CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 18419/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa in data 12/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torino in data 31/10/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alias ZAITS, in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 648 cod. pen. Considerando che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'assenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per carenza degli elementi costitutivi del reato ed erronea valutazione delle prove, è inammissibile poiché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata e, peraltro, meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente scrutinati e disattesi con il supporto di adeguati argomenti giuridici da parte della Corte territoriale, la quale - con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, che hanno saldato ed integrato la motivazione del Tribunale - ha già dato conto di come le doglianze poste a fondamento dell'atto di gravame siano da ritenersi inconferenti, palesemente smentite dalle attività d'indagine che ha documentato i rapporti del ricorrente con i correi (giudicati in separata sede), comprovanti pienamente quanto contestato all'imputato, ovverosia non di aver concorso con il concorrente nella originaria acquisizione dei mezzi di illecita provenienza, bensì di averli ricevuti successivamente o comunque di averne avuto la disponibilità al fine di usarli nella commissione di furti (e quindi per una finalità di profitto proprio); talché, il pieno coinvolgimento del prevenuto nelle attività illecite (che, a corretto parere dei giudici del gravame, avrebbe anche giustificato la contestazione della fattispecie associativa per cui lo stesso reo, sotto le generalità di [OSCURATO:PERSONA], risulta essere stato già condannato in Romania con sentenza riconosciuta anche in Italia), non hanno correttamente lasciato alcun dubbio circa la piena consapevolezza in capo al prevenuto che i mezzi impiegati per commettere i furti, di cui egli aveva la disponibilità, fossero a loro volta di illecita provenienza, così integrando perfettamente gli elementi costitutivi del reato in contestazione; osservato, peraltro, che le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione ed un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non consentita in questa sede, restando inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare solo una rivalutazione alternativa del risultato probatorio, che si risolva in un sostanziale apprezzamento di fatto (cfr. ex pluri bus Sez. 5, Sent. n. 8094 del 11/01/2007 Ud., dep. 27/02/2007, Rv. 236540 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0