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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 1987

Cassazione n. 30657/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30SE ANTONIO - C.U.I. 022PB7I nato il 05/11/1987 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, in 44/3s data 12:7n3/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen.

Propone ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del l'atto nel reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, numero 4) cod. pen..

Il motivo è inammissibile.

Le doglianze difensive, manifestamente infondate, reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale.

In particolare, i cliudici del merito hanno ampiamente motivato circa la mancata riqualificazione dei fatti così c:ome contestati e provati nel delitto di furto, in ragione della coazione fisica esercitata dall'imputato per darsi alla fuga, desumibile dal narrato della persona offesa, nonché sottolineando come la descrizione dei fatti presenti nella denuncia e nelle successive s.i.t. (ove la p.o. affermava di "essere stato strattonato" e di "aver ricevuto una manata") non sia stata smentita, ré risulti inconciliabile con le dichiarazioni successive al risarcimento, in ragione della peculiarità del concetto di violenza giuridicamente rilevante, che è differente dal senso comune del termine.

In tal modo, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (v.

Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 e n. 10599 del 27/09/1985, Claramella, Rv. 171042), per il quale la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 c.p., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, ma anche a vincere l'azione tendente ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità: la violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, nel divincolarsi, in una vis corporís corpori data (ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali) o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Maria Dai7 Bor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 30SE ANTONIO - C.U.I. 022PB7I nato il 05/11/1987 avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza in data 24/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Genova, in 44/3s data 12:7n3/2021, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Propone ricorso l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge in relazione alla mancata derubricazione del l'atto nel reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, numero 4) cod. pen.. Il motivo è inammissibile. Le doglianze difensive, manifestamente infondate, reiterano rilievi compiutamente e correttamente scrutinati dalla Corte territoriale. In particolare, i cliudici del merito hanno ampiamente motivato circa la mancata riqualificazione dei fatti così c:ome contestati e provati nel delitto di furto, in ragione della coazione fisica esercitata dall'imputato per darsi alla fuga, desumibile dal narrato della persona offesa, nonché sottolineando come la descrizione dei fatti presenti nella denuncia e nelle successive s.i.t. (ove la p.o. affermava di "essere stato strattonato" e di "aver ricevuto una manata") non sia stata smentita, ré risulti inconciliabile con le dichiarazioni successive al risarcimento, in ragione della peculiarità del concetto di violenza giuridicamente rilevante, che è differente dal senso comune del termine. In tal modo, la Corte territoriale si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte (v. Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307 e n. 10599 del 27/09/1985, Claramella, Rv. 171042), per il quale la violenza richiesta per integrare il delitto di rapina impropria, di cui al secondo comma dell'art. 628 c.p., consiste nella esplicazione di una energia fisica, anche minima, posta in essere dall'agente contro il soggetto passivo, idonea a produrre coazione fisica, ma anche a vincere l'azione tendente ad impedire che il ladro si dia alla fuga, assicurandosi l'impunità: la violenza può consistere in una semplice spinta, in uno strattone, nel divincolarsi, in una vis corporís corpori data (ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente e senza l'aiuto di strumenti materiali) o in una energia esercitata con qualsiasi utensile adatto allo scopo. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa Maria Dai7 Bor
Sentenza Cassazione n. 30657/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris