CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 34561-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] negativo credito contributivo R.G.N. 34561/2018 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 CC avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1036/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il 24/11/2017 R.G.N. 274/2014 e R.G.N. 276/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con separati ricorsi, poi riuniti, l'odierna parte ricorrente proponeva un giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, preteso dall’INPS sulla base di due verbali di accertamento ispettivo; 2. sulla base della sentenza impugnata, la parte ricorrente chiedeva, in via preliminare, l'annullamento dei verbali per difetto degli elementi essenziali di cui all'art. 13, co. 4, lett. a) d.lgs. nr. 124 del 2004 e, nel merito, l'accertamento di insussistenza di una fattispecie di appalto illecito;in ogni caso, dichiararsi l’infondatezza delle pretese contributive e, in via di ulteriore subordine, l’esclusione, dall’oggetto della responsabilità solidale, ex art. 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003, delle sanzioni civili connesse all’omissione contributiva; 3. il Tribunale di Brescia accertava il credito dell’INPS, con esclusione solo delle sanzioni civili per gli inadempimenti successivi all'entrata in vigore del DL nr. 5 del 2012, convertito in legge nr. 35 del 2012; 4. la Corte di appello, provvedendo sul l’impug nazione della parte privata, dichiarava l’appello inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ., ratione temporis applicabile; 5. a fondamento del giudizio prognostico , os servava che: ✓ correttamente il Giudice di primo grado aveva respinto l'eccezione di nullità dei verbali oggetto di giudizio perché nel caso di specie era stata proposta da parte della ricorrente domanda di accertamento negativo dell'obbligo contributivo. In tal modo, il T ribunale era stato investito della cognizione in merito a l rapporto sottostante all'emissione dei verbali ispettivo; ✓ non vi era stata violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., perché proprio la parte ricorrente aveva chiesto al Giudice di primo grado l'accertamento di insussistenza della propria responsabilità anche sensi dell'art. 29 del D.Lgs nr. 276 del 2003, con riferimento ad entrambi gli accertamenti; ✓ la qualificazione dei rapporti contrattuali, tra la ricorrente e la ditta [OSCURATO:PERSONA], in termini di appalto e non di trasporto era corretta ed in linea con altri precedenti della medesima Corte; 6. ha propo sto ricorso per cassazione la parte in epigrafe con cinque motivi, cui ha resist ito l’INPS con controricorso; 7. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 8. con il primo motivo , è dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art.14, comma 4, lett. a) del D. Lgs. nr. 124 del 2004 e dell'art. 3 della legge nr. 241 del 1990, per essere i verbali ispettivi totalmente carenti di indicazione dei mezzi di prova raccolti durante l'ispezione e posti a fondamento delle pretese; 9. con il secondo motivo è dedotta la violazione dell'art 12 della legge nr. 212 del 2000; 10.i due motivi vanno congiuntamente esaminati, perché connessi; 11. essi sono infondati; 12. questa Corte ha chiarito che la violazione delle regole del giustoprocedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dallalegge nr.241 del 1990 , n on si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente,Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama Cass. nr. 37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante); 13.si è precisato che, allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie delprocedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente,Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804); 14.detti principi si attagliano anche all'ipotesi in cui sia stato l'Istituto previdenziale a dare impulso alprocedimento, in seguito a una verifica ispettiva ( Cass., nr. 3129 cit; Cass. nr. 31954 del 2019; nei medesimi termini,Cass. nr. 20604 del 2014); 15.quel che rileva è sempre l'accertamento del rapporto sostanziale dedotto incausa e, nella specie, posto a fondamento dell’azione di accertamento negativo del credito contributivo; 16. a tali principi si è correttamente conformato il Giudice del merito nel respingere l’eccezione di nullità dei verbali ispettivi; 17.con il terzo motivo è dedotta la violazione degli artt. 112 e 418 cod. proc . civ. in quanto la sentenza del Tribunale di Brescia avrebbe condannato parte ricorrente per motivi, titoli e importi non indicati nel verbale ispettivo; in particolare, perché oggetto di (un) accertamento ispettivo era l’asserita somministrazione illecita di manodopera (con responsabilità diretta della parte ricorrente) e non la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs nr. 276 del 2003; 18.errata sarebbe l 'ordinanza d e lla Corte di appello (in parte qua i mpugnata per vizio suo proprio, ex Cass., sez.un., nr. 1914 del 2016) nella parte in cui afferma che la ricorrente avevaintrodotto, con l’originaria domanda, la questione della responsabilità solidale. Per la ricorrente, vi è stata violazione della regola contenuta nell’art. 112 cod.proc.civ. e del contraddittorio; 19.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 20.a tacer d’altro, le censure difettano di specificità e, come prospettate, si pongono in violazione degli oneri di cui all’art. 366 cod.proc.civ.Il ricorso introduttivo della lite è riportato per meri stralci, in su fficient i a reggere i prospettati rilievi (tra le tante, v . Cass. nr. 41465 del 2021); 21.con il quarto motivo è dedotta violazione e/o falsa applicazione dell’art. 29 d.lgs. nr. 276 del 2003 nonché degli artt. 1655 e 1678 cod. civ., per avere il Tribunale proceduto allaqualificazione del rapporto tra la ricorrente e la ditta individuale in termini di appalto e non di contratti continuativi di trasporto; 22.i rilievi sono infondati; 23.le censure si limitano ad una critica generica dell’iterargomentativo e non sviluppano rilievi puntuali al percorso motivazionale e alle affermazioni di diritto in esso contenuto; 24.in ogni caso, non sono riscontrabili i denunciati errori; 25.questa Corte, nel distinguere il contratto di appaltodei servizi di tras porto e il merocontratto di trasporto, ai fini della responsabilità ex art. 29 D.Lgs. nr. 276 del 2003, ritiene ravvisa bile la fattispecie dell'appalto ogniqualvolta le parti abbiano pianificato, con una disciplina e un corrispettivo unitario e con l'allestimento di un'idonea organizzazione, l'esecuzione di una serie di trasporti, provvista dei caratteri delle prestazioni continuative, preordinate al conseguimento di un risultato complessivo rispondente alle esigenze della committenza (v. Cass., sez. lav., nr. 6449 del 2020 ; nello stesso senso,Cass., sez. III, n. 14670 del 2015 ) ; 26.la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione degli anzidetti criteri perché ha evidenziatola fissazione di un corrispettivo unitario e la predisposizione di un complesso di attività ulteriori rispetto al mero trasferimento di merci da un luogo ad un altro;in tal modo, ha valorizzato , nella sostanza, la sussistenza di una struttura organizzativa, che rappresentail tratto distintivo delcontratto d'appalto ( art. 1655 c.c. ) e segna la linea di demarcazione rispetto alla «pluralità irrelata di prestazioni ditrasporto» ( Cass. nr. 912 6 del 2023, in motiv., punto 5.3); 27.con il quinto motivo, è dedotta la violazione dell'art 2697 cod. civ. perché il Tribunale di Brescia avrebbe ritenuto sufficiente le valutazioni espresse dal personale ispettivo, non confermate né in via documentale né attraverso l'istruttoria orale; in tale modo, ponendo l'onere della prova sulla parte privata e non sull’ Inps; 28.anche le censure dell’ultimo motivo sono , nel complesso, infondate; 29.la soccombenza non è stata affermata in applicazione della regola di riparto dell’onere di prova e, tanto meno, la decisione impugnata ha errato nella individuazione della parte tenuta alla dimostrazione dei fatti; 30.la sentenza impugnata ha ritenuto accertati, in base alle risultanze istruttorie, i fatti costitutivi del credito contributivo. A tale riguardo, diversamente da quanto denunciato, ha considerato e valutato plurimi elementi di giudizio(v. pagg. 5 e ss. della sentenza impugnata, in cui si dà conto anche della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], sentito all’udienza del 23 febbraio 2015), qui non adeguatamente censurati (v., tra le tante, Cass. nr. 17313 del 2020 , con particolare rife r imento alla denuncia di violazione dell’art. 2697 cod.civ.); 31.da quanto precede, consegue il rigetto del ricorso, con le spese che vengono liquidate secondo soccombenza; 32.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater,va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 5 .000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulter