente sintomatiche di un programma criminoso dilatato nel tempo (invero anche più ampio di quello accertato) che, unitamente alla negativa personalità dell'imputato desumibile dall'elevato tenore di vita pur in assenza di giustificati redditi, che impone la conferma della statuizione di confisca ...". Va ribadito, infatti, che per alcuni capi di imputazione il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato ma per altri (quelli di cui al capo I per i quali la contestazione parte dal 2001) aveva dichiarato la prescrizione essendo appena il caso, per quanto ampiamente sottolineato in precedenza, di ribadire che l'importo oggetto della confisca non è l'equivalente del profitto conseguito con le singole e specifiche operazioni usurarie oggetto della contestazione e per le quali era intervenuta la condanna ma, per l'appunto, i beni e le attività patrimoniali o finanziarie per i quali colui che sia stato attinto dalla condanna per uno o più dei reati "spia" non sia stato in grado di fornire la prova della origine lecita; senza che, come pure si è chiarito, ciò abbia investito l'intera vita del condannato atteso che il conto titoli oggetto della confisca, costituito nel 1989, correttamente poteva essere considerato già il frutto della attività illecita e coerente con il "modello legale" esplicitato nei fatti di reato oggetto di contestazione a partire dal 2001. 3. Il ricorso va dunque respinto con la conseguente condanna del ricorrente a