CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 13160/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12501/2017 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionaria del credito della REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a mezzo della mandataria [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.211. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Sant’Elpidio a Mare , alla via Faleriense n. 5173, in persona del legale rappresentante pro tempore curatore fallimentare dott. [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA] de Luna, con ilquale elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n.9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] . - controricorrente - avversoil decreto del Tribunale di Fermo, depositato in data 13.04.2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/3/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]., nel cui credito è succeduta la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria della Rev-[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarato esecutivo dal giudice delegato in data 30 luglio 2015, deducendo: a) l’esclusione, per non aver documentato l'effettivo accredito delle somme erogate in favore della società fallita, per l'importo di euro 24.824,05; b) l'esclusione del privilegio pignoratizio sul credito complessivo pereuro 205.973,10 (di cui euro 181.149,06 ammessi in conto chirografo ed euro 24.824,05 esclusi). 2. In sede di giudizio di opposizione, la banca opponente depositava, più in particolare, la documentazione attestante l'accredito sul conto corrente della società fallita della predetta somma di euro 24.824,06, relativa ad anticipi su fatture; ribadiva inoltre la validità del privilegio, rappresentata dalla costituzione e dai successivi rinnovi, in proprio favore, diben cinque pegni di cui tre su titoli mobiliari e due su polizze assicurative, a garanzia delle linee di credito concesse negli anni alla società in bonis. 3. Il fallimento, costituitosi nel giudizio di opposizione, deduceva, invece, l’invalidità del vincolo pignoratizio poichè non costituito nelle forme previste dagli artt. 83 bis e segg. del d.lgs. n. 58/98, nonché, in ordine alle polizze assicurative, il mancato rispetto delle forme di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 213/98; eccepiva, altresì , l ’ indeterm inatezza del credito garantito, in violazione dell’art. 2787, 3 comma, cod. civ., concludendo per il rigetto del ricorso. Il Tribunale di Fermo, con il decreto qui impugnato con ricorso per cassazione, ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l fall., dispiegata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., ammettendola per il diverso e minor credito di euro 24.824,05.Il Tribunale ha ritenuto che: a) la banca opponente aveva documentato l'effettivo accredito sul conto corrente n. 2312, intestato alla società fallita presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA]Elpidio, a titolo di anticipi su fatture, della somma complessiva di euro 24.824,05, rimasta invece esclusa, in sede di verifica, dal passivo fallimentare, e ciò attraverso produzione documentale non contestata e non confutata dalla curatela opposta; b) non poteva invece essere riconosciuto e richiesto privilegio pignoratizio vantato dal creditore opponente in quanto, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà, desumibile dall'art. 2784 cod. civ., comporta la nullità , per difetto di causa, dell'atto costitutivo della prelazione in relazione al credito non ancora esistente,ma non esclude, in applicazione analogica dell'articolo 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia in favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente, posto che, in quest'ultimo caso, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte, ferma restando la validità e l'efficacia del contratto “inter partes”; che, comunque, la mera determinab ilità del rapporto comportava l’inopponibilità del pegno agli altri creditori(ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchila sufficiente indicazione del credito garantito; c) nel caso di specie, gli atti costitutivi di pegno ed i successivi rinnovi allegati dalla banca opponente, pur destinati a garantire crediti futuri - non ancora sorti al momento della stipulazione - risultavano tuttavia validi ed ammissibili, sotto il profilo causale, trovando la loro fonte nelle linee di credito concesse al cliente dal creditore pignoratizio e, dunque, in relazione ad un rapporto già esistent e , e ciò ai sensi dell'art.2852 cod. civ., applicabile in via analogica; d) il credito, nei rapporti interni tra creditore pignoratizio e debitore, risultava peraltro determinabile, nel suo preciso ammontare, in base all'esame de lla ricostruzione delle movimentazioni del conto indicato nell'atto di costituzione del pegno, in ordine al quale era destinata ad operare l'apertura del credito concessa; e) la predetta determinabilità del rapporto, tuttavia, se per un verso costituiva il presupposto per la validità e l'efficacia del credito pignoratizio nei rapporti interni tra creditore garantito e debitore, non soddisfaceva,però, il requisito della “sufficiente indicazione del credito” di cui all'art. 2787, terzo comma, cod. civ., ai fini dell’opponibilità della garanzia ai terzi (ivi compresa la curatela fallimentare); f) gli atti costitutivi dei pegni, infatti, indicavano esclusivamente il limite massimo delle garanzie concesse, ma non contemplavano alcuna indicazione del credito, peraltro non ancora sorto al momento della stipulazione, per la cui esatta determinazione si rendeva necessaria “ la ricostruzione contabile ” del rapporto di conto corrente intercorso negli anni tra le parti, sicché detta operazione non poteva essere imposta - ai fini dell'opponibilità della prelazione - ai terzi estranei a quel rapporto; g) occorreva pertanto accogliere l'eccezione sollevata dalla curatela fallimentare opposta, in ordine alla indeterminatezza del credito garantito ex art. 2787, terzo comma, cod. civ., con conseguente esclusione dal passivo fallimentare del privilegio pignoratizio, risultando d a gli atti costitutivi della prelazionela mera determinabilità, e non già la “sufficiente indicazione”, del credito futuro. 2. Il decreto, pubblicatoil13.4.2017, è stato impugnat o da [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motiv o , cui il Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha resistito con controricorso. La [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (cessionaria del credito della REV [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la societàricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2787 cod. civ. Osserva la società ricorrente che la decisione impugnata sarebbe errata già in punto di fatto, in quanto la domanda di ammissione al passivo in via privilegiata era stata proposta in relazione ai crediti derivanti dagli affidamenti concessi,tra i quali “fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o castelletto comm.le sconto/sbf effetti italia rapp. 2312”, con la conseguenza che sarebbe stata non comprensibile la richiesta ed affermata necessità della ricostruzione contabile del “rapporto di conto corrente”, e ciò anche in considerazione del fatto che il credito insinuato, benché gliaffidamenti fossero regolati in conto corrente, non era relativoal saldo del conto stesso, ma in realtà a quattro specifiche riba e a nove anticipi export insoluti, indicati nella domanda e come tali ammessi al passivo in chirografo. Osserva ancora la società ricorrente che non era dato comprendere neanche il riferimento a “crediti futuri”, al fine di giustificarne l'esclusione, dopo averne affermato l'ammissibilità sul piano generale, in quanto le linee di credito erano state già concesse al momento della sottoscrizione, quantomeno, al momento degli ultimi rinnovi della garanzia pignoratizia. Si evidenzia ancora che, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché il credito garantito possa ritenersi sufficientemente indicato, non occorre che esso venga specificato,nella scrittura costitutiva del pegno, in tutti i suoi elementi soggettivi ed oggettivi, bastando al fine predetto che la scrittura medesima contenga gli elementi idonei a consentirne la identificazione. Sarebbe dunque incorso il Tribunale - aggiunge ancora la società ricorrente - in una erronea lettura e falsa applicazione del disposto normativo di cui all'art. 2787, 3 comma,cod. civ., posto che la norma da ultimo citata richiederebbe la “sufficiente” l'indicazione del credito, nel mentre il Tribunale, dopo aver affermato apoditticamente che non risultava soddisfatto tale requisito, avrebbe tradotto, all'atto pratico, tale difetto nell'assenza di una “esatta determinazione” (che aveva ritenuto colmabile solo tramite una “ricostruzione contabile”), la quale, tuttavia, non sarebbe potuto essere imposta ai terzi, secondo il ragionamento espresso dal Tribunale. Avrebbe dunque errato il T ribunale nel ritenere, ai fini del riconoscimento della natura privilegiata del credito, la necessità, ai sensi dell'art.2787, terzo comma, cod . civ . , di una “esatta determinazione” del credito, non richiesta dalla norma medesima, e nell'aver affidato, in tesi, tale individuazione adattività che assume come inammissibili, con ciò ponendosi in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale è invece sufficiente, da un lato, la prova dell'indicazione nella scrittura costitutiva del pegno dell'ammontare del credito garantito e della sua natura, e,dall'altro lato, la prova della successiva concessione di tale linea di credito, non essendo invece richiesta, ai fini del riconoscimento del privilegio, quella della sua specifica utilizzazione (prova che rileva, invece , ai fini delle insinuazioni del credito in sé e che, nella fattispecie in esame , risultava pacificamente acquisita, essendo stato comunque ammesso il credito in via chirografaria). Si evidenzia sempre da parte della banca ricorrente che, nel caso in esame, risultavano sia l'ammontare del credito garantito (euro 500.000, poi divenuti euro 1.000.000) e la natura dello stesso (“Fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o Castelletto commerciale sconto/sbf rapp. 2312”), sia l’avvenuta concessione di tale linea di credito (lettera contratto del 22/11/2014), dovendosi così ritenere tali indicazioni sufficienti, perché l'elemento “interno” di collegamento al dato “esterno” risiedeva,infatti, nella menzione della concessione della linea di affidamento per la quale era costituito il pegno e perché il dato “esterno” era immediatamente verificabile ed era costituitodal contratto di affidamento, e non già dalla “ricostruzione contabile”,indebitamente pretesa dal T ribunale ed invecenon richiesta dalla norma dettata dall'articolo 2787 cod. civ. 2. Il motivo è fondato. 2.1 Le questioni prospettate nel motivo di ricorso qui in scrutinio involgono, in realtà, l’esame di due profili rilevanti e concorrenti per la verifica, in astratto, dei presupposti di ammissibilità del credito pignoratizio al passivo fallimentare, e cioè, da un lato, il profilo della validità dell’atto di costituzione del pegno su crediti, in relazione ai principi di accessorietà di cui all’art. 2784 cod. civ. e di valida costituzione del vincolo in relazione alla determinabilità del credito “futuro” garantito dal pegno (con ciò anche dovendosi richiamare, in via analogica il disposto normativo di cui all’art. 2752 cod. civ.) e, dall’altro, quello dell’opponibilità agli altri creditori terzi (e quindi anche al curatore fallimentare) del vincolo pignoratizio, con particolare riferimento ai requisiti di cui all’art. 2787, 3 comma, cod. civ. 2.2 Sotto il primo profilo, non può essere dimenticato che la giurisprudenza di questa Corte ha già affermato, nella materia in esame, che, in tema di pegno a garanzia di crediti, il principio di accessorietà desumibile dall'art.2784 cod. civ. comporta la nullità per difetto di causa dell'atto costitutivo della prelazione stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ma non esclude, in applicazione analogica dell'art. 2852 cod. civ., l'ammissibilità della costituzione della garanzia a favore di crediti condizionali o che possano eventualmente sorgere in dipendenza di un rapporto già esistente; in quest'ultimo caso, peraltro, è necessaria, ai fini della validità del contratto, la determinazione o la determinabilità del credito, la quale postula l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto, ma anche della sua fonte; ferma restando la validità e l'efficacia del contratto "inter partes", comunque, la mera “determinabilità”del rapporto comporta l'inopponibilità del pegno agli altri creditori (ivi compreso il curatore, in caso di fallimento del soggetto che abbia costituito la garanzia), qualora, dovendo trovare applicazione l'art. 2787, terzo comma, cod. civ., manchi la sufficiente indicazione del credito garantito (Sez. 1, Sentenza n. 7214 del 25/03/2009 ; Cass. n . 20699 del 2007; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24790del 05/12/2016). Nel primo arresto giurisprudenziale sopra ricordato (cui si sono successivamente adeguate anche le ulteriori pronunce di questa Corte) è stato,dunque, statuito che l'art. 278 7 c.c., comma 3, per ciò che attiene ai requisiti della sufficiente indicazione del credito e della cosa, svolge una funzione diversa dalla norma di cui all'art. 1346 c.c., attenendo questa alla stessa validità della costituzione del pegno, nel mentre la prima disposizione è posta a tutela della par condicio e la sanzione per la sua inosservanza è quella dell’inopponibilità della prelazione, ferma restando l'efficacia inter partesdel contratto. Dall'applicazione del principio di accessorietà del pegno, desumibile dall'art. 2784 c.c., discende, dunque,che verrebbe meno la causa di garanzia qualora il contratto fosse stipulato in relazione ad un credito non ancora esistente, ferma restando l'applicabilità in via analogica della norma, dettata per l'ipoteca, secondo cui è ammissibile la costituzione della prelazione pignoratizia per un credito condizionale ovvero non ancora sorto ma che possa "eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente" (art. 2852 c.c.). In tale ultima ipotesi, peraltro, è necessaria la determinazione del credito o la sua determinabilità ai fini della validità del contratto(art. 1346 c.c.). In ogni caso la mera determinabilità del rapporto, se impedisce di ritenere invalido il contratto,non consente la sua opponibilità agli altri creditori (e al curatore del fallimento del debitore) e, quindi, il sorgere della prelazione, qualora manchi la sufficiente indicazione del credito garantito ex art. 2787 c.c., comma 3 (principi tutti affermati da Cass. n. 7214/2009, cit. supra). 2.3 In ordine al profilo della valida costituzione della garanzia (e non già per il succedaneo profilo –che risulta qui propriamente in discussione nel motivo di ricorso in esame –dell’opponibilità ai terzi della prelazione), possono anche essere richiamati i principi affermati in tema di validità della costituzione della ipoteca- alla cui normativa è stato fatto espresso rinvio da questa Corte, per vincolo di analogia, nell’arresto più volte sopra ricordato (Cass. n. 7214/2009) -, per l o scrutinio, cioè, profilo della validità della costituzione del vincolo pignoratizio,nell’ipotesi di pegno posto a garanzia di un credito condizionale ovvero eventuale, relativo però ad un rapporto negoziale già in essere. Sono, dunque,richiamabili per analogia i principi affermati dalla giurisprudenza, in relazione al sopra ricordato rinvio all’art. 2852 cod. civ. 2.4 Sul punto giova infatti ricordare che è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che, “al fine di soddisfare il requisito di specialità in riferimento al credito garantito, il titolo costitutivo dell'ipoteca deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei soggetti, della fonte e della prestazione che individuano il credito, così da fissare la sua originaria determinatezza, presupposto fondamentale della fattispecie ipotecaria, con la conseguenza che deve escludersi la possibilità di una ipoteca per crediti futuri, determinata unicamente in relazione ai soggetti del rapporto, ed ammettersi invece, a norma dell'art. 2852 cod. civ., la costituzione di ipoteca per crediti eventuali che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente”(cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 19977 del 21/06/2022 Sez. 3, Sentenza n. 18325del 27/08/2014). 2.5 Occorre,pertanto, ritenere che, anche in tema di costit u zione del vin colo pignoratizio, la validità dello stesso debba essere riconosciuta in relazione a crediti “eventuali” che possano nascere in dipendenza di un rapporto già esistente, dovendo però in tali casi il titolo indicare gli estremi idonei ad individuare il rapporto già esistente, e ciò, dunque, anche per un credito condizionale ovvero non ancora sorto,ma che possa "eventualmente nascere in dipendenza di un rapporto già esistente" (art. 2852 c.c.). In tale ultima ipotesi, peraltro, è necessaria la determinazione del credito o la sua determinabilità ai fini della validità del contratto (art. 1346 c.c.), determinabilità che richiede l'individuazione non solo dei soggetti del rapporto ma anche della fonte di esso. Con la conseguenza che dovrebbe negarsi validità della costituzione della garanzia pignoratizia in relazione a crediti futuri, di cui non sia ancora sorto il sottostante rapporto negoziale, e per i quali non sarebbero determinabili né i soggetti del rapporto, né la fonte dello stesso. 2.6 Ciò posto in termini generali e ricostruttivi, occorre evidenziare che il Tribunale ha fondato la ragione del rigetto della richiesta ammissione in privilegio del credito (ammesso, invece, in via chirografaria), non già per la invalidità dell’atto costitutivo del pegno, ai sensi degli artt. 2784 e 2786 cod. civ., quanto piuttosto per l’eccepita e poi rilevata non opponibilità del vincolo pignoratizio ai terzi (compreso il curatore fallimentare), secondo quanto disposto dall’art. 2787, terzo comma, cod. civ. Ed invero, i giudici del merito hanno rilevato che gli atti costitutivi di pegno edi successivi rinnovi, allegati dalla banca opponente, pur destinati a garantire “crediti futuri”- non ancora sorti al momento della stipulazione -risultavano tuttavia validi ed ammissibili, sotto il profilo causale, trovando la loro fonte nelle linee di credito concesse al cliente dal creditore pignoratizio e, dunque, in relazione ad rapporto già esistente, e ciò proprio ai sensi del già sopra richiamato art. 2852 cod. civ., applicabile in via analogica, con la conseguenza che il credito, nei rapporti interni tra creditore pignoratizio e debitore, risultava peraltro determinabile, nel suo preciso ammontare, in base all'esame della “ ricostruzione delle movimentazioni” del conto indicato nell'atto di costituzione del pegno, in ordine al quale era destinata ad operare, per altro,la concessa apertura del credito. 2.7 Il Tribunale ha tuttavia evidenziato che la predetta “determinabilità del rapporto”, se per un verso costituiva il presupposto per la validità e l'efficacia del credito pignoratizio nei “rapporti interni”tra creditore garantito e debitore, non soddisfaceva, però, il requisito della “sufficiente indicazione del credito” di cui all'art. 2787, terzo comma, cod. civ., ai fini dell’opponibilità della prelazione ai terzi , indicando gli atti costitutivi dei pegni, infatti, esclusivamente il limite massimo delle garanzie concesse, ma non contemplandonessuna indicazione del credito, peraltro non ancora sorto al momento della stipulazione, e per la cui esatta determinazione si sarebbe pertanto resa necessaria “la ricostruzione contabile” del rapporto di conto corrente. 2.8 Ebbene, tale affermazione viene contrastata dalla banca ricorrente già in punto di fatto, in quanto si afferma, nel motivo di ricorso qui in esame, che la domanda di ammissione al passivo in via privilegiata era stata proposta in relazione ai crediti derivanti dagli affidamenti concessi, tra i quali “ fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o castelletto comm.le sconnto/sbf effetti italia rapp. 2312”, con la conseguenza che sarebbe stata non comprensibile la richiesta ed affermata necessità della “ricostruzione contabile”del “rapporto di conto corrente”, e ciò anche in considerazione del fatto cheil credito insinuato, benché gli affidamenti fossero regolati in conto corrente, non era relativo al saldo del conto stesso, ma corrispondeva, in realtà,a quattro specifiche riba e a nove anticipi export insoluti, indicati nella domanda e come tali ammessi al passivo in chirografo. 2.9 L’obiezione coglie nel segno. 2.9.1 Sul punto giova richiamare un risalente, ma ancora condivisibile, arresto di questa Corte di legittimità (v. Sez. 1, Sentenza n. 20699 del 02/10/2007), secondo il quale, agli effetti dell'art. 2787 cod. civ., la “sufficiente indicazione” del credito garantito, può essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa (nel caso di specie, questa Corte di legittimità avevaritenuto - in un caso analogo a quello oggi in esame - che la scrittura costitutiva di pegno recasse l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura e che la banca avesse concesso un'apertura di credito in conto corrente sino alla concorrenza della somma indicata nell'atto costitutivo di pegno ed ha, dunque, cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la nullità del pegno per indeterminatezza del credito garantito) (nello stesso senso, anche Cass. n. 7794 del 1991; n. 5561 del 2004; n. 1532 del 2006). 2.9.2 Occorre, infatti, ricordare che l'art. 2787 c.c., comma 3, stabilisce che, quando il credito eccede un certo importo, la prelazione pignoratizia possa essere opposta ai terzi solo se la scrittura sia di data certa e contenga sufficienti indicazioni del credito, oltre che della cosa data in pegno. Tale indicazione, come più volte ritenuto da questa Corte (Cass.26.1.2006, n. 1532; Cass. 19.3.2004, n. 5561; 12.7.1991, n. 7794), può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito garantito, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa. Resta invece inopponibile la prelazione se, per la genericità delle espressioni usate, il credito garantito possa essere individuato solo con l'ausilio di ulteriori elementi esterni, ancor più se non preesistenti o almeno coevi alla formazione della scrittura, la cui insorgenza si verifichi solo dopo la convenzione, tanto più se lontano da essa, e comporti che il pegno era stato costituito in previsione di indeterminate ed eventuali operazioni creditizie, e mancò dunque dei caratteri di accessorietà ed inerenza, venuti ad esistenza solo ex post. 2.9.3 Nel caso di specie, la società ricorrente ha allegato nel presente giudizio, con deduzione sul punto autosufficiente, che, già nel giudizio di merito, risultavanochiari, nell’atto costitutivo del pegno e nei successivi rinnovi, sia l'ammontare del credito garantito (euro 500.000, poi divenuti euro 1.000.000) e la natura dello stesso (“Fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o Castelletto commerciale sconto/sbf “rapp. 2312”), sia l’avvenuta concessione di tale linea di credito (lettera contratto del 22/11/2014), dovendosi così ritenere tali indicazioni- per quanto affermato dalla giurisprudenza sopra ricordata - sufficienti, proprio perché l'elemento “interno” di collegamento al dato “esterno” risiedeva nella menzione della concessione della linea di affidamento per la quale era costituito il pegno e perché il dato “esterno” era immediatamente verificabile ed era costituito dal contratto di affidamento, e non già dalla “ricostruzione contabile”, indebitamente pretesa dal Tribunale ed invece non richiesta dalla norma dettata dell'articolo 2787 cod. civ. 2.9.4 La diversa statuizione contenuta nel decreto impugnato si pone pertanto in contrasto con i principi affermati la giurisprudenza espressa da questa Corte, secondo la quale, per quanto già sopra osservato, la sufficiente indicazione del credito garantito, richiesta dall'art. 2787 c.c. può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa.Occorre, cioè, che l'indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignoratizio, se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita, nel nostro ordinamento , solo la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato(così, sempre Cass. v. Sez. 1, Sentenza n. 20699 del 02/10/2007, cit. supra). Ma la specificitàdell'indicazione sussiste quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti. Nel caso di specie, la scrittura costitutiva di pegno recava - si ripete - l'indicazione dell'ammontare del credito garantito e della sua natura, concessione di credito in conto corrente(“Fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o Castelletto commerciale sconto/sbf “rapp. 2312”), elementi quest’ultimi sufficienti a scongiurare il rischio sopra prospettato. Si impone pertanto la cassazione del decreto impugnato con rinvio