Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28602/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, le informazioni di polizia acquisite, secondo cui il condannato era privo di permesso di soggiorno, svolgeva attività lavorativa fiscalmente non in regola e disponeva di alloggio solo presso un garage, attiguo all'abitazione della moglie da cui viveva separato.

2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, personalmente e per mezzo del difensore di fiducia.

Nel ricorso personale Afzaz contesta, tra l'altro, la competenza territoriale del giudice a quo.

Nel ricorso, ritualmente presentato dal difensore, si deduce vizio della motivazione.

La decisione impugnata sarebbe stata adottata su presupposti falsati, giacché l'interessato sarebbe in realtà regolarmente soggiornante e svolgerebbe, munito di partita IVA, attività imprenditoriale in campo edile, con prestazioni debitamente fatturate, comprovata da documentazione già versata agli atti del procedimento di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'atto di ricorso, personalmente sottoscritto dal condannato, è inammissibile stante l'indispensabilità, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, del patrocinio tecnico (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nuovo testo; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

2. La questione di competenza territoriale, in quel ricorso sollevata, è stata ripresa dal Procuratore generale requirente, ma le argomentazioni a suo sostegno non hanno pregio.

La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene infatti al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (da ultimo, Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398-01).

Inoltre, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza così determinata resta insensibile agli eventuali mutamenti che la posizione giuridica del condannato possa subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, confl. comp. in proc.

Travaglini, Rv. 261606-01).

Il Tribunale di sorveglianza di Milano era dunque perfettamente titolato a pronunciare.

3. L'atto di ricorso, ritualmente sottoscritto dal patrocinatore tecnico, è fondato, in quanto l'ordinanza impugnata presenta una motivazione largamente insoddisfacente.

Essa omette totalmente di vagliare la documentazione difensiva, dai contenuti almeno apparentemente antitetici rispetto ai presupposti (irregolarità del soggiorno del condannato in Italia e irregolarità della posizione lavorativa) ritenuti dirimenti ai fini della decisione; documentazione già messa a disposizione del giudice di sorveglianza e, in omaggio al principio di autosufficienza dell'odierna impugnazione, a quest'ultima allegata.

Tale omissione vizia la decisione.

Rientra nella discrezionalità del medesimo giudice di sorveglianza l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle prescrizioni sottostanti le misure alternative richieste dal condannato, e l'effettuazione della prognosi sottostante (tra le molte, Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01), ma la relativa valutazione deve essere sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (v. già Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), coerenti con l'operata ed esaustiva ricognizione degli incidenti elementi di giudizio.

4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza, che provvederà al nuovo esame delle istanze sulla base di una esauriente rappresentazione e di una coerente valutazione della situazione di vita del condannato e delle prospettive di risocializzazione esterne.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa, ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, le informazioni di polizia acquisite, secondo cui il condannato era privo di permesso di soggiorno, svolgeva attività lavorativa fiscalmente non in regola e disponeva di alloggio solo presso un garage, attiguo all'abitazione della moglie da cui viveva separato. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, personalmente e per mezzo del difensore di fiducia. Nel ricorso personale Afzaz contesta, tra l'altro, la competenza territoriale del giudice a quo. Nel ricorso, ritualmente presentato dal difensore, si deduce vizio della motivazione. La decisione impugnata sarebbe stata adottata su presupposti falsati, giacché l'interessato sarebbe in realtà regolarmente soggiornante e svolgerebbe, munito di partita IVA, attività imprenditoriale in campo edile, con prestazioni debitamente fatturate, comprovata da documentazione già versata agli atti del procedimento di sorveglianza. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'atto di ricorso, personalmente sottoscritto dal condannato, è inammissibile stante l'indispensabilità, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, del patrocinio tecnico (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., nuovo testo; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 2. La questione di competenza territoriale, in quel ricorso sollevata, è stata ripresa dal Procuratore generale requirente, ma le argomentazioni a suo sostegno non hanno pregio. La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, appartiene infatti al tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (da ultimo, Sez. 1, n. 8000 del 28/09/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398-01). Inoltre, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, la competenza così determinata resta insensibile agli eventuali mutamenti che la posizione giuridica del condannato possa subire in virtù di altri successivi provvedimenti (Sez. 1, n. 53177 del 08/10/2014, confl. comp. in proc. Travaglini, Rv. 261606-01). Il Tribunale di sorveglianza di Milano era dunque perfettamente titolato a pronunciare. 3. L'atto di ricorso, ritualmente sottoscritto dal patrocinatore tecnico, è fondato, in quanto l'ordinanza impugnata presenta una motivazione largamente insoddisfacente. Essa omette totalmente di vagliare la documentazione difensiva, dai contenuti almeno apparentemente antitetici rispetto ai presupposti (irregolarità del soggiorno del condannato in Italia e irregolarità della posizione lavorativa) ritenuti dirimenti ai fini della decisione; documentazione già messa a disposizione del giudice di sorveglianza e, in omaggio al principio di autosufficienza dell'odierna impugnazione, a quest'ultima allegata. Tale omissione vizia la decisione. Rientra nella discrezionalità del medesimo giudice di sorveglianza l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle prescrizioni sottostanti le misure alternative richieste dal condannato, e l'effettuazione della prognosi sottostante (tra le molte, Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01), ma la relativa valutazione deve essere sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (v. già Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375-01), coerenti con l'operata ed esaustiva ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 4. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata, con rinvio al medesimo Tribunale di sorveglianza, che provvederà al nuovo esame delle istanze sulla base di una esauriente rappresentazione e di una coerente valutazione della situazione di vita del condannato e delle prospettive di risocializzazione esterne. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribun
Sentenza Cassazione n. 28602/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris