CassazionedecretoSezione 5Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23740/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA] SICILIADott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A d. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore R.G. N. 6207/2024Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6207/2024 R.G., proposto“Consorzio di Bonifica 6 Enna”, con sede in Enna, in personadel [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, nominato in virtùdi decreto reso dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura, delloSviluppo Rurale e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliail 9 gennaio 2023, n. 4/GAB., autorizzato ad instaurare ilpresente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalmedesimo [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2023, n. 48,rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio inRagusa, ove elettivamente domiciliato (indirizzo pec pernotifiche e comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo delpresente procedimento;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]ssennato Alessandro, rappresentato e difeso dall’Avv.elettivamente domiciliato (indirizzo pec per notifiche eNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026comunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nelpresente procedimento;CONTRORICORRENTEavverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia il 4 agosto 2023, n. 6637/7/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata dell’8 luglio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Il “Consorzio di Bonifica 6 Enna” ha proposto ricorso per lacassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Sicilia il 4 agosto 2023, n.6637/7/2023, che, in controversia su impugnazione dell’avvisodi pagamento n. 120180000742630 nei confronti di AlessandroAssennato per l’importo di € 1.767,90 , a titolo di “Tributo 0648– [OSCURATO:PERSONA]” per l’anno 2018, ha dichiaratol’inammissibilità dell’appello proposto dal “Consorzio di Bonifica6 Enna” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diEnna il 7 luglio 2021, n. 884/2/2021, senza alcuna statuizionesulle spese giudiziali per la contumacia dell’appellato.2. Il giudice di appello ha pronunciato l’absolutio ab instantiasulla decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorsooriginario del contribuente - sulla conclusione che «a proporreappello, per difendere la legittimità di un proprioprovvedimento, è un soggetto – il Consorzio 6 Enna – che inrealtà non esiste più, in quanto abolito dalla legge».3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, ove sieccepisce l’inammissibilità del ricorso per cassazione, notificatoa mezzo pec, per difetto di valida e tempestiva procuraspeciale. A suo dire, dall’esame della relata di notifica allegataNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026al messaggio di pec, con il quale, il 29 dicembre 2023, è statonotificato il ricorso per cassazione introduttivo del presentegiudizio di legittimità non emerge alcuna attestazione diconformità all’originale cartaceo (detenuto dal difensore) dellaprocura speciale alla lite spesa.Inoltre, secondo il controricorrente, il ricorso per cassazione èinammissibile per difetto di legitimatio ad causam, essendo«stato proposto da un soggetto – il Consorzio di Bonifica 6 diEnna – non più esistente in quanto soppresso dall’art. 13 dellaLegge 28 gennaio 2014 n. 5 della Regione Siciliana che lo haaccorpato al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]».4. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa (conl’annessa produzione di nota spese).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, si deve disattendere l’eccezione diinammissibilità del ricorso per cassazione, che ilcontroricorrente ha sollevato in relazione all’attestazione diconformità della procura speciale all’originale cartaceo.1.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in casodi notifica di un atto giudiziario a mezzo pec,la procura rilasciata su supporto analogico dalla parte aldifensore, ai sensi dell'art. 16-undecies del d.l. 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 212, deve essere da questi sottoscritta confirma autografa e, successivamente, trasformata in copiainformatica di documento analogico, la cui conformitàall'originale deve essere attestata dal difensore nella relatadi notifica (in termini: Cass., Sez. 1^, 2 marzo 2023, n. 6318).1.2 Nella specie, il difensore ha espressamente attestato chedalla procura speciale in formato analogico su foglio separato«è stata estratta copia informatica, sottoscritta ancheNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026digitalmente, in conformità a quanto previsto dall’art. 18 n. 5del D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M. 48/2013»,(secondo cui: «La procura alle liti si considera apposta in calceall’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documentoinformatico separato allegato al messaggio di posta elettronicacertificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizionedi cui al periodo precedente si applica anche quando la procuraalle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copiainformatica, anche per immagine»). E tanto è sufficiente perescludere l’irritualità dell’attestazione di conformità da partedel difensore.1.3 Peraltro, nella vicenda in disamina, non è stata posta indiscussione la conformità della procura allegata al ricorsonotificato tramite pec all’originale copia cartacea, non essendostato eccepito nulla sul punto dal controricorrente, limitatosi,invece, solo a rilevare l’assenza dell’asseverazione diconformità della copia informatica della procura al suo originaleanalogico. In tali termini ed in applicazione del suindicatoprincipio di strumentalità delle forme, l’assenza di ognidisconoscimento circa la conformità della copia semplicedepositata dal ricorrente, esclude la radicale sanzionedell’improcedibilità del ricorso, ricorrendo solo una merairregolarità per essere venuta meno, per effetto di dettaomissione, a mente dell’art. 196-novies disp. att. cod. proc.civ., solo la legale equivalenza dell’atto al suo originale,legittimando con essa la facoltà della controparte didisconoscerlo, con la conseguenza che, in assenza di talecontestazione, la predetta irritualità non sortisce effettipregiudizievoli per l’istante (si vedano, in motivazione: Cass.,Sez. Trib., 15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).Numero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026Soluzione questa che si pone in linea con la giurisprudenzadella Corte Europea dei diritti dell’uomo, nella parte contenenteun richiamo specifico ad un arresto delle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. Un., 25 marzo 2019, n. 8312), con cui, remelius perpensa, era stato chiarito che il mancato depositodell’attestazione di conformità delle copie cartacee agli originaliinformatici entro il termine fissato dall’art. 369 cod. proc. civ.non doveva comportare l’improcedibilità del ricorso qualora lacontroparte non avesse affermato la difformità delle copiecartacee dagli originali o qualora il ricorrente avesse depositatol’attestazione mancante in un momento qualsiasi precedenteallo svolgimento dell’udienza della causa (CEDU, Sez. 1^, 23maggio 2024, causa Patricolo ed altri vs. Italia – ric. nn.37943/2017 ed altri 2).1.4 Va, invece, rinviata allo scrutinio del quarto motivo ladelibazione dell’eccezione di inammissibilità che ilcontroricorrente ha sollevato in relazione all’antecedenzadell’estinzione ex lege del ricorrente rispetto alla proposizionedel ricorso per cassazione.2. Ciò posto, il ricorso è affidato a cinque motivi.3. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 56del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4), cod. proc. civ., «per essersi pronunciata[la Corte di giustizia tributaria di secondo grado] su un motivo(1° motivo del ricorso di primo grado, con cui il contribuenteha fatto valere la violazione dell’art. 13 l.r. n. 5/2014, perché“il Consorzio di Bonifica 6 di Enna non esiste più in quantoaccorpato, assieme ai consorzi di Caltagirone, Ragusa, Catania,Siracusa, Messina al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]”)che non è stato riproposto dal contribuente appellato, rimastoNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026contumace giacché non costituito nel giudizio d’appello (cosìcome riferito nella stessa sentenza in questa sedeimpugnata)».3.1 Il predetto motivo è infondato.3.2 Secondo la sentenza impugnata, «si ha la singolaresituazione che, a proporre appello, per difendere la legittimitàdi un proprio provvedimento, è un soggetto il Consorzio 6 Enna– che in realtà non esiste più, in quanto abolito dalla legge. Epoiché tale questione attiene alla c.d. "legitimatio ad causam"– in questo caso attiva, la quale, come è noto, consiste nellatitolarità del potere di promuovere un giudizio in ordine alrapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dellaparte – è sempre “rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado delprocesso” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. I, 27/03/2017 n.7776)».Il che esclude che vi sia stata una pronuncia ultra petita daparte del giudice del gravame, che ha affrontato la questioned’ufficio in relazione alla legitimatio ad causam.3.3 Difatti, nulla osta a che anche il giudice di legittimità possariesaminare d’ufficio la questione pregiudiziale, sulpresupposto che la censura implichi una sollecitazioneall’esercizio dei poteri ufficiosi, addivenendo ad unaconclusione difforme rispetto a quella del giudice di merito,non potendosi formare il giudicato interno o implicito sullequestioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado delprocedimento, in base al principio recentemente enunciatodalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 29 agosto2025, n. 24172 – nello stesso senso, da ultime: Cass., Sez.1^, 6 luglio 2026, n. 22808; Cass., Sez. Trib., 10 luglio 2026,n. 23007; Cass., Sez. Trib., Cass., Sez. Trib., 15 luglio 2026,nn. 23284 e 23289), secondo cui, qualora il giudice di primoNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo dipronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabiled’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dalloscopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sottesoalla norma processuale che stabilisce un requisito formale,prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento diuna determinata attività), la parte che abbia interesse a farvalere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina laformazione del giudicato interno sulla questione processuale inapplicazione del principio di conversione del vizio in motivo digravame ex art. 161, primo comma, cod. proc. civ., rimanendoprecluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte dicassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizioex officio; a tale regola si sottraggono, così da consentire algiudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievoofficioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressaprevisione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi aquestioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbein una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudiceabbia esternato la propria decisione come fondata su unaragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisioneimplicita sulla questione processuale implicata.Ed è pacifico che la legitimatio ad causam, attiva e passiva,consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovereo subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedottoin causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei afondare il diritto azionato, secondo la prospettazionedell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapportodedotto in causa, con conseguente dovere del giudice diverificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimentoNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026(tra le tante: Cass., Sez. 3^, 30 maggio 2008, n. 14468; Cass.,Sez. 2^, 10 maggio 2010, n. 11284; Cass., Sez. 2^, 27 giugno2011, n. 14177; Cass., Sez. 6^-Lav., 31 marzo 2017, n. 8481;Cass., Sez. 3^, 9 febbraio 2021, n. 3136;Cass., Sez. 2^, 17ottobre 2023, n. 28793; Cass., Sez. Trib., 17 aprile 2024, n.10344; Cass., Sez. 1^, 18 giugno 2026, n. 20579).4. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appelloche l’avviso di pagamento fosse suscettibile di autonomaimpugnazione, laddove «col proposto ricorso il contribuente haprincipalmente contestato la legittimità formale dell’atto,punto di “inesistenza dell’avviso di pagamento perché adottatoda un soggetto inesistente ” (motivo trattato ed accolto dallacorte di secondo grado) che quelli relativi al difetto dimotivazione e di sottoscrizione»; per cui, «non riguardando lecontestazioni mosse da parte del contribuent(e) aspettisostanziali (del)l’obbligazione tributaria, le stesse nonavrebbero potuto costituire oggetto di trattazione e men chemeno d’accoglimento da parte delle Corti di merito», essendo«meritevole d’annullamento la sentenza impugnata, concorrelativa dichiarazione d’inammissibilità del motivo n. 1 delricorso di primo grado, e riproposto in via devolutiva dalcontribuente appellato nel grado d’appello».4.1 Il predetto motivo è infondato.4.2 La stessa difesa del consorzio ha richiamato la costantegiurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'elencazione degli1992, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principiNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) edi buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti,comunque, a conoscenza del contribuente una specificapretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragionifattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario,senza necessità che si manifesti in forma autoritativa (tra letante, da ultime: Cass., Sez. Trib., 16 febbraio 2025, n. 3914;Cass. Sez. Trib., 23 aprile 2025, n. 10667; Cass., Sez. Trib.,15 luglio 2026, nn. 23312 e 23315).4.3 La tesi del ricorrente si fonda sul rilievo secondo il qualel’avviso di pagamento in oggetto avrebbe potuto essereimpugnato solo per contestare aspetti sostanzialidell’obbligazione tributaria, per cui le ragioni poste afondamento della decisione impugnata, attinente alla giuridicainesistenza dell’ente che ha emesso l’atto, non poteva esserecondurre all’accoglimento del ricorso, postulando semmail’inammissibilità del motivo.4.4 Epperò, tale ordine di idee non ha fondamento, in quantoipotizza una limitazione del mezzo di tutela che non sussiste,ben potendo il contribuente, destinatario di un atto, nonricompreso nell’elenco degli atti tipicamente impugnabili di cuiall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma che,comunque, manifesti una pretesa tributaria, esercitare, informa anticipata, il suo diritto di difesa al fine di contrastarlaper tutte le ragioni ad essa inerenti, sia di carattere formale,che sostanziale. Il riferimento alla tutela giurisdizionale al finedi controllare la «legittimità sostanziale della pretesaimpositiva», estrapolato dal ricorrente dal passaggiomotivazionale di talune pronunce di questa Corte (vedasi, tratutte: Cass., Sez. Trib., 7 giugno 2023, n. 16118 – nello stessoNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026senso: Cass., Sez. Trib., 6 dicembre 2024, n. 31393; Cass.,Sez. Trib., 19 marzo 2026, n. 6611; Cass., Sez. Trib., 15 luglio2026, nn. 23290, 23312 e 23315), non pone un limite alleragioni difensive, facoltizzando piuttosto il più ampio eserciziodifensivo, volto far valere cioè vizi sostanziali e/o di merito e/o(perché no) anche (solo) formali dell’atto, la cui esclusione,non altrimenti giustificata, risulterebbe, invece, del tuttoirragionevole.Tant’è che la giurisprudenza della Corte ammettel’impugnazione contro l’avviso di pagamento anche per il suodifetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. Trib., 16febbraio 2025, n. 3914), ipotesi questa che emblematicamenteintegra un vizio di natura formale. L’istante ha ricordato chel’impugnazione aveva riguardato (ed è stata poi accolta per) ladedotta illegittimità dell’avviso di pagamento in quantoadottato da un soggetto inesistente, senza cioè potereimpositivo, con il che, quindi, era stata eccepita la sussistenzadi un vizio tombale della legittimità dell’atto, certamenteproponibile contro l’avviso impugnato.5. Con il terzo motivo (erroneamente indicato in ricorso comesecondo motivo), si denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 2697 cod.civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc.civ., giacché «è del tutto mancato da parte della Corte diGiustizia di secondo grado, prima, e della CommissioneTributaria Provinciale, dopo, il necessario preliminare sindacatocirca la presenza della prova agli atti della tempestivaproposizione del ricorso [introduttivo]; il che si risolve in unainnegabile violazione degli artt. 21 d.lgs. 546/1992 e 2697 cod.civ. giacché la Corte tributaria ha, di fatto, esonerato la partecontribuente di detto onere».Numero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/20265.1 Il predetto motivo è inammissibile.5.2 Difatti, il mezzo lamenta una pretesa lacuna nell’attività delgiudice circa la verifica della regolarità processualedell’impugnazione sotto il profilo della sua tempestività, cosìveicolando la censura sul puro versante accademico, senzadedurre la sussistenza di alcun vizio, meno che mai quello dellatardività dell’impugnazione. Trascurando di considerare, poi,che la verifica è stata verosimilmente operata, senza darnetutto fuori centro si presenta la contestata violazione dell’art.21 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non essendo nemmenorappresentato che l’impugnazione sia stata proposta dopo ildecorso di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo.6. Con il quarto motivo (erroneamente indicato in ricorso cometerzo motivo), si denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, e19, commi 12 e 13, del regolamento di organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] (adottato condeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 16ottobre 2017, n. 2, secondo lo schema-tipo approvato condecreto reso dal Presidente della Regione Sicilia il 13 settembre2017, n. 468), 24, 97, secondo comma e terzo comma, Cost.,111 Cost, 100 cod. proc. civ., 323 cod. proc. civ., 49, 50 e 52del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere statoerroneamente ritenuto dal giudice di appello che, «a seguitodell’emanazione dell’art. 13 L.R. n. 5/2014, il Consorzio diBonifica 6 di Enna “non esiste più”».6.1 Il predetto motivo è fondato, dovendo respingersil’eccezione di inammissibilità per difetto di legitimatio adcausam.Numero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/20266.2 Richiamando la motivazione di due recenti arresti di questaCorte (segnatamente: Cass., Sez. Trib., 19 marzo 2026, nn.6610 e 6611), si può ribadire che la predetta disposizioneregionale «[…] non ha stabilito l’estinzione dei Consorzi dibonifica territoriale, bensì, al fine […] precipuo di soddisfare lenuove esigenze della moderna imprenditoria agricola siciliana(creando opportune economie di scale ed interventiimprontanti all’efficienza ed efficacia), ha solamente istituitodue nuovi macro Consorzi di Bonifica (Consorzio di BonificaSicilia Orientale e [OSCURATO:PERSONA]) unificando – sul pianodegli ambiti territoriali di operatività - i comprensori dei giàesistenti Consorzi territoriali» (vedasi alle pagine 3 e 30 delricorso). Ciò si desumerebbe dal fatto che non è stata previstal’apposita procedura di liquidazione di detti consorzi di bonificaterritoriali, essendo stati conferiti ai medesimi «[…] una nuovaconnotazione e missione, nell’ambito del complessivo impiantodelineato dalla legge di riforma», così creando«un’articolazione in uffici (centrali e periferici) fra il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA] ed i singoli consorzi di Bonificaterritoriali accorpati (fra cui anche quello di Enna, n. 6)»(vedasi alle pagine 3, 31 e 38 del ricorso).6.3 Giova ricapitolare il quadro normativo ed amministrativo diriferimento.L’art. 13 della legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5(rubricato «Norme in materia di consorzi di bonifica emeccanizzazione agricola»), ha stabilito – per quanto orainteressa - che: «1. Al fine di adeguare i servizi di bonifica eirrigazione alle attuali esigenze dell'agricoltura e dirazionalizzare l'impiego delle risorse umane, strumentali efinanziarie del settore, sono ridefiniti gli ambiti territoriali dioperatività dei Consorzi di bonifica, attraverso l'unificazione deiNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026comprensori consortili sulla base della unitarietà e omogeneitàidrografica e idraulica del territorio sia per la difesa del suolosia per la gestione delle acque. L'unificazione dei comprensoriconsortili avviene garantendo l'utilizzo delle medesime unità dipersonale di ruolo, precario ed a tempo determinato; 2. Sonoistituiti il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorziodi bonifica [OSCURATO:PERSONA]. […] [OSCURATO:PERSONA] di bonifica SiciliaOrientale accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna […] e i lororispettivi comprensori. 3. Entro il 31.12.2014 con decreto delPresidente della Regione, previa deliberazione della Giuntaregionale, su proposta dell'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea esentita la Commissione legislativa permanente "Attivitàproduttive" dell'Assemblea regionale siciliana, si provvedeall'approvazione dello statuto e del regolamento diorganizzazione dei due istituendi consorzi nel rispetto deiprincipi stabiliti dall'intesa Stato-Regioni di cui art. 27 del d.l.31.12.2007 n. 248, convertito con modificazioni dalla L.28.02.2008 n. 31; 4. Entro sessanta giorni dall'approvazionedello statuto ai sensi del comma 3, l'Assessore regionale perl'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, condecreto, indice le elezioni per gli organi statutari».L’art. 19 del regolamento di organizzazione del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] (approvato nel suo schema tipico, aisensi dell’art. 13 della citata legge regionale, con decreto resodal Presidente della Regione Sicilia il 13 settembre 2017, n.468, sulla scorta delle deliberazioni adottate dalla GiuntaRegionale l’8 agosto 2017, n. 326, ed il 12 settembre 2017, n.385), ha stabilito – per quanto di interesse - che: - «1. Adecorrere dalla data di costituzione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale sono accorpati […]»; - «2. Il nuovo ConsorzioNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026succede, senza soluzione di continuità, ai preesistenti consorziin tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quellirelativi al patrimonio mobiliare e immobiliare e al personale,che mantiene il trattamento giuridico ed economico possedutonei consorzi accorpati alla data di costituzione dello stessoconsorzio»; - «3. Alla amministrazione del nuovo consorzio, infase di prima attuazione, provvede il Commissariostraordinario in carica alla data di cui al comma 1. […]»; - «4.[OSCURATO:PERSONA] straordinario esercita le funzioni di ordinariaamministrazione che, in base allo Statuto, al presenteRegolamento e alla legislazione vigente, sono di competenzadel Presidente del Consorzio di Bonifica, del Consiglio diAmministrazione e del Direttore Generale»; - «6. Ad avvenutanomina, il Direttore Generale provvede all'amministrazione delConsorzio, avvalendosi delle strutture degli accorpati Consorzie del relativo personale»; - «7. Le funzioni e attività poste inessere dal Commissario straordinario e dai Direttori, nonchérapporti a qualsiasi titolo instaurati, sono oggettivamente esoggettivamente imputati al consorzio istituito dall'art. 13 della1.r. 5/2014 […]»; - «13. I piani, regolamenti, ruoli eaffidamenti dei consorzi accorpati restano vigenti e continuanoa trovare applicazione fino a diversa determinazione delCommissario Straordinario e del Direttore Generale, cuicompete l'adozione delle misure, anche transitorie, e degli attidi pianificazione, programmazione e regolamentazionenecessari per l'operatività del nuovo Consorzio, nei terminitemporali sopra indicati. In particolare: - i ruoli per ilpagamento dei contributi consortili sono emessi sulla base deipiani adottati e ogni altro atto, che disciplina il calcolo e lemodalità di riparto dei contributi a carico dei consorziati, vigentinei consorzi accorpati alla data di costituzione del nuovoNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026consorzio […]». Con deliberazione adottata il 16 ottobre 2017,n. 2, il [OSCURATO:PERSONA] dell’istituito Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA] ha approvato il regolamento diorganizzazione del consorzio nel testo sopra riepilogato.6.4 Come è stato accertato dal giudice regionale e come è statodocumentato in atti, in attuazione del suindicato punto 13 delregolamento consortile, con deliberazione adottata il 30ottobre 2017, n. 8, il [OSCURATO:PERSONA] ha istituito«un "periodo transitorio", per consentire l'efficace attuazionedi quanto previsto dalla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5,articolo 13, e quindi di garantire lo svolgimento delle attivitàevitando soluzioni di continuità», stabilendo, «[…] ai sensi dellenorme transitorie di cui all'art 19, con riferimento particolareai punti 12 e 13 del Regolamento di Organizzazione delConsorzio di [OSCURATO:PERSONA] che nel periodo transitorio, gliaccorpati consorzi di bonifica 6 Enna […] agiscono quali"mandatari senza rappresentanza" del Consorzio di BonificaSicilia Orientale, conformemente a quanto disciplinatodall'articolo 1705 del codice civile».Tutto ciò, dando preliminarmente atto dell’approvazione delloStatuto del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e ritenendo:- che «la soluzione di continuità, per la tipologia e numerositàdei rapporti giuridici da compiersi comporta l'indefettibileprevisione di un "periodo transitorio"»; - «di dovereobbligatoriamente garantire il compimento dell'attivitàgiuridica all'istituito nuovo ente nel rispetto del Regolamentosuddetto e, pertanto, anche, ai sensi dell'art. 19 punti 12 e 13,mantenendo attive le precedenti posizioni giuridiche degliaccorpati Consorzi di cui si potrà continuare ad utilizzare lapropria denominazione, ma che agiranno nella nuovaconfigurazione in nome proprio e per conto del Consorzio diNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026Bonifica [OSCURATO:PERSONA] continuando ad utilizzare tutti i propricodici identificativi fino alla formale loro cessazione che avverràuna volta che saranno definitivamente unificate tutte leposizioni giuridiche nei confronti dei terzi»; - «[…] le suddetteprevisioni regolamentari corrispondono formalmente esostanzialmente all'istituto giuridico del "mandato senzarappresentanza" normato dall'art. 1705 del Codice Civile chegarantisce il concreto compimento dell'attività e la pienaoperatività del nuovo ente nelle modalità anzidette, previstedalle norme transitorie del Regolamento di Organizzazione»(così nella citata delibera).6.5 Detto periodo transitorio è stato, poi, successivamenteprorogato con deliberazioni adottate dal CommissarioStraordinario il 18 dicembre 2018, n. 23, l’1 luglio 2019, n. 11,ed il 2 luglio 2020, n. 21. In seguito, la [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, con deliberazioni adottate il 27 giugno 2019, nn. 241 e242, ed il 13 dicembre 2019, n. 452, ha prorogato sino al 30giugno 2020 il citato «attuale ‘periodo transitorio’» (vedasi ladeliberazione adottata il 13 dicembre 2019, n. 452) e - perquanto risulta agli atti, da ultimo - con deliberazione adottatail 25 giugno 2020, n. 275, ha decretato che «[…] nelle moredella definitiva approvazione legislativa del disegno di legge:'Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della RegioneSiciliana', di prorogare, senza soluzione di continuità, l'attuale'periodo transitorio' per i Consorzi di bonifica della SiciliaOccidentale e Orientale, in scadenza al 30 giugno 2020, finoalla conclusione delle procedure relative alla definitiva riformadegli stessi […]».6.6 Tanto ricapitolato, si osserva quanto segue.Questa Corte (Cass., Sez. Lav., 31 maggio 2023, n. 15351) haritenuto, sia pure in altro contesto (illegittimità del termineNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026apposto ai contratti stipulati dal consorzio), che l’art. 13 dellapredetta legge regionale, nello stabilire l’accorpamento deiconsorzi ivi indicati, non ne ha espressamente previsto lasoppressione, osservando che l’assenza di una fase diliquidazione e l’esistenza di un periodo transitorio (ancora incorso alla data di proposizione del ricorso), legittimava iconsorzi accorpati ad operare quali mandatari senzarappresentanza del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] conobbligo di provvedere allo svolgimento delle attività gestionaliin nome proprio, ma per conto del Consorzio di Bonifica SiciliaOrientale.La Corte ritiene che la perdurante legittimazione dei precedenticonsorzi vada riconosciuta sulla base delle seguenticonsiderazioni. Deve, in primo luogo, osservarsi che l’art. 19,comma 13, del citato regolamento ha previsto – come sopraesposto - che «I piani, regolamenti, ruoli e affidamenti deiconsorzi accorpati restano vigenti e continuano a trovareapplicazione fino a diversa determinazione del CommissarioStraordinario e del Direttore Generale, cui compete l'adozionedelle misure, anche transitorie, e degli atti di pianificazione,programmazione e regolamentazione necessari perl'operatività del nuovo Consorzio, nei termini temporali sopraindicati». Il riferimento alla vigenza degli affidamenti deiconsorzi accorpati ha inteso garantire il nesso di continuità trale attività consortili dei precedenti enti con quello (per quantoqui interessa) di nuova costituzione nel quadro della delineatasuccessione tra gli stessi. La previsione, da parte delladeliberazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 30ottobre 2017, n. 8, del predetto periodo transitorio, è stata,per tale via, funzionale alla menzionata modalità disuccessione. E si è trattato – giova sottolinearlo – di unaNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026decisione più volte ratificata, fatta propria e prorogata dallaGiunta Regionale sino – da quel che risulta dagli atti – alla «[…]conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma deglistessi» (vedasi la deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] 25 giugno 2020, n. 275).6.7 La tesi del giudice regionale poggia, nel suo nucleoconcettuale fondante, sul rilievo dell’equiparazione secca tral’istituzione dei nuovi consorzi, che accorpano, riunificano in séle precedenti entità consortili, e l’abolizione di questi ultimi o,al più, la loro sostituzione.Si tratta, però, a giudizio della Corte, di interpretazioneassertiva, che non si concilia nemmeno con il senso letteraledella disposizione normativa. In effetti, la previsione dell’art.13 della legge regionale, nel ridefinire gli ambiti territoriali dioperatività dei consorzi tramite la loro unificazione, istituendo,quindi, i nuovi enti, ha indicato un obiettivo programmatico, hapianificato cioè, sul versante generale, il nuovo assettoorganizzativo dei consorzi, senza tuttavia estinguere, per datonormativo, le precedenti entità, concependo, in realtà, taleesito come momento conclusivo di un processo.La lettera della norma non contempla, infatti, un effettoestintivo dei precedenti consorzi consentaneo all’istituzione diun nuovo ente accorpante, né tale conseguenza la si puòindividuare nella semplice costituzione della nuova entità. Lariunificazione, che costituisce l’imprescindibile datoprogrammatico e letterale del dato normativo, è operazioneche non postula, di per sé, l’immediata estinzione dell’enteaccorpato, non predica cioè un effetto istantaneodell’operazione.Ne è prova la circostanza secondo la quale è la stessa leggeregionale ad aver contemplato termini (di certo non perentori)Numero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026per l’approvazione dello statuto e del regolamentoorganizzativo dei nuovi enti, il che accredita l’ordine di ideesecondo cui la loro operatività è stata prefigurata come epilogodel procedimento di riorganizzazione, solo all’esito del qualepoteva realizzarsi l’effetto della riunificazione nella nuovaentità dei precedenti consorzi, con conseguente loropermanenza “in vita” sino al completamento di tale processo.In tale contesto, risulta corrispondente ai riportati contenutilegislativi e comunque si presenta come soluzione nonincompatibile, né contraria con l’assetto programmaticonormativamente indicato, la previsione di un esercizio nonimmediato delle attività consortili da parte del nuovo ente e,dunque, di un “periodo transitorio” (per quanto prolungatosinel tempo) concepito dal commissario straordinario e più volteratificato e prorogato dalla [OSCURATO:PERSONA], in cui i precedenticonsorzi hanno continuato a svolgere le proprie attività(segnatamente, per quanto interessa, anche il servizioimpositivo e di esazione) nel segno della permanenza degli“affidamenti” in atto sino alla conclusione del processo dirazionalizzazione degli ambiti territoriali.Nella delineata prospettiva soccorre la pronuncia di questaCorte (Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025, n. 22104), che (conriferimento alla procedura di accorpamento dei consorzi disviluppo industriale della Regione Calabria) sulla questione(ritenuta dirimente) concernente l’individuazione del momentoin cui è intervenuta l’estinzione dei Consorzi provincialiaccorpati per effetto delle disposizioni contenute nella leggeregionale, vale a dire se l’estinzione sia intervenuta ex lege almomento della entrata in vigore della legge ovvero si siaverificata solo a seguito della conclusione della procedura diaccorpamento, ha reputato non intervenuta l’estinzione delNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026Consorzio provinciale prima che la procedura di accorpamentosia stata portata a termine, perché non vi è nessuna norma chestatuisce in tal senso, dovendo, pertanto ritenersi chel’estinzione sia la conseguenza dell’esaurimento dellaprocedura di accorpamento, che si completa con ilconferimento all’ente accorpante dei beni e dei rapporti deglienti accorpati.Nella fattispecie esaminata da detta pronuncia, la leggemedesima prevedeva un iter procedurale tramite – per quantopiù interessa - il conferimento nella nuova entità dei benimobili, immobili, strumentali, con le inerenti risorse umane,finanziarie e patrimoniali, compresi i relativi rapporti giuridiciprevisione manca nella legge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n.5, oggetto di esame in questa sede.Ciò nondimeno, la sussistenza di una procedura volta adassicurare il passaggio o se si vuole l’imputazione dei beni delprecedente consorzio al nuovo ente non è seriamentecontestabile, sol considerando che l’istituzione dell’enteaccorpante è una evenienza distinta rispetto all’accorpamentoad esso di altri enti (vedasi: Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025, n.22104), operazione questa che richiede l’esecuzione dimodalità organizzative per consentire la riunificazione deglienti.6.8 Si comprende, allora, come, non prevedendo la predettalegge regionale della Sicilia, alcuna espressa previsione diestinzione degli enti destinati all’accorpamento, solo una voltacompletato il processo di accorpamento possa considerarsichiusa la procedura, mentre la prosecuzione dell’attività e deirapporti, anche processuali, dei Consorzi accorpati, comprendetutti i rapporti e le attività anche precedenti alla data di entrataNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026in vigore della norma (vedasi: Cass., Sez. 1^, 31 luglio 2025,n. 22104) e quelle anteriori alla chiusura dell’operazione diaccorpamento.6.9 Così ricostruita la vicenda si è, dunque, al di fuori delladelega di funzioni o di poteri, esercitando il Consorzio diBonifica 6 Enna le attività già ad esso affidate in attesa delladefinizione del processo di riunificazione degli enti. E sicomprende, altresì, come sia stata del tutto superflual’iniziativa e la direttiva del commissario straordinario distabilire che l’accorpato Consorzio di Bonifica 6 Enna avrebbeagito come mandatario senza rappresentanza del Consorzio diBonifica [OSCURATO:PERSONA], come stabilito dall’art. 1705 cod. civ.Superflua perché l’affidamento, ancora in atto in capo alConsorzio di Bonifica 6 Enna dell’attività in precedenzaespletata, rendeva inutile ricorrere ad un incarico da parte delnuovo Consorzio per esercitare l’attività. Errata perché, a tacerd’altro, il mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705cod. civ. è fattispecie non esportabile in ambito pubblicistico,ove l’affidamento di funzioni è regolato dall’istituto della delegaintersoggettiva, che opera tra rami diversidell’amministrazione e che deve essere prevista dalla legge.Tantomeno il citato mandato può essere configurato – come èstato sostenuto dalla difesa dell’ente impositore – secondo ilmodello della delegazione interorganica, considerando ilrapporto tra i Consorzi in termini di relazione tra articolazionecentrale e periferica, stante l’alterità soggettiva tra i due enti,postulata dalla previsione di un mandato senza rappresentanzaconferito dal nuovo consorzio a quello precedente.6.10 Tanto precisato, deve, tuttavia, la Corte ulteriormenteosservare che la predetta indicazione (aver agito qualemandataria del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA]) non haNumero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/2026minato la legittimità dell’atto proveniente dal Consorzio diBonifica 6 Enna. L’enunciazione di un non configurabilerapporto di mandato senza rappresentanza, infatti, non hainciso, né privato il Consorzio di Bonifica 6 Enna del persistentepotere di emanare l’atto, in ragione sia della sua sopravvivenzasino al compimento del processo di accorpamento, in virtù dellapermanenza degli affidamenti in atti.Vero è, piuttosto, che la predetta enunciazione (mandato senzarappresentanza) ha posto il Consorzio di Bonifica 6 Enna qualesoggetto responsabile del proprio operato, in linea conl’esistenza di un perdurante affidamento del servizio comesopra esposto. Tale erronea enunciazione, infine, non ha avutoalcuna ricaduta sul rapporto tributario con il contribuente,tantomeno sotto il profilo della titolarità del potere, in capo alricorrente, di adottare l’atto impugnato, che, alla luce dellaconsiderazioni svolte, deve considerarsi sussistente almomento dell’atto impugnato, essendo il Consorzio di Bonifica6 Enna ancora operante sino alla conclusione del processo diriunificazione dei consorzi siciliani e legittimato, pertanto, adagire in presenza del perdurante affidamento dell’attività.7. Con il quinto motivo (erroneamente indicato in ricorso comequarto motivo), si denuncia violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 1705 cod. civ., 97, secondo comma e terzo comma,Cost., 21-septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, 13 dellalegge reg. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5, 19, commi 12 e 13,del regolamento di organizzazione del Consorzio di BonificaSicilia Orientale (adottato con deliberazione adottata dalCommissario Straordinario il 16 ottobre 2017, n. 2, secondo loschema-tipo approvato con decreto reso dal Presidente dellaRegione Sicilia il 13 settembre 2017, n. 468) e deliberazioneadottata dal [OSCURATO:PERSONA] il 30 ottobre 2017, n.Numero registro generale 6207/2024Numero sezionale 5456/2026Numero di raccolta generale 23740/2026Data pubblicazione 21/07/20268, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.,giacché «la Corte di Giustizia Tributaria, muovendodall’erronea premessa per cui il Consorzio di Bonifica 6 di Enna“non esiste più”, discetta sulla previsione del “mandato senzarappresentanza”, in forza Deliberazione del CommissarioStraordinario n. 8 del 30.10.2017 (…), per cui il Consorzio diBonifica n. 6 Enna ha agito nelle vesti di mandatario senzarappresentanza del Consorzio di Bonifica della SiciliaOrientale».7.1 Il predetto motivo è assorbito dall’accoglimento del quartomotivo, risultandone superfluo ed ultroneo lo scrutinio.8. In conclusione, alla stregua delle suesposte argomentazioni,valutandosi la fondatezza del quarto motivo,l’inammissibilità/infondatezza del primo motivo, del secondomotivo e del terzo motivo, nonché l’assorbimento del quintomotivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e lasentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo motivo, ilsecondo motivo e il terzo motivo, dichiara l’assorbimento delquinto motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, ancheper le spese del giudizio di legittimità.Così deciso a Roma nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto