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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 1968

Cassazione n. 14653/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2026 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Giudice del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento n. 26858/2019 R.G.N.R., sotto diversi profili: per l' incomprensibilità, grafica e logica, dell'istanza; per la sua genericità in ordine a questioni non documentate e, comunque, di natura processuale; per la sua tardività in quanto proposta il 9 dicembre 2025 nonostante l i 17\all'udienza del 28 aprile 2023 le parti avessero prestato il consenso alla lettura delle attività istruttorie proprio dinnanzí alla Giudice poi ricusata non costituendo dies a quo il ritrovamento, il 5 dicembre 2025, nel fascicolo di atti prodotti dalla parte civile.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la richiesta di ricusazione è stata legittimamente redatta a mano e non vi è alcun obbligo per l'istante di allegazione di atti interni al procedimento.

2.2. Violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. e vizio di motivazione attesa la completezza e specificità delle censure oggetto della ricusazione (nullità del decreto di citazione; prosecuzione del dibattimento nonostante il legittimo impedimento con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; inutilizzabilità di prove acquisite senza il consenso del ricorrente e in violazione della sua privacy, compreso il procedimento disciplinare) che non sono riducibili a rapporti personali esterni al processo.

2.3. Violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha ritenuto tardiva l'istanza tempestivamente depositata entro i tre giorni decorrenti dal 5 dicembre 2025 data in cui la parte aveva avuto piena ed effettiva conoscenza del fatto oggetto della ricusazione, cioè la produzione della parte civile di atti del procedimento disciplinare subito dal ricorrente.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità.

2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e mostrano di non confrontarsi in alcun modo, come sostenuto anche nella requisitoria del Procuratore generale, con il provvedimento impugnato. 2.1.Va premesso che l'ordinanza impugnata ha dato atto che l'istanza di ricusazione, composta da 28 pagine scritte a mano, aveva una forma difficilmente decifrabile e contenuti non intelleggibili (nebulosi, scritti in un linguaggio contorto e non corretto in italiano), cosicchè avrebbe potuto evitare di prenderne in esame il contenuto, come invece fatto, attesa la sua inidoneità originaria ad assolvere alla funzione essenziale di esteriorizzare le motivazioni poste a suo fondamento.

22.2. A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato la tardività dell'istanza che il ricorso pretende di far decorrere dal 5 dicembre 2025, data in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in visione il fascicolo processuale trovandosi un atto prodotto dalla parte civile privo di qualsiasi pertinenza rispetto al procedimento in oggetto.

3. La decisività dei menzionati argomenti preliminari rende inammissibili gli altri motivi, atteso il corretto richiamo operato dall'ordinanza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte in ordine sia all'onere di allegazione dei documenti posti a sostegno dell'istanza in capo al ricusante anche quando fondati su atti contenuti nel medesimo procedimento penale (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682), non spettando al giudice adito selezionarli ai fini della decisione, soprattutto quando resti ancora ignota la causa di ricusazione; sia all'indeterminatezza del contenuto dell'istanza allorché involga, come nella specie, profili concernenti gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento processuale (Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557).

4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 12 gennaio 2026 emessa dalla Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, proposta personalmente da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della Giudice del Tribunale di Milano, [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento n. 26858/2019 R.G.N.R., sotto diversi profili: per l' incomprensibilità, grafica e logica, dell'istanza; per la sua genericità in ordine a questioni non documentate e, comunque, di natura processuale; per la sua tardività in quanto proposta il 9 dicembre 2025 nonostante l i 17\all'udienza del 28 aprile 2023 le parti avessero prestato il consenso alla lettura delle attività istruttorie proprio dinnanzí alla Giudice poi ricusata non costituendo dies a quo il ritrovamento, il 5 dicembre 2025, nel fascicolo di atti prodotti dalla parte civile. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la richiesta di ricusazione è stata legittimamente redatta a mano e non vi è alcun obbligo per l'istante di allegazione di atti interni al procedimento. 2.2. Violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. e vizio di motivazione attesa la completezza e specificità delle censure oggetto della ricusazione (nullità del decreto di citazione; prosecuzione del dibattimento nonostante il legittimo impedimento con violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; inutilizzabilità di prove acquisite senza il consenso del ricorrente e in violazione della sua privacy, compreso il procedimento disciplinare) che non sono riducibili a rapporti personali esterni al processo. 2.3. Violazione dell'art. 38 cod. proc. pen. in quanto il provvedimento impugnato ha ritenuto tardiva l'istanza tempestivamente depositata entro i tre giorni decorrenti dal 5 dicembre 2025 data in cui la parte aveva avuto piena ed effettiva conoscenza del fatto oggetto della ricusazione, cioè la produzione della parte civile di atti del procedimento disciplinare subito dal ricorrente. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per genericità e aspecificità. 2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente e mostrano di non confrontarsi in alcun modo, come sostenuto anche nella requisitoria del Procuratore generale, con il provvedimento impugnato. 2.1.Va premesso che l'ordinanza impugnata ha dato atto che l'istanza di ricusazione, composta da 28 pagine scritte a mano, aveva una forma difficilmente decifrabile e contenuti non intelleggibili (nebulosi, scritti in un linguaggio contorto e non corretto in italiano), cosicchè avrebbe potuto evitare di prenderne in esame il contenuto, come invece fatto, attesa la sua inidoneità originaria ad assolvere alla funzione essenziale di esteriorizzare le motivazioni poste a suo fondamento. 22.2. A ciò si aggiunge che il provvedimento impugnato ha correttamente rilevato la tardività dell'istanza che il ricorso pretende di far decorrere dal 5 dicembre 2025, data in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva preso in visione il fascicolo processuale trovandosi un atto prodotto dalla parte civile privo di qualsiasi pertinenza rispetto al procedimento in oggetto. 3. La decisività dei menzionati argomenti preliminari rende inammissibili gli altri motivi, atteso il corretto richiamo operato dall'ordinanza impugnata alla giurisprudenza di questa Corte in ordine sia all'onere di allegazione dei documenti posti a sostegno dell'istanza in capo al ricusante anche quando fondati su atti contenuti nel medesimo procedimento penale (Sez. 5, n. 27977 del 15/06/2021, Costanzino, Rv. 281682), non spettando al giudice adito selezionarli ai fini della decisione, soprattutto quando resti ancora ignota la causa di ricusazione; sia all'indeterminatezza del contenuto dell'istanza allorché involga, come nella specie, profili concernenti gli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento processuale (Sez. 5, n. 11968 del 26/02/2010, Querci, Rv. 246557). 4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 44 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P. P.Q.M
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