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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 novembre 2021

Cassazione n. 00244/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11 giugno 2021 della Corte di appello di Milano di conferma della condanna inflitta all'imputato, il 11 ottobre 2018, dal Tribunale di Corno alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 1.500 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (in Cabia:E il 1.3 maggio 2013).

Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge perché non sarebbe stato valutato l'impedimento dell'imputato.

Con il secondo mo:ivo si deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato; la Corte di appe io ha correttamente rigettato l'istanza di rinvio rilevando che il processo è stato celebrato senza richiedere la trattazione orale e producendo una documentazione inidonea a sostenere quanto dedotto.

Il motivo non si confronta neanche ::on la motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Oltre a dedursi un v.zio di violazione di legge non dedotto con i motivi di appello, incentrati sulla valutazione delle prove, il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione del a sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza del vizio, prospetta questioni di merrx ed in fatto relative alla valutazione della prova.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agiiDne di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nerrx delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende.

Così deciso il 26/11/2021.

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 11 giugno 2021 della Corte di appello di Milano di conferma della condanna inflitta all'imputato, il 11 ottobre 2018, dal Tribunale di Corno alla pena di mesi 4 di reclusione ed C 1.500 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 (in Cabia:E il 1.3 maggio 2013). Con il primo motivo si deduce il vizio di violazione di legge perché non sarebbe stato valutato l'impedimento dell'imputato. Con il secondo mo:ivo si deduce la violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato; la Corte di appe io ha correttamente rigettato l'istanza di rinvio rilevando che il processo è stato celebrato senza richiedere la trattazione orale e producendo una documentazione inidonea a sostenere quanto dedotto. Il motivo non si confronta neanche ::on la motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Oltre a dedursi un v.zio di violazione di legge non dedotto con i motivi di appello, incentrati sulla valutazione delle prove, il ricorso, più che confrontarsi con la motivazione del a sentenza impugnata per dimostrare l'esistenza del vizio, prospetta questioni di merrx ed in fatto relative alla valutazione della prova. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 61.6 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e -agiiDne di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nerrx delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/2021. Il C
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