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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 novembre 1960

Cassazione n. 02565/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'08/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari l'8 luglio 2025 ha disposto, quale giudice della esecuzione, il dissequestro e la restituzione dell'area dell'edificio di Piazza XX settembre, n. 4 ,in Putignano.

2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto.

Dagli atti risulta che l'ordinanza impugnata è stata depositata il 14 luglio del 2025 e comunicata alle parti il 15 e il 17 luglio 2025.

Il ricorso è stato proposto il 14 settembre 2025 e, dunque, pur volendo considerare la sospensione per il periodo feriale del termine di quindici giorni per impugnare, il ricorso è stato tardivamente proposto.3.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Bari 1'08/07/2025 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari l'8 luglio 2025 ha disposto, quale giudice della esecuzione, il dissequestro e la restituzione dell'area dell'edificio di Piazza XX settembre, n. 4 ,in Putignano. 2. Il ricorso è inammissibile perchè tardivamente proposto. Dagli atti risulta che l'ordinanza impugnata è stata depositata il 14 luglio del 2025 e comunicata alle parti il 15 e il 17 luglio 2025. Il ricorso è stato proposto il 14 settembre 2025 e, dunque, pur volendo considerare la sospensione per il periodo feriale del termine di quindici giorni per impugnare, il ricorso è stato tardivamente proposto.3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 02565/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris